Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 688 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 688 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7327/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente – avverso il decreto RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1103/2021 depositata il 25/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva opposizione avverso il decreto RAGIONE_SOCIALEa C orte d’A ppello di Catania con il quale era stata rigettata la sua domanda di equa riparazione rispetto a tre giudizi amministrativi introdotti dinanzi il TAR.
La C orte d’A ppello di Catania rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto. In particolare, evidenziava che il ricorrente aveva dedotto che gli atti impugnati riguardavano procedimenti amministrativi conclusi con autonomi provvedimenti aventi presupposti e fatti costitutivi diversi e che pertanto non ricorrevano le condizioni di cui all’art. 70 del codice del processo amministrativo e non andava chiesta la riunione.
La Corte d’Appello, pur prescindendo dalla valutazione sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure mosse dall’opponente, riteneva che la domanda di indennizzo non potesse trovare accoglimento non avendo il ricorrente fornito alcuna prova del pregiudizio subito. Infatti, quanto ai due processi definiti, il giudizio si era concluso con la sentenza che aveva dichiarato la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere trovando dunque applicazione l’art. 2, comma 2 sexies, lettera c), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001.
Sebbene, infatti, la norma richiamasse esplicitamente la sola rinuncia al ricorso di cui all’art. 84 del codice del processo amministrativo, per consolidata giurisprudenza doveva applicarsi anche all’ipotesi di definizione del giudizio presupposto con declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
La suddetta norma non escludeva a priori l’esistenza del pregiudizio predisponendo solo un’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova,
Ric. 2023 n. 7327 sez. S2 – ud. 09/07/2024
ponendo a carico del ricorrente l’onere di dimostrare di aver effettivamente subito una sofferenza riconducibile alla anomala lungaggine processuale. Il ricorrente non aveva assolto a tale onere non essendoci alcun elemento concreto dal quale poter trarre la conclusione che avesse subito patema per gli anni di ritardo anche perché era stata accolta la sua istanza cautelare con sospensione degli effetti degli atti impugnati.
Alla stessa conclusione doveva pervenirsi riguardo al processo ancora pendente, avente ad oggetto il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione nel ruolo degli agenti RAGIONE_SOCIALEa Polizia di Stato e l’esclusione dal corso propedeutico. Infatti, il ricorrente era stato nominato agente RAGIONE_SOCIALEa Polizia di Stato a fini giuridici dal 13 giugno 2002 ed economici a decorrere dal 31 gennaio 2003, risultava certo che il giudizio fosse definito con pronuncia di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere essendo l’inquadramento del ricorrente avvenuto con decorrenza del 13 giugno 2002, vale a dire dopo solo 7 mesi dall’inizio del processo.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorrente , in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza, ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: erronea applicazione dall’art. 2 , comma 2 sexies, lettera c), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 89 del 2001, nella versione vigente a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica apportata
dall’art. 1 comma 777 , lettera d), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 280 del 2015 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. censurabile ex art. 360 c.p.c. n. 3
Secondo il ricorrente nella fattispecie non c’è mai stat a una pronuncia di improcedibilità dei ricorsi per la sopravvenuta carenza di interesse, dunque mancherebbe il presupposto, peraltro, non condivisibile, di assimilazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di improcedibilità per carenza di interesse alla ipotesi di rinuncia.
Le due pronunce del TAR oggetto di esame da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte Territoriale sono, infatti, sentenze emesse per cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere che è cosa totalmente diversa RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta carenza di interesse, perché vi è stata una pronuncia sull’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘operato RAGIONE_SOCIALE‘A mministrazione anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa soccombenza virtuale e RAGIONE_SOCIALEa condanna alle spese.
La cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE‘interesse fatto valere in giudizio, mentre la sopravvenuta carenza di interesse presuppone la mancanza di interesse alla decisione, che è cosa ben diversa e pare che la Corte Territoriale abbia confuso i due istituti.
Peraltro, la documentazione prodotta avrebbe dato piena prova ex art. 2607 c.c. del grave patema d’animo subito dal ricorrente che, per avere il legittimo posto a cui da piccolo aspirava e fare carriera nella Polizia (il ricorrente ora è ispettore di Polizia), ha dovuto proporre, nonostante i provvedimenti cautelari ottenuti, un notevole numero di ricorsi e di motivi aggiunti.
1.1 Il motivo è infondato.
Va premesso che, in linea di principio, si applica al caso di specie, ratione temporis , la previsione RAGIONE_SOCIALEa lett. c) del 2° co. sexies RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001, a tenor RAGIONE_SOCIALEa quale “si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo,
Ric. 2023 n. 7327 sez. S2 – ud. 09/07/2024
salvo prova contraria, nel caso di: (…) c) estinzione del processo per rinuncia o inattività RAGIONE_SOCIALEe parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 “
Va premesso, inoltre, che l’art. 84 c.p.a. dispone, al primo comma che “la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado RAGIONE_SOCIALEa controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato (…)” ed, al terzo comma, che “la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza (…)”. Nondimeno il medesimo articolo soggiunge, al quarto comma, che “anche in assenza RAGIONE_SOCIALEe formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento RAGIONE_SOCIALEe parti argomenti di prova RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione RAGIONE_SOCIALEa causa”.
In questi termini, il fenomeno RAGIONE_SOCIALEa “sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione RAGIONE_SOCIALEa causa” non è avulso dalla rinuncia al ricorso amministrativo. E del resto si spiega che nel giudizio amministrativo, anche in vigenza del nuovo codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), la sopravvenienza del difetto di interesse è causa di pronuncia di improcedibilità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 c.p.a., e può desumersi anche da una rinuncia irrituale o da atti e fatti sopravvenuti e perfino dal comportamento RAGIONE_SOCIALEe parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 84, 4° co., del medesimo codice.
Cosicché non meritano seguito le ragioni di censura, specificamente veicolate dal primo mezzo di impugnazione, secondo cui “l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa rinuncia di cui all’art. 84 c.p.a. è diversa dal sopravvenuto difetto di interesse che è stato dichiarato nel giudizio
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presupposto”, secondo cui la Corte d ‘appello “ha fatto applicazione, di una disposizione che disciplina fattispecie diverse”.
La tesi del ricorrente RAGIONE_SOCIALEa differenza tra cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere e sopravvenuto difetto di interesse non è fondata e non è supportata da alcuna motivazione condivisibile circa le diverse ragioni, rispetto alla sopravvenuta carenza di interesse, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere.
Al cospetto, dunque, RAGIONE_SOCIALE‘operatività RAGIONE_SOCIALEa presunzione relativa ex lett. c) del 2° co. sexies RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001 – con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso – i ricorrenti avrebbero dovuto addurre, evidentemente, di aver allegato e dimostrato, specificamente, la sussistenza di un pregiudizio, sub specie di “paterna d’animo”, decorso il periodo di ragionevole durata del giudizio amministrativo “presupposto”.
Di conseguenza deve riaffermarsi il principio di diritto secondo cui «In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, la definizione del giudizio presupposto con una declaratoria di improcedibilità del ricorso per “sopravvenuta carenza di interesse alla decisione RAGIONE_SOCIALEa causa” configura un’ipotesi assimilabile alla rinuncia disciplinata dall’art. 84 del c.p.a., con conseguente operatività RAGIONE_SOCIALEa presunzione relativa di non spettanza RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per rinuncia o inattività RAGIONE_SOCIALEe parti, ex art. 2, comma 2-sexies, lett. c), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015, il cui superamento richiede l’allegazione e la prova, specificamente, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un pregiudizio, “sub specie” di “patema d’animo”, decorso il periodo di ragionevole durata del giudizio presupposto (Sez. 2, Ordinanza n. 7040 del 12/03/2021, Rv. 660787 – 01)».
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa Convezione Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo e RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali, ratificata in Italia con L. 848 del 04.08.1955 Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 sexies RAGIONE_SOCIALEa L. n. 89/2001(c.d. Legge Pinto) e succ. mod.
La Corte in composizione monocratica aveva, infatti, rigettato l’istanza con riferimento ad ‘ altri giudizi ‘ assumendo che per gli stessi fosse applicabile l’art. 2 sexies RAGIONE_SOCIALEa legge n . 89/2001.
Precisazione condivisa, seppur senza alcuna motivazione dalla Corte di Appello in composizione collegiale a seguito di opposizione, nonostante nel decreto non viene spiegato il motivo per cui si sarebbero verificate le ipotesi di cui alle lett. e) ed f) RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 sexies RAGIONE_SOCIALEa L. 89/2001 e per quali giudizi.
Il ricorrente precisa che i tre giudizi per i quali è stato richiesto l’equo indennizzo hanno diverso petitum e causae petendi . In ogni caso, anche a volerli considerare, per mera ipotesi, connessi vi sarebbe la prova contraria richiesta dalla norma. Ed infatti, ammesso che il ricorrente avesse impugnato tutti gli atti oggetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta con motivi aggiunti e/o avesse richiesto la riunione, il procedimento principale (il primo) annotato al n.r.g. 5650/2000 si è, comunque concluso con sentenza n. 2000/2020 del 03.08.2020 a distanza di venti anni.
Anche quest’aspetto sarebbe stato totalmente trascurato. La durata ventennale del primo ricorso sarebbe una prova inequivocabile ed esplicita che si è determinata una illegittima durata di tutte e tre procedimenti e la stessa norma invocata dal Giudice che ha emesso il decreto opposto, fa salva appunto la prova contraria.
Inoltre, la Corte Territoriale non spiega come si possa negare l’equa riparazione almeno per il primo (conclusosi nel 2020) e per il terzo ricorso che riguarda diritti reclamati dopo la costituzione del rapporto.
2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La censura non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di equo indennizzo per irragionevole durata del processo amministrativo per l’intervenuta cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere (da intendersi quale sopravvenuto difetto di interesse) in due dei tre giudizi in esame e ha evidenziato come nel terzo giudizio a distanza di soli sette mesi dalla sua instaurazione il ricorrente avesse ottenuto l’assunzione nei ruoli RAGIONE_SOCIALEa Polizia di Stato.
La censura in esame lamenta l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa lettera e) ed f) del comma 2 sexies RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89 del 2001 mentre la decisione si è fondata sull’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 2 sexies, lett. c) , e sull’insussistenza del pregiudizio per avere ottenuto quanto richiesto.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 e 92 c.p.c. censurabile ex art. 360, n. 3, c.p.c.
La Corte Territoriale avrebbe sicuramente errato nel pronunciarsi sulle spese del precedente grado di giudizio essendo stato necessario proporre una opposizione e dovendo le spese essere poste a carico RAGIONE_SOCIALE‘A mministrazione essendo pienamente fondata la richiesta risarcitoria.
3.1 Il terzo motivo di ricorso è del tutto privo di fondamento.
La domanda di equo indennizzo proposta dal ricorrente è stata integralmente rigettata e non c’è stata condanna alle spese unicamente perché l’amministrazione non si è costituita nel giudizio.
Ric. 2023 n. 7327 sez. S2 – ud. 09/07/2024
La Corte rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità nei confronti del RAGIONE_SOCIALE , parte controricorrente, che liquida in euro 2000,00, oltre alle spese prenotate a debito e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 2^ Sezione