Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12238 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12238 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16000/2023 R. G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv . NOME COGNOME domiciliato presso il suo recapito digitale con indirizzo pec;
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione del decreto della Corte di appello di L’Aquila n. 251/2022, depositato il 10 gennaio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso depositato il 30 maggio 2022, la RAGIONE_SOCIALE chiedeva alla Corte d’appello l’equa riparazione per l’irragionevole durata del fallimento di COGNOME NOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALE – dichiarato in data 5 giugno 1995 dal Tribunale di Teramo – quale creditrice ammessa al passivo.
Con decreto del 18 giugno 2022 il Consigliere delegato della Corte d’appello accoglieva la domanda per i 19 anni di eccessiva durata, riducendo a 240 euro l’importo del risarcimento annuale ritenuto equo.
-Avverso il decreto proponeva opposizione la ricorrente.
Il Ministero della Giustizia si costituiva con memoria difensiva. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’opposizione .
-Avverso tale decreto la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art . 380-bis. 1 cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo di ricorso si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art . 2 bis, comma 1 bis, l. 89/2001, in relazione all’art . 6, paragrafo 1 della CEDU, all’art . 1 del primo protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 della Costituzione – art. 360, n. 3 cod. proc. civ. La Corte d’Appello ha confermato il decreto monocratico che ha applicato all’equa riparazione ritenuta corretta, pari ad euro 400 per anno di ritardo, la riduzione percentuale per il numero dei creditori ammessi al passivo del procedimento fallimentare presupposto, superiore a cinquanta, di cui all’art . 2 bis, comma 1 bis, legge n. 89/2001. La Corte d’appello , nel decreto collegiale, pur dandone atto in motivazione, ha trascurato i ripetuti
e stabili approdi della Suprema Corte, cercando di offrire un’interpretazione diversa della norma e della volontà del legislatore .
Si contesta, inoltre, il passaggio, con il quale la Corte d’appello avrebbe tentato una sorta di giustificazione rispetto al proprio dissenso nei confronti della giurisprudenza costante di legittimità ( ‘ questo Collegio, pur dando atto, a sua volta, del diverso orientamento della Corte di Cassazione, ha ritenuto, nella propria libertà interpretativa derivante dalla soggezione del giudice soltanto alla legge. . . ‘ ) evidenziando che, secondo la interpretazione costante della giurisprudenza e della dottrina costituzionalista, l’inciso dell’art . 101 della Carta, richiamato nel passaggio motivazionale, non si riferisce alla facoltà del giudice di disattendere i precedenti (come sembra ritenere il collegio aquilano), bensì alla indipendenza dell’ordine giudiziario da tutti gli altri poteri .
1. 1. -Il motivo è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la lettura comparata del comma 1 bis dell’art. 2bis e del comma-2 bis dell’art. 2 impone di attribuire alle parole “processo” e “procedura concorsuale” un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione – secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» – in quanto espressamente riferita al “processo”, possa essere estesa alla “procedura concorsuale”, come anche confermato dall’interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l’ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l’applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di
una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione (Cass., Sez. II, 12 gennaio 2023, n. 734; Cass., Sez. II, 17 settembre 2021, n. 25181).
Una diversa interpretazione, quale quella accolta nel decreto impugnato, finirebbe per prevedere per le sole procedure fallimentari una diversa quantificazione dell’indennizzo poiché la procedura fallimentare, fisiologicamente, interessa una pluralità di creditori.
Resta fermo, tuttavia, che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della medesima legge (Cass., Sez. II, 12 gennaio 2023, n. 734).
2. -In definitiva, l’impugnato decreto va cassato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con la liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione pari a euro 7.600,00, oltre interessi dalla domanda tenuto conto di una durata eccessiva del procedimento di 19 anni e dell’importo di euro 400,00 per ogni anno di durata irragionevole – e la liquidazione delle spese della fase di opposizione, determinate sulla base dei minimi tabellari, considerato il rilievo e la non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Anche le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto e decidendo nel merito condanna il Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo per equa riparazione in favore della ricorrente pari a euro 7.600,00, oltre interessi dalla domanda;
condanna il Ministero della giustizia alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite relative al giudizio di opposizione,
liquidate in euro 3.000,00, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge, nonché alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore, avvocato NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione