Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34649 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34649 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5892/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE ), che insieme all’avvocato NOME COGNOME, lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso gli Uffici dell’ RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che lo rappresenta e difende per procura ex lege,
avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PERUGIA n.147/2021 depositato il 28.9.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.11.2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
COGNOME NOME chiedeva alla Corte d’Appello di Perugia di ingiungere al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il pagamento di un’equa riparazione ex art. 3 RAGIONE_SOCIALE L.n. 89/2001 per il danno non patrimoniale subito per l’eccessiva durata di un procedimento, anch’esso di equa riparazione, instaurato nell’aprile 2009 davanti alla Corte d’Appello di Roma, articolatosi in una fase di cognizione ed una di esecuzione e conclusosi con la liquidazione in suo favore di € 5.130,00 oltre interessi legali.
Con decreto n. 678/2020 la Corte d’Appello di Perugia ingiungeva al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il pagamento di un indennizzo di € 2.400,00, compensava per 1/3 le spese processuali e condannava il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei residui 2/3 con distrazione a favore del legale antistatario.
A seguito di opposizione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contrastata dal COGNOME, la Corte d’Appello di Perugia, in composizione collegiale, col decreto n.572/2021 del 28.9.2021, rideterminava la durata irragionevole del giudizio presupposto di equa riparazione, comprensivo RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione e di esecuzione, in otto anni, ed in ragione dell’esistenza a seguito di riunioni di oltre 120 parti nel giudizio presupposto di equa riparazione, riduceva del 40% il moltiplicatore annuo ex artt. 2 e 2 bis RAGIONE_SOCIALE L. n. 89/2001, portandolo da €400,00 ad € 240,00 annui,
e quindi rideterminando l’indennizzo in €1.920,00, oltre interessi legali, compensava per 1/3 le spese di lite e condannava il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei residui 2/3, da distrarre in favore dei legali antistatari del COGNOME.
Avverso tale decreto, non notificato, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato al RAGIONE_SOCIALE il 7.3.2022, COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi, ed il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso notificato l’11.4.2022.
Il COGNOME ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 28.11.2023.
Col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 e 2 bis RAGIONE_SOCIALE L. 24 marzo 2001, n. 89, sostenendo che il decreto impugnato risulti ingiusto ed illegittimo nella parte in cui ha decurtato del 40% l’equo indennizzo liquidato in suo favore, assumendo applicabili gli articoli 2 e 2 bis RAGIONE_SOCIALE L. n.89 del 2001.
Ritiene il COGNOME che l’art. 2 bis RAGIONE_SOCIALE L. n. 89 del 2001 non possa essere applicato senza dare motivatamente atto dello sviluppo procedimentale del giudizio presupposto medesimo, in particolare quando risulti, come nella specie, che la soglia RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata sia stata superata solo all’esito di più riunioni disposte nel giudizio presupposto, e quando era già stato abbondantemente superato -nella fattispecie, di circa 5 anni -il termine ragionevole ordinario di durata processuale ancor prima delle riunioni stesse, e le singole parti abbiano proceduto separatamente in via esecutiva.
Il primo motivo è fondato. La Corte d’Appello ha ritenuto fortemente stemperati il coinvolgimento psicologico ed il patema d’animo subito dal ricorrente, tanto da applicare la riduzione nella misura massima del 40% prevista dall’art. 2 bis comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE L. n. 89/2001 quando le parti del giudizio presupposto siano più di
cinquanta, in un caso in cui per effetto di successive riunioni vi erano più di 120 parti, ma il superamento del numero di 50 parti era avvenuto per effetto di riunioni che erano intervenute a seguito del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Perugia del 20.5.2015, quando il giudizio presupposto di equa riparazione aveva già superato di circa cinque anni la sua durata ragionevole.
Come già ritenuto in fattispecie analoghe da questa Corte (vedi Cass. 6.6.2023 n. 15816; Cass. 28.1.2021 n. 1835), il mero riferimento al numero delle parti del giudizio presupposto quando il superamento del numero di parti che legittima la riduzione del moltiplicatore annuo ex art. 2 bis comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE L. n. 89/2001, si sia verificato a seguito RAGIONE_SOCIALE riunione di più giudizi, che sia intervenuta quando già il giudizio presupposto aveva superato la durata ragionevole (nella specie addirittura di cinque anni), non é sufficiente a giustificare la diminuzione nella misura massima del 40% dell’indennizzo, occorrendo una specifica motivazione nel decreto di liquidazione dell’indennizzo che valuti sotto il profilo causale l’incidenza RAGIONE_SOCIALE riunione, con conseguente aumento delle parti oltre il numero di 50, sulla durata irragionevole del giudizio presupposto, in relazione allo sviluppo del procedimento ed all’epoca RAGIONE_SOCIALE riunione.
A ciò va aggiunto che la disposta indiscriminata decurtazione del 40% del moltiplicatore annuo, non ha neppure considerato che non vi é stata coincidenza di parti per la fase di cognizione e per quella di esecuzione, alla quale hanno dovuto far ricorso solo le parti che non erano state soddisfatte spontaneamente dall’Amministrazione, per cui anche sotto questo profilo la motivazione RAGIONE_SOCIALE disposta decurtazione é carente.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Perugia disposto la compensazione per 1/3 delle spese processuali, ponendo a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE solo i residui 2/3,
ritenendo che il riconoscimento di un indennizzo inferiore a quello attribuito in fase monitoria rientrasse tra le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione delle spese di lite, non considerando che secondo la giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte, nei procedimenti di equa riparazione, l’applicazione da parte del giudice di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale RAGIONE_SOCIALE domanda, che legittimi la compensazione delle spese, in quanto spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto secondo criteri che sfuggono alla previsione RAGIONE_SOCIALE parte (vedi in tal senso Cass. n. 14976 del 16.7.2015; Cass. n. 21684/2013; Cass. n. 22381/2009).
Col terzo motivo il COGNOME lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 comma 2° cod. civ. e dei D.M. per la liquidazione dei compensi n. 55/2014 e n. 37/2018, in quanto nel decreto impugnato non sono stati liquidati a favore del COGNOME i compensi per la fase istruttoria, pur spettando tale voce ai sensi dell’art. 4 comma 5 punto c del D.M. n. 55/2014 per l’esame degli scritti o documenti delle altre parti, tra i quali era evidentemente compresa l’opposizione del RAGIONE_SOCIALE, ed in questo modo gli é stato liquidato un compenso di € 915,00 complessivi quando il minimo tabellare secondo il D.M. 55/2014 (non modificato sul punto dal D.M. n. 37/2018) sia pure con la riduzione massima era di € 1.198,50, e quando il D.M. n. 37/2018 prevedeva che le diminuzioni percentuali andassero applicate rispetto alle tariffe medie senza scendere al di sotto dei minimi.
Il secondo ed il terzo motivo devono ritenersi assorbiti, in ragione dell’accoglimento del primo motivo, in quanto il governo delle spese, comprese quelle di legittimità, dovrà essere regolato in sede di rinvio in base all’esito finale RAGIONE_SOCIALE lite.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa l’impugnato decreto e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.11.2023