Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28705 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28705 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 24778/2021 proposto da:
NOME NOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOMENOME difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliati a Roma p resso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE , difeso dalla RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente-
contro il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Brescia n. 107/2020 depositato il 22/02/2021.
Udito il consigliere relatore NOME COGNOME nella camera di consiglio del 21/09/2023.
Fatti di causa
Presupposto è un processo di fallimento durato dal 1995 al 2019. Il processo di equa riparazione è stato instaurato da creditori ammessi al passivo, lamentandosi 17 anni di irragionevole durata del giudizio
presupposto. Nella fase ingiuntiva veniva riconosciuto un indennizzo di € 5.232 ,00 per ciascuno dei ricorrenti (ad esclusione di uno di loro, indennizzato con € 3.332 ,00).
Su opposizione del RAGIONE_SOCIALE, le domande sono state integralmente rigettate poiché la particolare complessità del fallimento nel caso di specie ha indotto la Corte di appello ad escludere il diritto all’equa riparazione.
Ricorrono in cassazione i soccombenti con cinque motivi, illustrati da memoria.
Resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
– Il primo motivo censura ex artt. 2bis co. 3 l. 89/2001, in relazione agli artt. 6 Cedu prot. 1, 111 e 117 cost., che si sia ritenuta la sussistenza di circostanze tali da escludere l’equo indennizzo per la durata non ragionevole del processo di fallimento, individuandole nella sua complessità e nella scarsa o nulla possibilità di soddisfacimento del credito ammesso.
Il secondo motivo ripropone la sostanza del primo.
Il terzo motivo censura ex artt. 2bis co. 3 l. 89/2001, in relazione agli artt. 6 Cedu prot. 1, 111 e 117 cost., nonché ex art. 2697 c.c., che i ricorrenti siano stati onerati RAGIONE_SOCIALE prova del danno non patrimoniale. Il quarto motivo censura ex artt. 5ter l. 89/2001; 112 e 125 c.p.c. che l’opposizione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia stata accolta sulla base di argomenti esposti in un motivo ritenuto in motivazione come infondato. Il quinto motivo, infine, censura ex artt. 91 e 92 c.p.c.; 2 co. 2 d.m. 55/2014 che si sia accordato alla parte vittoriosa il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, nonostante che l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto tale non abbia sostenuto tali spese.
-I primi quattro motivi condividono la sostanza, fatta valere sotto diversi profili.
Essi sono fondati e vanno accolti.
La motivazione del provvedimento impugnato collide apertamente con la giurisprudenza di questa Corte, ove si prendono certamente in considerazione complessità particolari delle procedure fallimentari, come il notevole numero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti. Tuttavia, la presenza di tali evenienze consente di estendere la durata non irragionevole del processo (ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione dell’equo indennizzo) fino ad un massimo di sette anni (cfr. Cass. 26289/2023, 22353/2023, 22340/2023, 16753/2022, 20508/2020) è così non consente di escludere l’indennizzo ove il processo si protragga al di là di questo termine massimo.
Resta logicamente assorbito il quinto motivo, sulle spese.
– Il ricorso è accolto, il provvedimento impugnato è cassato, la causa è rinviata alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso e dichiara assorbito il quinto; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21/09/2023.