Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4925 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4925 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 9410 – 2024 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale sono rappresentati e difesi, giuste procure allegate al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello RAGIONE_SOCIALE presso cui domicilia in Roma, INDIRIZZO, ope legis
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 742/2024 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 26/2/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/5/2025 dal consigliere COGNOME; letta la memoria delle parti ricorrenti.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME chiesero equo indennizzo per l’irragionevole durata di un processo civile iniziato in data 8/3/96 e conclusosi in data 5/1/2023, per tre gradi di giudizio.
Con provvedimento del 3/7/2023, il Consigliere delegato, rilevato che i documenti allegati al ricorso non erano in copia autentica, assegnò a parte ricorrente un termine per integrare la produzione; quindi, rigettata l’istanza di proroga per non essere provata l’ imputabilità allo RAGIONE_SOCIALE del ritardo, con decreto del 5/9/2023 rigettò la domanda «non essendo documentata la parte più rilevante del procedimento presupposto» (così in decreto monocratico).
Con decreto del 13/2/2024 la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’opposizione dei ricorrenti, senza effettuare alcuna valutazione delle prove e delle istanze istruttorie agli atti e affermando che la produzione degli atti in copia autentica sia imposta a pena di inammissibilità del ricorso e il Consigliere designato non possa prescinderne.
Avverso questo decreto, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, a cui il Ministero ha resistito con controricorso.
In data 26/7/2024, il Consigliere delegato ha formulato proposta di decisione accelerata del ricorso ex art. 380 bis cod. proc. civ., comunicata il successivo 29/7.
In data 13/9/2024 i ricorrenti hanno chiesto la decisione, depositando successiva memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, seppure non articolato in riferimento ad una specifica ipotesi del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno denunciato la violazione dell’art. 6 della C onvenzione europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile il ricorso senza valutare se l’onerosità della produzione in copia autentica come rappresentata violasse il diritto a un ric orso equo per l’evidente sproporzione dei costi.
Con il secondo motivo, pure non articolato in riferimento ad una specifica ipotesi del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno invece genericamente lamentato la violazione del principio costituzionale del giusto processo del principio di effettività del diritto di difesa in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione e soprattutto degli artt. 6 e 13 della CEDU e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; l’imposizione della produzione in copia autentica sarebbe contraria al principio di semplificazione della documentazione amministrativa, ormai codificato nel d.P.R. n.445/2000; a ciò hanno aggiunto che sarebbero stati sufficienti tre documenti per accertare la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e, cioè, l’attestazione, estratta dal polisweb , delle vicende processuali di ciascun grado di giudizio.
Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno prospettato la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 3, co mmi 3 e 4 della legge 89/2001 e dell’art. 16 decies della legge 179/2012, nonché degli articoli 125 e 640 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello considerato che, salvo che per il giudizio di prime cure, tutti gli atti di parte, i provvedimenti ed i verbali di udienza sono stati estratti dai rispettivi fascicoli telematici quali duplicati informatici; hanno, pure, rappresentato che l’art. 3 comma 4 della L. 89/2001, richiamando l’art.
640 primo comma cod. proc. civ. e prevedendo che il giudice della fase monitoria possa invitare la parte a integrare la prova, escluderebbe l’inammissibilità della domanda per insufficienza della documentazione; peraltro, dal combinato disposto dei primi due commi dell’art. 640 primo comma cod. proc. civ., come richiamati dall’articolo 3 comma 4 della l. 89/2001, non si evince la previsione espressa di un termine perentorio e improrogabile né, in caso di sua inottemperanza, un’esplicita sanzione di inammissibilità del ricorso, sicché la domanda avrebbe dovuto essere comunque esaminata in merito.
Con il quarto motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. i ricorrenti hanno denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 della legge 89/2001 e l’omesso esame delle copie informatiche degli atti depositate, che non necessitavano di autenticazione perché estratte direttamente dal fascicolo telematico; hanno rimarcato, invocando la sentenza di questa Corte n. 21093/2005, che era loro onere allegare e provare la loro posizione nel processo presupposto, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si era articolato, mentre (in coerenza con il modello procedimentale, di cui agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., prescelto dal legislatore) spettava al giudice – sulla base dei dati suddetti, di quelli eventualmente addotti dalla parte resistente e di quelli acquisiti dagli atti del processo presupposto – verificare in concreto e con riguardo alla singola fattispecie se vi sia stata violazione del termine ragionevole di durata.
Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 3 della legge 89/2001, nonché degli art. 156 e 640 cod. proc. civ. e del principio del giusto processo, rappresentando che le produzioni documentali riguardano la prova della validità del diritto azionato, non l’ammissibilità della domanda; la Corte d’appello, anche
in virtù del potere officioso di assumere informazioni, stabilito nell’ultimo comma dell’art. 738 cod. proc. civ., a fronte di una formale richiesta di acquisizione del fascicolo del processo presupposto, formulata ai sensi del comma 5 del citato art. 3, non avrebbe potuto respingere la domanda sulla base di carenze probatorie documentali proprie della fase monocratica.
Con il sesto motivo, non articolato in esplicito riferimento a un’ipotesi del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno infine contestato la mancata concessione di proroga del termine di deposito della documentazione da parte del Consigliere delegato e, poi, della Corte d’appello in composizione collegiale e in sede di opposizione.
6.1. Il quarto e quinto motivo, da esaminare per primi, congiuntamente, per ragioni di logica espositiva e continuità di argomentazione, sono fondati.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno rappresentato che sin dal deposito erano state comunque prodotte le copie degli atti e che, in considerazione dell’elevato costo , già calcolato dalla cancelleria, del rilascio del visto di autenticazione (circa euro 900) era stata chiesta al Giudice l’acquisizione del fascicolo del giudizio presupposto. In ogni caso, erano stati pure prodotti gli «storici» dei fascicoli di ciascun grado, estratti dal polisweb e altri atti del fascicolo telematico, la cui certificazione di autenticità da parte della Cancelleria non era necessaria, attesa l’attribuzione al difensore del potere di attestazione secondo il comma 9 bis dell’art. 16 bis del d.l. n. 179/2012, come inserito dall’art. 52 del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ancora applicabile alla fattispecie ratione temporis , in considerazione della pendenza del giudizio alla data del 28/2/23 (v. art. 35 d.lgs. n. 149/22).
La Corte d’appello , senza provvedere ad alcuna valutazione delle prove agli atti o delle istanze istruttorie formulate dagli opponenti, ha rigettato l’opposizione e, perciò, la domanda di equa riparazione, limitandosi ad affermare che la previsione del terzo comma dell’art. 3 della legge n. 89/2001, secondo cui devono depositarsi copie autentiche degli atti, ivi specificati, del giudizio presupposto, implicherebbe «in conseguenza che la mancata produzione non può che comportare la declaratoria di inammissibilità del ricorso»; ha, quindi, aggiunto che «per mera esigenza di chiarezza, è solo opportuno evidenziare come tale deposito sia necessario per effettuare le valutazioni cui è chiamato il consigliere designato, che non potrebbe dunque prescinderne, né disporne l’acquisizione di ufficio, per non essere prevista dal legislatore, che ha posto il relativo onere in capo al ricorrente».
Questa motivazione non è conforme ai principi sanciti da questa Corte.
Innanzitutto, infatti, è stato chiarito che la previsione della forma della produzione contenuta ne ll’art. 3 della l.89/2001 non pone una condizione d’ammissibilità della domanda, ma unicamente regolamenta la prova da offrirsi a sostegno della pretesa (così Cass. Sez. 6 – 2, n. 22763 del 06/11/2015 , nell’analitica motivazione).
La diversa ricostruzione sistematica offerta nel decreto, secondo cui la produzione di copia autentica degli atti del giudizio presupposto sarebbe imposta nella fase monocratica a pena di irrimediabile inammissibilità del ricorso, risulta invece non coerente con la previsione del sesto comma dello stesso art. 3: il rigetto in fase monocratica -così come la dichiarazione di inammissibilità -preclude, infatti, la riproposizione della domanda, ma consente comunque all’istante di sostenere la sua pretesa instaurando il giudizio a
cognizione piena e, cioè, proponendo opposizione a norma del successivo articolo 5-ter.
Evidentemente, allora, l’omessa produzione nella fase monocratica non influenza la fase a contraddittorio pieno del l’opposizione.
Questa Corte ha, infatti, pure rimarcato che l’opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicché non è precluso alcun accertamento o attività istruttoria, necessari ai fini della decisione di merito, e la parte può produrre, per la prima volta, i documenti che avrebbe dovuto produrre nella fase monitoria ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata legge, l’ abbia o meno il giudice invitata a depositarli, come previsto dal richiamato art. 640, comma I, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 – 2, n. 19348 del 29/09/2015; Sez. 2, n. 22704 del 28/09/2017).
La Corte d’appello , pertanto, avrebbe dovuto esaminare in merito la domanda e, prima ancora, la documentazione offerta e decidere sulle le istanze istruttorie; avrebbe dovuto esercitare i poteri officiosi ex art. 738 cod. proc. civ., seppure entro i limiti degli oneri probatori a carico della parte istante, atteso l’esplicito richiamo contenuto nel l’art. 5 ter agli art. 737 e seguenti del codice di procedura civile.
In tal senso, il decreto impugnato deve essere cassato.
6.2. Dall’accoglimento del quarto e quinto motivo deriva l’assorbimento dei restanti motivi, come suesposti.
Il ricorso è perciò accolto limitatamente al quarto e quinto motivo, con assorbimento dei restanti e il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa
composizione, perché provveda al riesame della domanda in riferimento ai rilievi e ai principi suesposti.
Decidendo in rinvio, la Corte statuirà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 21 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME