Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 10201/2021 proposto da: RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso ‘ex lege’ dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE e domiciliato presso i suoi Uffici, in ROMA, INDIRIZZO; – ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE);
– intimata –
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI (R.G. n. 2634/2020 V.G.), emesso il 16/02/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. Con ricorso proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001, il RAGIONE_SOCIALE formulava opposizione avverso il decreto del 31 maggio 2019 (notificato il 4 novembre 2020) RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli (con il quale era stato riconosciuto l’equo indennizzo in favore di COGNOME NOME, con riferimento alla durata irragionevole di una procedura fallimentare svoltasi dinanzi al Tribunale di Napoli), lamentando l’inefficacia di detto decreto, in quanto non notificato nei trenta giorni, per come previsto dall’art. 5, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001.
L’adita Corte di appello di Napoli (in composizione collegiale), con decreto depositato il 16 febbraio 2021, la dichiarava inammissibile in applicazione del principio in base al quale, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, non può essere proposta opposizione al decreto di ingiunzione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5ter RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89 del 2001, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa sua notificazione, essendo tale procedimento assoggettato allo stesso principio affermato con riguardo al procedimento monitorio, secondo il quale la nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto ingiuntivo rileva
unicamente per consentire la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) e non anche per conseguire la declaratoria d’inefficacia del decreto (artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.), la quale può essere pronunciata solo in caso di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente del menzionato decreto.
In altri termini, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione rilevava che il rimedio impugnatorio, di cui all’art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001, se correttamente inteso, può essere proposto solo ‘contro il decreto che ha deciso sulla domanda’, non già al fine di far valere un ‘post factum’ (la mancata o intempestiva notifica RAGIONE_SOCIALEo stesso) e di ottenere, per tale via, la mera declaratoria di inefficacia sopravvenuta del decreto.
Avverso il suddetto decreto pronunciato a seguito RAGIONE_SOCIALE‘avanzata opposizione, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia.
L’intimata COGNOME NOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Con il formulato motivo, il ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha denunciato -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 2, e 5 -ter RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001, d educendo l’erroneità RAGIONE_SOCIALE‘impugnato decreto, con il quale sono state escluse l’inefficacia del decreto di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per equa riparazione ove non sia stato notificato alla P.A. nel termine di 30 giorni e l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa correlat a opposizione ai sensi del citato
art. 5ter RAGIONE_SOCIALEa citata legge n. 89/2001 per far valere tale vizio.
5. Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Rileva il collegio che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa risoluzione RAGIONE_SOCIALEa prospettata questione, bisogna valorizzare il complesso argomentativo -invero più aderente alla lettera risultante dal combinato disposto di cui all’art. 5, commi 2 e 5 -ter RAGIONE_SOCIALEa legge Pinto -ricollegabile alla precedente ordinanza di questa Corte n. 2659/2017 (recepita anche dalla successiva ordinanza n. 10878/2018).
Il caso affrontato con la citata ordinanza n. 2659/2017 era quello in cui le ricorrenti non avevano notificato nel termine di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001 (quale scaturente dalle modifiche di cui alla legge n. 134 del 2012) né il ricorso, né il decreto di (parziale) accoglimento del primo, sicché alla fattispecie risultava chiaramente applicabile la disposizione di legge che prevede che la tardiva notifica determini l’inefficacia del decreto stesso.
Ciò premesso, con detta ordinanza è stato posto in risalto come questa Corte – già con la sentenza n. 5656/2015 -aveva chiarito che la novella del 2012 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001 ha introdotto un meccanismo simile a quello del procedimento ingiuntivo, ma allo stesso tempo non identico, facendo espresso richiamo al codice di procedura civile solo nei casi in cui la disciplina RAGIONE_SOCIALEo stesso sia estensibile.
Sulla base di tale premessa, è stato affermato che il rimedio RAGIONE_SOCIALEa tempestiva opposizione ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001, di cui all’art. art. 5ter, è da ritenersi applicabile anche al fine di far dichiarare la inefficacia del decreto, emesso dal Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello o da un consigliere da lui delegato, nel caso in cui il decreto stesso non venga notificato entro il termine di trenta giorni dal suo deposito ovvero, nel caso in cui il decreto non venga depositato entro il termine di trenta giorni dal deposito del ricorso, di cui all’art. 3, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa medesima legge, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto deposito RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Ne consegue che correttamente -come anche nel caso di specie – il RAGIONE_SOCIALE si era avvalso RAGIONE_SOCIALE‘opposizione al fine di far dare atto RAGIONE_SOCIALE‘inefficacia del decreto tardivamente notificato e che il giudice, all’esito RAGIONE_SOCIALEa stessa opposizione, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare tale inefficacia.
A conforto di tale soluzione occorre evidenziare che dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001, pur risultando disegnato un meccanismo che per larga parte richiama quello tipico del procedimento ingiuntivo, se ne discosta laddove prevede espressamente che la tardiva notificazione, oltre a determinare l’inefficacia, comporta anche l’improponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda. Ed allora la logica conseguenza di tale scelta legislativa non può che essere quella per la quale, ove sia stata proposta opposizione al fine di dolersi RAGIONE_SOCIALEa tardiva notifica, il giudice adito deve limitarsi a tale declaratoria, in
quanto l’improponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda implica anche che – a differenza di quanto accade in caso di opposizione a decreto ingiuntivo – non sia consentita una disamina nel merito circa la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda, che è ormai insuscettibile anche di essere riproposta.
Da ciò deriva l’affermazio ne del principio di diritto secondo cui, nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo regolato dalla legge n. 89 del 2001, la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 5, comporta l’inefficacia RAGIONE_SOCIALEo stesso e l’improponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda indennitaria ex art. 5, comma 2, diversamente da quanto previsto dal sistema di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., nell’ambito del quale, mancando un divieto di riproponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, l’eventuale inefficacia del decreto impone, comunque, per ragioni di RAGIONE_SOCIALE processuale, l’esame nel merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa (cfr. la citata Cass. n. 10878/2018).
Essendo pacifico, nel caso di specie, che l’odierna intimata aveva notificato il decreto con cui le era stato riconosciuto l ‘equo indennizzo oltre il termine stabilito dall’art. 5, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2011, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione non avrebbe che potuto dichiararne l’inefficacia.
6. In definitiva, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe svolte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito direttamente in questa sede, disponendo la cassazione
RAGIONE_SOCIALE‘impugnato decreto, con il conseguente accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001 dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia e la derivante dichiarazione di inefficacia del decreto di ingiunzione con il quale è stato riconosciuto l’equo indennizzo in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME NOME.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEa peculiarità e RAGIONE_SOCIALEa controvertibilità RAGIONE_SOCIALEa questione (anche in relazione al pregresso stato RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte), si ritiene che sussistano giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, cassa l’impugnato decreto, accoglie l’opposizione formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001 dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia e dichiara l’inefficacia del decreto di ingiunzione di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘equo inden nizzo in favore di COGNOME NOMENOME
Compensa tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella camera