DECRETO CORTE DI APPELLO DI SALERNO – N. R.G. 00000123 2026 DEPOSITO MINUTA 23 03 2026 PUBBLICAZIONE 24 03 2026
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno nella persona della AVV_NOTAIO NOME COGNOME, AVV_NOTAIO designato per la trattazione del presente procedimento, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al n. 123/2026 V.G. Ruolo Generale, avente ad oggetto domanda di equa riparazione ex L. 24.03.2001 n. 89 e ss. mod.,
A
(
, parte rappresentata e difesa come
in atti dall’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata in Salerno alla INDIRIZZO;
CONTRO
il
) , in persona del Ministro p.t. P.
PREMESSO
che il ricorrente come in epigrafe hanno proposto ricorso, iscritto a ruolo in data 17/02/2026 , con il quale ha richiesto l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, svoltosi in unico grado (avente ad oggetto giudizio comunione ereditaria derivante dalla successione di ) introdotto con atto di citazione notificato in data 17/03/2006 e definito con ordinanza del Tribunale di Salerno rep. n. 5238/2025 resa in data 17.01.2025 e passata in giudicato ;
RILEVATO
che il ricorso è stato tempestivamente proposto tenuto conto del termine lungo ex art. 327 c.p.c. e del termine semestrale di cui all’art. 4 della Legge n. 89 del 2001 e ss. mod.;
che non sussistono, ex art. 6, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod. i presupposti per l’applicabilità del disposto di cui all’art. 2, co.1, della stessa Legge in tema di mancato esperimento di rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo ;
che nella fattispecie il termine ragionevole di durata del processo va individuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod., in tre anni per il giudizio di primo grado, in due anni per il giudizio di secondo grado ed in un anno per il giudizio di legittimità, anche in considerazione della complessità del caso, dell’oggetto del procedimento, del
comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
che il calcolo della durata del processo va effettuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod., per ogni grado dalla data di deposito del ricorso introduttivo ovvero da quella di notificazione della citazione alla data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio;
-che, con riguardo al pregiudizio addotto dall’odierno ricorrente, il giudizio di primo grado del processo presupposto ha avuto durata irragionevole , essendo intercorsi dal 17/03/2006, data di notifica dell’atto di citazione, al 17/01/2025, data dell’ordinanza con cui il Giudice approvava il progetto di divisione , complessivi anni 18 e mesi 10, da cui va detratto il periodo anni 4, mesi 2 e giorni 25, ossia:
dal 31/05/2007 al 18/06/2007 per interruzione del giudizio stante il decesso del sig. ;
dal 4/11/2008 al 12/11/2008 per interruzione del giudizio stante il decesso della sig.ra ;
dal 22/5/2014 al 15/12/2014; dal 1/2/2016 al 6/6/2016; dal 3/4/2017 al 18/12/2017; dal 18/12/2017 al 16/4/2018 e dal 3/5/2018 al 5/7/2018, per rinvii stante il tentativo di bonario componimento della lite;
dal 5/7/2018 al 18/10/2018 per rinvio su richiesta delle parti;
-dal 18/10/2018 al 21/2/2019; dal 8/3/2020 al 30.06.2020 per sospensione straordinaria – emergenza Coronavirus (ex. art.83, comma 10, DL. 18/2020 conv. in legge n.27/2020, come modificato da art.3 DL. 28/2020 cov. in legge n.70/2020); dal 14/1/2021 al 18/3/2021; dal 23/6/2022 al 1/12/2022 e dal 1/12/2022 al 25/05/2023 per rinvii stante il tentativo di bonario componimento della lite;
con un ricalcolo della durata complessiva pari ad anni 14, mesi 7 e giorni 5 , e con eccedenza pari ad anni 11, mesi 7 e giorni 5 , rispetto al sopraindicato termine triennale;
-che, infatti, come più volte affermato dalla S.C., nel computo dell’irragionevole durata vanno sottratti tutti i periodi in cui il processo è sospeso, non solo per l’ipotesi di cui all’art. 295 c.p.c., e quando sia stato pronunciato formale provvedimento di sospensione, ma anche quando lo stesso abbia subito un periodo di stasi latu sensu intesa, sicché i rinvii di cui sopra risultano certamente detraibili atteso che non sono riferibili a ragioni organizzative dell’amministrazione giudiziaria (Cass. n. 23743/2014), né ad obiettive disfunzioni ed insufficienze del sistema (Cass. n.
24356/2006; Cass. n. 12161/2012), né, a fortiori, al malgoverno degli strumenti processuali imputabile alla responsabilità personale del magistrato;
che non ricorrono cause di esclusione dall’indennizzo come individuate dall’art. 2, co. 2quinquies della L. n. 89/2001 e ss. mod., né presunzioni di insussistenza del pregiudizio come previste dall’art. 2, co. 2sexies e co. 2septies della L. n. 89/2001 e ss. mod.;
che, quanto ai criteri per la quantificazione del danno, è doveroso utilizzare il criterio equitativo – ex art. 2bis L. n. 89/2001 e ss. mod. e 2056 c.c., a sua volta richiamante l’art. 1226 c.c. – tenendo anche conto delle indicazioni rivenienti dai parametri desumibili dai precedenti adottati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità: con l’ulteriore specificazione che rispetto a tali parametri il Giudice interno conserva un margine di valutazione e fermo restando che la relativa quantificazione deve mantenersi (oltre che nell’ambito fissato dal principio della domanda) in rapporti ragionevoli con le liquidazioni somministrate dalla Corte Europea in casi simili (cfr., sul punto, Cass. S.U., 26.1.2004 n. 1340 e Cass. 30.9.2004 n. 19638);
che la riparazione pecuniaria la quale, nella fattispecie, per il solo danno non patrimoniale, deve competere alla parte ricorrente a titolo indennitario va quindi determinata ex art. 2 bis della Legge n. 89 del 2001 e ss. mod. nella somma di € 400,00 per ciascun anno o frazione semestrale di anno eccedente il termine ragionevole di durata del processo, tenuto conto anche della non particolare rilevanza della causa in verifica, dell’esito del processo, del comportamento del giudice e delle parti, nonch é della natura degli interessi coinvolti;
che non ricorrono gli estremi per le diminuzioni di cui all’art. 2bis, co.1 ter della L. n. 89/2001 e ss. mod., in ordine all’ ipotesi di integrale rigetto delle richieste della parte nel procedimento presupposto;
-che nel caso di specie, l’importo così individuato risulta sicuramente congruo alla luce delle complessive circostanze del caso in esame, quali si evincono dalle allegazioni di parte e dalla documentazione allegata agli atti, e, tenuto anche conto dell’e sito del giudizio, degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa, delle condizioni personali delle parti, del comportamento del giudice e delle parti, nonché della natura degli interessi coinvolti;
-che, sulla base del conteggio del ritardo che precede, l’indennizzo dovuto a va quindi determinato in € 4.800 (400×12=4.800): evidenziandosi anche:
—- che tale liquidazione è rispettosa del limite stabilito dall’art. 2bis, co. 3 della L. n. 89/2001 e ss. mod. in relazione al valore della causa o, se inferiore, al diritto accertato dal giudice
—-che, ai sensi dell’art. 2 bis, primo comma, della legge n. 89 del 2001, l’equa riparazione spetta, oltre che per ciascun anno di ritardo, soltanto per le frazioni di anno (eccedenti la ragionevole durata) superiori a sei mesi;
—-che risultano richiesti interessi in maniera idonea (cfr. Cass., Sez. 6 – 2, Sentenza n. 15732 del 28/07/2016);
—-che alla parte ricorrente non spettano alcuna rivalutazione sulla somma determinata a titolo di equo indennizzo, proprio in considerazione del carattere indennitario dell’obbligazione (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 8712 del 13/4/2006, nonché Cass. civ., sez. I, sentenza n. 18150 del 5/9/2011);
—- che nulla è dovuto alla parte ricorrente a titolo di danno patrimoniale, non essendo stato, fra l’altro, provato alcun pregiudizio, solo genericamente dedotto, per tale voce , laddove nel caso in esame difetta almeno la prova del nesso causale richiesto fra eventuali e non meglio specificati anni patrimoniali e ritardo;
che, in ordine alle spese del presente procedimento, il va condannato al pagamento delle stesse (anche in ragione dell’accoglimento, nei limiti di cui in dispositivo, del ricorso) nella misura, ritenuta congrua alla luce dei parametri ex D.M. 147/2022, specificata in dispositivo, riconoscendosi altresì alla parte ricorrente le spese per esborsi documentate e collegate con la presente procedura
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, così provvede:
Accoglie il ricorso nei limiti più sopra specificati e, per l’effetto, ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore , il pagamento senza dilazione in favore di della somma di € 4.800,00 , oltre interessi dalla domanda al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
rigetta ogni ulteriore domanda formulata dalle parti ricorrenti;
ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore , il pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente procedimento che liquida in € 27,00 per esborsi ed in € 473,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito, con riferimento, in particolare, alla comunicazione del presente decreto alle parti e agli altri soggetti indicati nell’art. 5 della Legge n. 89/2001 e ss. mod.
Salerno, l1//03/2026
Il CONSIGLIERE DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME