DECRETO CORTE DI APPELLO DI SALERNO – N. R.G. 00000867 2025 DEPOSITO MINUTA 24 11 2025 PUBBLICAZIONE 25 11 2025
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno nella persona NOME COGNOME, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO tabellarmente, designato per la trattazione del presente procedimento, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 867/2025 V.G. Ruolo Generale cui sono stati riuniti i procedimenti nn. 874/2025, 884/2025, 885/2025, 894/2025, 906/2025, 911/2025 e 912/2025 , avente ad oggetto domanda di equa riparazione ex L. 24.3.2001 n. 89 e ss. mod.,
A ( ), -già ( , -già ( , – già -( ), ( ), ( , ( ) e ( ), parti rappresentate e difese come in atti dall’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliate come da pec; P. P. P. P. P. P. P. P.
CONTRO
il ( ) , in persona del Ministro p.t. P.
PREMESSO
che le parti come in epigrafe hanno proposto distinti ricorsi, in seguito riuniti, iscritti a ruolo nelle seguenti date: 07/10/2025 , 09/10/2025, 13/10/2025, 16/10/2025, 21/10/2025, 22/10/2025 e 23/10/2025 , con cui hanno chiesto l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo introdotto:
in primo grado, con distinti atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (in seguito riuniti in un unico giudizio) e definito con sentenza del Tribunale di Salerno n. 1130/2012, pubblicata in data
16/06/2012;
in secondo grado, con atto di appello notificato in data 28/11/2012 e definito con sentenza del Corte di Appello di Salerno n. 687/2019 , pubblicata in data 20/05/2019;
nel grado di legittimità, con ricorso per Cassazione notificato in data 12/07/2019 , e definito con Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 12142/2025, pubblicata in data 08/05/2025;
RILEVATO
che i ricorsi sono stati tempestivamente proposto, tenuto conto del termine semestrale di cui all’art. 4 della Legge n. 89 del 2001 e ss. mod.;
che non sussistono, ex art. 6, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod. i presupposti per l’applicabilità del disposto di cui all’art. 2, co.1, della stessa Legge in tema di mancato esperimento di rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo (l’art. 6 Norme Transitorie afferma che ‘nei processi la cui durata dal 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli o siano stati assunti in decisione non si applica il comma 1 dell’art 2’ ovvero c.d. rimedi preventivi).
che nella fattispecie il termine ragionevole di durata del processo va individuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod in tre anni per il giudizio di primo grado ed in due anni per il giudizio di secondo grado e complessivamente (arg. ex C. cost. n. 36/2016) in cinque anni per il doppio grado , oltre ad un anno per l’eventuale giudizio di cassazione e un anno per le ulteriori fasi di rinvio anche in considerazione della complessità del caso, dell’oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
che si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni;
che il calcolo della durata del processo va effettuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod., dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero di notificazione dell’atto di citazione alla data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio, fatte le opportune detrazioni con riferimento ad allungamenti del processo imputabili alle parti;
che la Suprema Cassazione ha precisato che ‘ la durata ragionevole del processo di opposizione a decreto ingiuntivo va computata, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, della legge n. 89 del 2001,
individuando come dies a quo la data della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo ‘ (Cass., Ord. n. 25709 del 19/09/2025);
che, dunque, in relazione al pregiudizio addotto dalla società , il giudizio di primo grado ha avuto durata irragionevole , essendo intercorsi dal 18/12/1997 , data di notifica dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento, al 16/06/2012 , data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio, complessivi anni 14, mesi 5 e giorni 29, da cui va detratto il periodo di anni 2, mesi 7 e giorni 5, ossia dal 03/07/1998 al 15/01/1999 per rinvio per astensione dell’Avvocatura, dal 28/01/2008 al 15/12/2008 per rinvio per tentativo di bonario componimento della lite, dal 15/12/2008 al 12/06/2009 per interruzione del processo a causa del decesso del procuratore di una delle parti e dal 21/03/2011 al 28/11/2011 per rinvio per astensione dell’Avvocatura, con un ricalcolo
della durata complessiva pari ad anni 11, mesi 10 e giorni 24;
-che il giudizio di secondo grado ha avuto durata irragionevole, essendo intercorsi dal 28/11/2012 , data di notifica dell’atto di citazione in appello, al 20/05/2019 , data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio , anni 6, mesi 5 e giorni 22;
-che il giudizio di legittimità ha avuto durata irragionevole, essendo decorsi dal 12/07/2019 , data di notifica del ricorso per cassazione, all’ 08/05/2025 , data di pubblicazione dell’ordinanza che ha definito il giudizio , anni 5, mesi 9 e giorni 27;
che il giudizio presupposto ha avuto una durata complessiva di anni 24, mesi 1 e giorni 21, da cui vanno detratti anni 6 di legittima ragionevole durata (3 anni per il primo grado, 2 anni per il secondo grado e 1 anni per il giudizio di legittimità), per una durata complessiva suscettibile di indennizzo pari ad anni 18, mesi 2 e giorni 13 ;
che, invece, in relazione al pregiudizio addotto dalla società il giudizio di primo grado ha avuto durata irragionevole , essendo intercorsi dal 18/12/1997 , data di notifica dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento, al 16/06/2012 , data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio, complessivi anni 14, mesi 5 e giorni 29, da cui va detratto il periodo di anni 1, mesi 8 e giorni 26, ossia dal 02/10/1998 al 23/04/1999 per rinvii per astensione dell’Avvocatura, dal 15/12/2008 al 12/06/2009 per interruzione del processo a causa del decesso del procuratore di una delle parti e dal 21/03/2011 al 28/11/2011 per rinvio per astensione dell’Avvocatura, con un
ricalcolo della durata complessiva pari ad anni 12, mesi 9 e giorni 3;
-che il giudizio di secondo grado ha avuto durata irragionevole, essendo intercorsi dal 28/11/2012 , data di notifica dell’atto di citazione in appello, al 20/05/2019 , data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio , anni 6, mesi 5 e giorni 22;
-che il giudizio di legittimità ha avuto durata irragionevole, essendo decorsi dal 12/07/2019 , data di notifica del ricorso per cassazione, all’ 08/05/2025 , data di pubblicazione dell’ordinanza che ha definito il giudizio , anni 5, mesi 9 e giorni 27;
che il giudizio presupposto ha avuto una durata complessiva di anni 25 e giorni 22, da cui vanno detratti anni 6 di legittima ragionevole durata (3 anni per il primo grado, 2 anni per il secondo grado e 1 anni per il giudizio di legittimità), per una durata complessiva suscettibile di indennizzo pari ad anni 19 e giorni 22 ;
che, infine, con riguardo al pregiudizio addotto dalle società
e il giudizio di primo grado ha avuto durata irragionevole , essendo intercorsi dal 27/11/1997 , data di notifica dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento, al 16/06/2012 , data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio, complessivi anni 14, mesi 6 e giorni 19, da cui va detratto il periodo di anni 1, mesi 8 e giorni 26, ossia dal 02/10/1998 al 23/04/1999 per rinvii per astensione dell’Avvocatura, dal 15/12/2008 al 12/06/2009 per interruzione del processo a causa del decesso del procuratore di una delle parti e dal 21/03/2011 al 28/11/2011 per rinvio per astensione dell’Avvocatura, con un ricalcolo
della durata complessiva pari ad anni 12, mesi 9 e giorni 23;
-che il giudizio di secondo grado ha avuto durata irragionevole, essendo intercorsi dal 28/11/2012 , data di notifica dell’atto di citazione in appello, al 20/05/2019 , data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio , anni 6, mesi 5 e giorni 22;
-che il giudizio di legittimità ha avuto durata irragionevole, essendo decorsi dal 12/07/2019 , data di notifica del ricorso per cassazione, all’ 08/05/2025 , data di pubblicazione dell’ordinanza che ha definito il giudizio , anni 5, mesi 9 e giorni 27;
che il giudizio presupposto ha avuto una durata complessiva di anni 25, mesi 1 e giorni 12, da cui vanno detratti anni 6 di legittima ragionevole durata (3 anni per il primo grado, 2 anni per il secondo grado e 1 anni per il giudizio di legittimità), per una durata complessiva suscettibile di indennizzo pari ad anni 19, mesi 1 e giorni 12 ;
che non ricorrono cause di esclusione dall’indennizzo come individuate dall’art. 2, co. 2quinquies della L. n. 89/2001 e ss. mod., né presunzioni di insussistenza del pregiudizio come previste dall’art. 2, co. 2sexies e co. 2septies della L. n. 89/2001 e ss. mod.;
che ricorrono gli estremi per le diminuzioni di cui all’art. 2bis, co. 1bis e co.1 ter della L. n. 89/2001 e ss. mod., in ordine al numero delle parti (nel giudizio presupposto vi erano 29 parti);
che, quanto ai criteri per la quantificazione del danno, è doveroso utilizzare il criterio equitativo – ex art. 2bis L. n. 89/2001 e ss. mod. e 2056 c.c., a sua volta richiamante l’art. 1226 c.c. – tenendo anche conto delle indicazioni rivenienti dai parametri desumibili dai precedenti adottati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità: con l’ulteriore specificazione che rispetto a tali parametri il AVV_NOTAIO interno conserva un margine di valutazione e fermo restando che la relativa quantificazione deve mantenersi (oltre che nell’ambito fissato dal principio della domanda) in rapporti ragionevoli con le liquidazioni somministrate dalla Corte Europea in casi simili (cfr., sul punto, Cass. S.U., 26.1.2004 n. 1340 e Cass. 30.9.2004 n. 19638);
che la riparazione pecuniaria la quale, nella fattispecie, per il solo danno non patrimoniale, deve competere alla parte ricorrente a titolo indennitario va quindi determinata ex art. 2 bis della Legge n. 89 del 2001 e ss. mod. nella somma di € 400,00 per ciascun anno o frazione semestrale di anno eccedente il termine ragionevole di durata del processo;
che nel caso di specie, l’importo così individuato risulta sicuramente congruo alla luce delle complessive circostanze del caso in esame, tenuto conto delle allegazioni di parte e della documentazione allegata agli atti, dell’esito del giudizio, degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa, delle condizioni personali delle parti, del comportamento del giudice e delle parti ;
che, sulla base del conteggio del ritardo che precede, l’indennizzo dovuto alle parti ricorrenti va quindi determinato in:
€ 5.760,00 in favore della società ;
€ 6.080,00
in favore delle società
e
evidenziandosi anche:
—- che tale liquidazione è rispettosa del limite stabilito dall’art. 2bis, co. 3 della L. n. 89/2001 e ss. mod. in relazione al valore della causa o, se inferiore, al diritto accertato dal giudice ;
—- che, ai sensi dell’art. 2 bis, primo comma, della legge n. 89 del 2001, l’equa riparazione spetta, oltre che per ciascun anno di ritardo, soltanto per le frazioni di anno (eccedenti la ragionevole durata) superiori a sei mesi;
—-che risultano richiesti interessi in maniera idonea (cfr. Cass., Sez. 6 – 2, Sentenza n. 15732 del 28/07/2016);
—- che alle parti ricorrente non spetta alcuna rivalutazione sulla somma determinata a titolo di equo indennizzo, proprio in considerazione del carattere indennitario dell’obbligazione (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 8712 del 13/4/2006, nonché Cass. civ., sez. I, sentenza n. 18150 del 5/9/2011);
—- che nulla è dovuto alle parti ricorrente a titolo di danno patrimoniale, non essendo stato, fra l’altro, provato alcun pregiudizio per tale voce , laddove nel caso in esame difetta almeno la prova del nesso causale richiesto fra eventuali danni patrimoniali e ritardo;
che, in ordine alle spese del presente procedimento, il va condannato al pagamento delle stesse (anche in ragione dell’accoglimento, nei limiti di cui in dispositivo, del ricorso) nella misura, ritenuta congrua alla luce dei parametri ex D.M. 147/2022, specificata in dispositivo, riconoscendosi altresì alla parte ricorrente le spese per esborsi documentate e collegate con la presente procedura
-che la disposta riunione e la liquidazione complessiva dei compensi al medesimo avvocato che patrocina i procedimenti Pinto riuniti è finalizzata ad evitare possibili forme di abuso del processo, in linea con l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui ‘ la condotta di più soggetti che, dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, così dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, propongano contemporaneamente, pur con identico patrocinio legale, distinti ricorsi per equa riparazione “ex lege” n. 89 del 2001, così dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, siccome connesse per oggetto e titolo, si configura come abuso del processo , contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, nonché con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali prodotto dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, pur non essendo sanzionabile con l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato, ma le modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia, per quanto possibile, l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano e, quindi, la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine ‘ (cfr. Cass. Sez. 2, ord. n. 20834 del 6/9/17);
che, inoltre, nulla è dovuto a titolo di esborsi (€ 27,00 per anticipazione forfettaria), non potendosi riconoscere spese borsuali superflue, in quanto evitabili con la proposizione di un unico ricorso;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella persona del AVV_NOTAIO, così provvede:
accoglie il ricorso nei limiti più sopra specificati e, per l’effetto, ingiunge al
, in persona del Ministro pro tempore , il pagamento senza dilazione in favore della
della somma di € 5.760,00 ed in favore della
e
della somma
di € 6.080,00 ciascuna , oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
rigetta ogni ulteriore domanda formulata nell’interesse delle parti ricorrenti;
ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, il pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente procedimento che liquida in € 89,74 per esborsi ed in € 1.757,70 per compensi professionali della difesa (già comprensivi dell’aumento per il numero delle parti rappresentate), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi predetti, nonché Cassa Prev. ed IVA sull’imponibile, nella misura di legge, con attribuzione all’avvocato antistatario;
manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito, con riferimento, in particolare, alla comunicazione del presente decreto alle parti e agli altri soggetti indicati nell’art. 5 della Legge n. 89/2001 e ss. mod..
Salerno, 20/11/2025
Il GIUDICE AUSILIARIO
AVV_NOTAIO