Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4599 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4599 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4552/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrenti –
avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, n. 1847/2020 depositato il 01/12/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 5ter legge n. 89 del 2001 avverso il decreto emesso delle Corte d’Appello di Napoli, con il quale il Giudice Designato aveva accolto il ricorso proposto da ll’architetto NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO per il pagamento dell’indennizzo per irragionevole durata del giudizio presupposto, di accertamento dell’obbligo del terzo iniziato nel 2005 presso il Tribunale di Benevento e concluso nel 2019 davanti alla Corte di Cassazione.
La Corte d’Appello di Napoli, in composizione collegiale, accoglieva in parte l’opposizione erariale, riducendo da €. 3.350,00 l’indennizzo in favore del NOME, ferma la liquidazione in favore RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Secondo la Corte d’Appello:
il riconosciuto difetto di legittimazione ad agire nel giudizio presupposto dell’AVV_NOTAIO COGNOME non esclude che ella vi abbia partecipato, patendone le relative lungaggini;
l’indennizzo in favore del COGNOME, in quanto superiore al diritto per il quale aveva spiegato intervento nella procedura esecutiva, in violazione dell’art. 2bis , comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, deve essere ridotto ad € . 3.036,04, corrispondente all’importo assegnato al COGNOME all’esito delle procedure esecutive, comprensivo degli interessi maturati sul credito pari ad € . 2.302,30.
Avverso il suddetto decreto il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi, contrastati con controricorso da NOME COGNOME.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 cod. proc. civ., 2 nonché 2bis , comma 3, legge n. 89 del 2001, nonché art. 4 legge n. 89 del 2001,
nonché art. 2909 cod. civ., in relazione all’art 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Con specifico riferimento alla posizione dell’AVV_NOTAIO, il RAGIONE_SOCIALE osserva che per effetto del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza 09.06.2009 del Tribunale di Benevento (sul difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE COGNOME), il termine semestrale per la proposizione del ricorso di equa riparazione alla data di proposizione RAGIONE_SOCIALE richiesta indennitaria (20 marzo 2020) doveva ritenersi ampiamente decorso.
In ogni caso, la richiesta indennitaria proposta dalla COGNOME andava disattesa per assenza dei presupposti di legge, perché la sentenza di primo grado (che aveva escluso la sua legittimazione) era intervenuta in tempi ragionevoli.
Il motivo è infondato.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all’indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace, nei cui confronti – non assumendo rilievo né l’esito RAGIONE_SOCIALE causa, né le ragioni RAGIONE_SOCIALE scelta di non costituirsi – la decisione è comunque destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico, fermo restando che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire – implicando od escludendo specifiche attività processuali -sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell’art. 2, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 585 del 14/01/2014).
E ancora, sempre in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda nel giudizio presupposto non è, di per sé, causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, all’uopo occorrendo che di tale
infondatezza la parte abbia consapevolezza, originaria – allorché proponga una lite temeraria – o sopravvenuta, – ma prima che il processo superi il termine di durata ragionevole – come nel caso di consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole, di dichiarazione di infondatezza RAGIONE_SOCIALE questione di legittimità costituzionale sollevata a fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa o di intervento legislativo di precisazione, in senso riduttivo, RAGIONE_SOCIALE portata RAGIONE_SOCIALE norma invocata (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 665 del 12/01/2017 Rv. 642556; Sez. 2, Ordinanza n. 11662 del 2023).
E’ stato altresì affermato che i n tema di equa riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, benchè il comma 2-bis del suo art. 2, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, abbia individuato “standard” di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest’ultimo sia stato articolato in vari gradi e fasi occorre avere riguardo a tutto il suo svolgimento, effettuandosene una valutazione sintetica e complessiva, altrimenti rivelandosi inutile la previsione di un termine massimo di durata ragionevole dell’intero giudizio sancita dall’art. 2, comma 2-ter, RAGIONE_SOCIALE citata l. n. 89 del 2001 (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 19938 del 05/10/2016).
Nel caso in esame, la COGNOME era stata parte del procedimento presupposto anche nei gradi successivi al primo e, dunque, sulla scorta dei citati principi, er a legittimata a dolersi dell’eccessiva durata del l’intero processo presupposto, a prescindere dal fatto che la sua pretesa fosse stata rigettata con la sentenza di primo grado per difetto di legittimazione attiva.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, legge n. 89 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La difesa erariale, con plurime censure, contesta: la determinazione del computo RAGIONE_SOCIALE durata irragionevole effettuata dal
giudice del merito evidenziando il periodo di stasi processuale (anni 1 tra le due ultime fasi) o alcuni mesi (tra le due prime fasi) e procedendo ai relativi calcoli; censura ancora il quantum liquidato, che non tiene conto RAGIONE_SOCIALE ridotta, se non pressoché inesistente, alea circa l’esito definitivo del giudizio, oltre che RAGIONE_SOCIALE manifesta infondatezza dei motivi di gravame di volta in volta proposti dal debitore esecutato; deduce ancora l’assenza di motivazione del decreto, che giunge al risultato paradossale di diminuire l’indennizzo all’architetto COGNOME (da € . 3.350,00 ad € . 3.036,04) lasciando, invece, invariato l’indennizzo riconosciuto all’AVV_NOTAIO COGNOME (€ . 3.350,00) dal giudice del procedimento monitorio; evidenzia altresì l’errore in cui sarebbe incorso il giudice dell’opposizione laddove, nel richiamare il limite RAGIONE_SOCIALE posta in gioco costituita dall’entità del credito fatto valere in sede esecutiva, individua lo stesso in € . 3.036,00 in luogo del diverso importo di € . 2.304,00 in violazione dell’art. 2bis , comma 3, legge n. 89 del 2001.
Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
Come costantemente affermato da questa Corte, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALE censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (tra le varie, v. Sez. 2 – , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019; Sez. L, Sentenza n. 20518 del 28/07/2008).
Nel caso in esame, dal ricorso non risulta che davanti alla Corte d’Appello il RAGIONE_SOCIALE abbia sollevato questioni sul calcolo RAGIONE_SOCIALE durata irragionevole ed è evidente che trattasi di questioni implicanti accertamenti in fatto.
Per il resto il motivo è infondato.
Quanto alla critica sul moltiplicatore utilizzato (v. pagg. 10 e 11 ricorso), trattasi di apprezzamento riservato al giudice di merito non sindacabile in questa sede qualora non vengano superati i limiti massimi o minimi.
Quanto all’errore in cui sarebbe incorso il giudice dell’opposizione, il rilievo è anch’ esso infondato: la somma di € . 3.036,04 riconosciuta al COGNOME rappresenta un importo «complessivo» dalla somma richiesta (€ . 2.304,30) maggiorata di «interessi ed accessori» (v. decreto impugnato p. 3, 3° capoverso).
Sulla differenza tra l’indennizzo liquidato al COGNOME e quello liquidato alla COGNOME, la censura è inammissibile perché nel giudizio di opposizione il quantum liquidato alla COGNOME non era stato mai censurato neppure in subordine (essendo la difesa erariale incentrata unicamente sul difetto di legittimazione attiva e quindi sull’assenza del diritto all’indennizzo).
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € . 1.500,00 per compensi, oltre ad € . 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione Civile, il 21 settembre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME