Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7457 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7457 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
Oggetto: equa riparazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27245/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio in INDIRIZZO EmiliaINDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.. con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE/ RICORRENTE INCIDENTALEavverso il decreto della Corte d’appello di Lecce n. 492/2022, pubblicato in data 77.4.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.2.20224 dal
Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con decreto n. 492/2022 la Corte d’appello di Lecce ha respinto l’opposizione ex art . 5 ter L. 89/2001 proposta da NOME COGNOME, confermando la pronuncia con cui il Consigliere delegato aveva dichiarato la tardività della domanda di equo indennizzo proposta in data 14.9.2020, ritenendo superato il termine di mesi sei dallo spirare del termine per l’impugnazione del decreto di chiusura della
procedura concorsuale, notificato in data del 8.5.2019 al solo ricorrente in qualità di debitore fallito.
La Corte di merito ha sostenuto che era irrilevante che il decreto di chiusura non fosse stato comunicato ai creditori insinuati, osservando che l’ indennizzo può esser richiesto prima della definizione del giudizio presupposto, non potendosi ingiustificatamente differire la decorrenza del termine ex art. 4 L. 89/2001 fino alla definitività del provvedimento per tutti gli altri interessati.
Per la cassazione del decreto NOME AVV_NOTAIO ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria.
Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso e con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
L’unico motivo del ricorso principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 L.89/2001, 6, paragrafo 1 della CEDU, 1 del primo protocollo addizionale, 111 e 117 della Costituzione, 327 c.p.c., 119 L.F., 58 L.69/2009 e dell’art.150, comma primo, d.lgs. n.5/2006, sostenendo che il decreto di chiusura del fallimento poteva considerarsi definitivo solo alla scadenza del termine annuale ex art. 327 c.c. decorrente dal deposito del provvedimento, dato che il provvedimento non era stato comunicato ai creditori, e che, pertanto, il ricorso ex L. 89/2001, depositato in data 15.9.2020, era tempestivo.
Il motivo è fondato.
Il fallimento a carico del ricorrente era stato dichiarato in data 27.3.2006, prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare, ed era assoggettato alla disciplina anteriore, ai sensi dell’art. 150 d.lgs. 5/2006, entrato in vigore il 17.7.2006 (art. 153) norma che dispone che i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e
di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.
Premesso che, pertanto, il termine di impugnazione del decreto di chiusura della procedura concorsuale decorreva dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge (per effetto della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 119 L.F., di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 279/2010), va ribadito che, nei casi in cui non si applica la novella della L.F., ai fini della definitività del provvedimento di chiusura del fallimento viene in considerazione la regola generale di cui all’art. 327 c.p.c. e si applica il termine di impugnazione annuale in mancanza di comunicazione del decreto (Cass. 7218/2009; Cass. 9321/2013; Cass. 8008/2019, secondo cui deve escludersi che la chiusura del fallimento sia l’esito di un sub-procedimento autonomo rispetto alla procedura fallimentare di riferimento).
Ne segue che il provvedimento, depositato in data 8.5.2019, era divenuto definitivo in data 11.9.2020 (dovendo considerarsi la sospensione di cui alla disciplina per l’emergenza COVID 19, dal 9.3.2020 all’11.5.2020, e la sospensione feriale, poiché la contraria previsione dell’art. 36 bis L.F. e il richiamo alla disciplina del reclamo di cui all’art. 26 L.F. si riferiscono alla nuova disciplina del fallimento e non a quella precedente: Cass. 3586/1995) per cui il ricorso ex L. 89/2001, proposto in data 14.9.2020, era tempestivo. Era invece irrilevante che il provvedimento fosse stato comunicato al solo ricorrente (debitore fallito), poiché, per ritenere il decreto definitivo, occorreva anche la comunicazione o notifica ai creditori, applicandosi, altrimenti, il termine annuale.
Il decreto di chiusura della procedura concorsuale ha carattere unitario ed inscindibile, data l’impossibilità di considerare il fallimento definito per taluni soltanto degli interessati ma non per
tutti, non potendosi considerare, ai fini di cui si discute, la data in cui il ricorrente era decaduto dall’impugnazione per effetto della notifica della pronuncia (cfr., Cass. 27401/2023).
3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione degli artt. 775 c.p.c. e 4 L. 89/2001, sostenendo che, essendosi il fallimento chiuso senza realizzazione di attivo, nessun indennizzo poteva pretendere il fallito, non avendo mai partecipato a giudizi nell’ambito della procedura, né avendo assunto iniziative di carattere acceleratorio o presentato istanze sollecitatorie, avendo invece conservato una posizione passiva, configurandosi un danno non effettivamente indennizzabile.
Il ricorso è inammissibile poiché solleva contestazioni su aspetti concernenti la fondatezza della domanda che la Corte di appello, avendo dichiarato la tardività del ricorso, ha ritenuto assorbiti e che possono esser riproposti al giudice del rinvio, non configurandosi, sui suddetti profili di merito, alcuna soccombenza del Ministero, che quindi non ha interesse ad impugnare (Cass. 29662/2023; Cass. 19503/2018).
È accolto l’unico motivo del ricorso principale mentre il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.
La pronuncia impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Tenuto conto che la parte che ha proposto il ricorso incidentale, ritenuto inammissibile, è un’Amministrazione dello Stato e che i giudizi ex L. 89/2001 sono esenti dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato in relazione al
motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda