Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4601 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 4601  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
Oggetto: equa riparazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23564/2022 R.G. proposto da COGNOME  NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, SEBASTIANO NOME  E COGNOME NOME,  rappresentati  e  difesi  dall’AVV_NOTAIO,  con domicilio in Finale Emilia, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Ministro  p.t..  con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE – avverso  il  decreto  RAGIONE_SOCIALE  Corte  d’appello  di  Milano  n.  976/2022, pubblicato in data 25.2.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.2.20224 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con  decreto  n.  976/2022, la  Corte  d’appello  di  Milano  ha confermato il provvedimento con cui era stata dichiarata tardiva la domanda di equa riparazione ex L. 89/2001 proposta da NOME,  NOME,  NOME, NOME  NOME  e  NOME  NOME  quali  creditori  insinuati  al
passivo di una  procedura  fallimentare, nel corso RAGIONE_SOCIALE quale ottenuto  il soddisfacimento  dei  rispettivi credito a seguito di riparto.
La  Corte  di  merito  ha  ritenuto  che  il  termine  semestrale  fissato dall’art.  4  L.  89/2001  a  pena  di decadenza  decorresse  non  dal momento in cui era divenuto definitivo il decreto di chiusura RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale, ma dal riparto dell’attivo, termine che era integralmente decorso al momento del deposito del ricorso monitorio.
Per  la  cassazione  del  decreto  NOME,  NOME  NOME COGNOME, NOME NOME, NOME NOME e NOME  propongono  ricorso  affidato  a  due  motivi,  illustrati  con memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 4 L. 89/2001, 6 CEDU, 1 del protocollo addizionale e degli artt. 111 e 117 Cost., 327 c.p.c., 119 R.D. 267/1942, 58 RAGIONE_SOCIALE L. 69/2009, 150, comma primo, d.lgs. 5/2006, per aver la Corte di merito erroneamente calcolato il termine semestrale di decadenza per la proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione dalla data del riparto finale e dal soddisfacimento del credito e non dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli art. 2 L. 89/2001, 6, par. 1, CEDU, 1 del protocollo addizionale e 111 e 117 Cost., per aver la Corte di merito respinto la domanda anche nel merito, pur avendo dichiarato la tardività RAGIONE_SOCIALE domanda di equo indennizzo.
2.1. Il primo motivo è fondato.
E’  insegnamento  consolidato  di  questa  Corte  che  in tema  di irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare, il termine semestrale di decadenza per la proponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda di equa
riparazione decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello – ovvero, per le procedure soggette alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, da quello del definitivo rigetto del reclamo, ove esperito – quale momento in cui detto decreto acquista carattere di definitività (Cass. 221/2017; Cass. 1551/2020, Cass. 22368/2023). Non rileva -a tal fine -che il credito RAGIONE_SOCIALE parte, che si sia insinuata al passivo e che abbia subito un pregiudizio dall’irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura , sia stato precedentemente soddisfatto a seguito di riparto totale o parziale. Il dies a quo ex art. 4 ha valore processuale e viene in rilievo per accertare la tempestività RAGIONE_SOCIALE domanda, mentre la data di integrale soddisfacimento del creditore, avente natura sostanziale, rileva solo per stabilire la durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare e l’entità del danno indennizzabile (Cass. 24174/2022; Cass. 8055/2019; Cass. 1551/2020).
In conclusione, ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine di cui all’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, deve aversi riguardo al provvedimento conclusivo  del  giudizio  presupposto,  che  non  può  identificarsi  nel riparto, quand’anche integralmente satisfattivo per il creditore che poi agisca per l’equo indennizzo ex lege n. 89/2001.
Il secondo motivo è inammissibile, avendo la Corte di merito definito  in  rito  il  processo,  sicché  la  dichiarata  infondatezza  RAGIONE_SOCIALE richiesta di indennizzo è mera argomentazione aggiuntiva, insuscettibile  di  passare  in  giudicato  e  che  le  parti  non  hanno interesse  a  contestare  (Cass.  27338/2022;  Cass.  11675/2020; Cass. 16980/2023).
È accolto il primo motivo ed è dichiarato inammissibile il secondo; il decreto  è  cassato  in  relazione  al  motivo  accolto,  con  rinvio  RAGIONE_SOCIALE
causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo,  cassa  il  decreto  impugnato  e  rinvia  la  causa  alla  Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALE  Seconda