Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34916 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34916 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 7/12/2023
EQUA RIPARAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME;
–
ricorrente principale –
e
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME;
–
ricorrente successivo –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore; – intimato – avverso RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli, in composizione collegiale;
udita del 7 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME; letta la memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti.
il decreto n. cronol. 378/2023 del 6 febbraio 2023 la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio
RITENUTO IN FATTO
Con decreto monocratico n. 3425/2022, il giudice designato RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli riconosceva, in favore di COGNOME
NOME e COGNOME NOME, per la durata irragionevole di 9 anni per un giudizio svoltosi in vari gradi, l’indennizzo a titolo di equa riparazione nella misura di euro 4.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le spese legali, liquidate in euro 28,00 per esborsi, euro 550,00 per compensi, con l’aggiunta degli accessori dovuti per legge.
Decidendo sul ricorso in opposizione ex art. 5ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, la Corte di appello di Napoli, con decreto collegiale n. cronol. 378/2023 (pubblicato il 6 febbraio 2023), l’accoglieva parzialmente, condannando il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di ciascuno degli opponenti, a titolo di equo indennizzo, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 6.000,00, oltre interessi dalla domanda, nonché alla rifusione, nell’ordine di 1/3, delle spese del giudizio di opposizione, dichiarandole compensate per i residui 2/3.
Avverso il citato decreto collegiale hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione, sulla base di cinque identici motivi, sia il COGNOME NOME che il COGNOME NOME.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo comune motivo, i ricorrenti denunciano -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatti decisivi che hanno costituito oggetto RAGIONE_SOCIALE discussione (rilevanti in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto) relativi: a) all’esito del processo nel quale si era verificata la violazione; b) al comportamento del giudice e delle parti; c) alla natura degli
interessi coinvolti; d) al valore ed alla rilevanza RAGIONE_SOCIALE causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte.
Con il secondo identico motivo, i ricorrenti deducono -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullità del decreto collegiale e del procedimento per anomalia motivazionale in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione, con violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost.
Con il terzo comune motivo, i ricorrenti lamentano -avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla mancata liquidazione degli incrementi del 20% e 40% dell’importo base riconosciuto per danno non patrimoniale per ciascun anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi di ritardo del giudizio presupposto successivi rispettivamente al terzo e al settimo, con riferimento: a) all’esito del processo nel quale si era verificata la violazione; b) al comportamento del giudice e delle parti; c) al valore ed alla rilevanza RAGIONE_SOCIALE causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte; d) all’intensificazione esponenziale del disagio vissuto in attesa RAGIONE_SOCIALE pronuncia giudiziale collegato alla dilatazione del tempo di definizione RAGIONE_SOCIALE causa e all’incertezza relativa all’esito RAGIONE_SOCIALE vicenda processuale.
Con il quarto identico motivo, i ricorrenti denunciano -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullità del decreto impugnato per anomalia motivazione, per motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile con riferimento al
mancato riconoscimento degli incrementi riportati nel precedente motivo.
Con il quinto ed ultimo motivo comune, i ricorrenti prospettano ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione (in relazione alla liquidazione e alla quantificazione dei compensi del giudizio di opposizione) delle norme di cui agli artt. 10, 14, 91 c.p.c.; 2233, comma 2, c.c.; 24, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 794/1942; 13, comma 6, RAGIONE_SOCIALE legge n. 247/2012; 2, comma 1, 4, commi 1 e 5, 5, commi 1 e 3, del D.M. n. 55/2014 e RAGIONE_SOCIALE relativa tabella 12 allegata.
Il primo motivo non è fondato dal momento che con il decreto impugnato il giudice dell’opposizione ha valutato, nel suo complesso, le condizioni per la determinazione dell’equo indennizzo, così prendendo in considerazione, implicitamente ed esplicitamente, i presupposti dedotti con la censura, con particolare riferimento proprio a quelli riportati nel comma 2 dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché la motivazione dell’impugnato decreto è adeguata e sufficientemente rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c., risultando indubbiamente rispettato, con riferimento alle questioni attinenti ai criteri oggettivi e soggettivi necessari per il riconoscimento dell’equo indennizzo e per la liquidazione del conseguente ‘quantum’, il c.d. ‘minimo costituzionale motivazionale’.
Il terzo e quarto motivo -esaminabili congiuntamente, in quanto attinenti alla medesima questione – sono destituiti di fondamento, dal momento che il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE maggiorazione richiesta rientra
nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale, nel caso di specie, ha sufficientemente spiegato le ragioni del suo diniego, ricollegandole -in particolar modo – alla complessità oggettiva e soggettiva del giudizio presupposto che rendeva prevedibile ed accettabile una dilatazione dei tempi di accertamento dei fatti controversi.
9. Il quinto motivo è privo di fondamento, dal momento che diversamente da quanto prospettato -la Corte di appello si è correttamente attenuta, nella liquidazione dei compensi, ai parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 (temporalmente applicabile nella fattispecie), riconoscendo – avuto riguardo alle voci effettivamente applicabili – legittimamente e motivatamente gli importi in misura corrispondente a quelli medi per la fase monitoria e ai minimi per la fase a cognizione piena (e non scendendo al di sotto), in considerazione RAGIONE_SOCIALE somma riconosciuta a titolo di equo indennizzo e RAGIONE_SOCIALE natura delle questioni esaminate, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE disposta compensazione delle spese giudiziali nella misura dei 2/3 e RAGIONE_SOCIALE condanna dell’opposto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento del solo residuo terzo.
A tal proposito, la Corte partenopea -proprio partendo da quest’ultimo presupposto (ovvero dovendo procedere alla liquidazione dei compensi nella sola misura di 1/3 in favore degli odierni ricorrenti) ed applicando la fascia tabellare da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 (in dipendenza del valore RAGIONE_SOCIALE causa) -ha liquidato, pur distinguendo tra fase monitoria e fase a cognizione piena (con il riconoscimento di un compenso per euro 737,10, per la prima, e di un compenso di euro 416,87, per la seconda), un totale di euro 1.153,97, importo risultante superiore al terzo (corrispondente ad euro 968,16) in relazione alla somma liquidabile
per intero nell’ordine di complessivi euro 2.904,50 (come indicato in entrambi i ricorsi dei COGNOME).
10. In definitiva, i ricorsi devono essere totalmente respinti, senza luogo a provvedere sulle spese, non avendo il RAGIONE_SOCIALE intimato svolto attività difensiva.
Trattandosi di procedimento riferito alla legge n. 89/2001 non si applica la disciplina sull’attestazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni per l’applicazione del c.d. raddoppio del contributo, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione civile