Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5723 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5723 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 13180-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO di LECCE cron. 1020/2023, rep. 1200/2023, depositato il 24/11/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Lecce ha accolto in parte l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME (quest’ultimo quale erede di COGNOME NOME), ai sensi di quanto previsto dall’art. 5ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, avverso il decreto con il quale era stata accolta la sua domanda di riconoscimento dell’indennizzo per irragionevole durata di un giudizio civile articolato in vari gradi e fasi, ed era stata liquidata la somma complessiva di € 3.920 per i soli primi due ricorrenti. Gli opponenti avevano lamentato la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE maggiorazione del 20% prevista in presenza di più giudizi riuniti ed invocato la rideterminazione del quantum in misura superiore a quella riconosciutale. Il COGNOME NOME, inoltre, aveva contestato il rigetto RAGIONE_SOCIALE sua domanda di equo indennizzo, allegando di essere erede RAGIONE_SOCIALE parte originaria, COGNOME NOME, e dunque di aver diritto al riconoscimento dell’indennizzo anche per il patimento sofferto dal suo dante causa.
Nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte distrettuale ha ritenuto di riconoscere un aumento del 10%, liquidando la maggior somma di € 4.312 per ciascuno dei due opponenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. Ha invece confermato il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di indennizzo per COGNOME NOME, in quanto questi si era costituito in giudizio un solo mese prima RAGIONE_SOCIALE decisione definitiva.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 bis RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, perché il giudice dell’opposizione avrebbe quantificato l’indennizzo da irragionevole durata del processo in misura iniqua e non adeguata agli interessi in gioco, senza tener conto RAGIONE_SOCIALE documentazione depositata in atti di causa a dimostrazione RAGIONE_SOCIALE peculiare complessità dei giudizi riuniti presupposti.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello ha ritenuto che ‘… sebbene la vicenda sia stata prospettata da parte istante come particolarmente gravosa, certamente non può apprezzarsi se vi sia stato un danno ulteriore e maggiormente incisivo rispetto a quello riconosciuto, eziologicamente riconducibile proprio alla non ragionevole durata del procedimento, così da poter riconoscere un importo superiore a quello quantificato nel provvedimento opposto’ (cfr. pag. 3 dell’ordinanza impugnata).
Con la censura in esame, i ricorrenti contestano la valutazione del giudice dell’opposizione, allegando di aver prodotto documentazione idonea a comprovare la natura particolarmente complessa ed articolata dei giudizi presupposti, poi riuniti, e dunque il peculiare patimento da essi subito per la loro irragionevole durata. In tal modo, tuttavia, i predetti ricorrenti introducono una censura a contenuto essenzialmente meritale, senza tener conto che la prospettazione di una particolare gravosità dei detti giudizi presupposti è stata considerata dal giudice dell’opposizione, che tuttavia non ha ravvisato
la sussistenza di elementi sufficienti per aumentare l’indennizzo, rispetto alla quantificazione operata dal primo giudice. I ricorrenti censurano tale punto RAGIONE_SOCIALE decisione, contrapponendo in sostanza una ricostruzione alternativa, rispetto a quella fatta propria dalla Corte distrettuale, in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Invero, le censure dei ricorrenti, fondate sulla supposta mancata considerazione dei documenti, alludono piuttosto a una valutazione ipotetica che la Corte d’appello avrebbe potuto fare ‘ se il processo fosse terminato nei canonici tre anni’ . In questo senso le censure sono a priori prive di decisività.
Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 459 c.c. ed 1 bis RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente quantificato gli anni di riparazione dovuti, senza riconoscere l’indennizzo per gli anni in cui NOME COGNOME, erede RAGIONE_SOCIALE parte originaria, non era costituito in giudizio. Ad avviso dei ricorrenti, in tal modo il principio dell’indennizzo per la irragionevole durata del processo sarebbe stato interpretato in modo formalistico, senza considerare che esso dev’essere riferito al pregiudizio sofferto dalla parte in senso sostanziale, e dunque non soltanto dall’erede, ma anche, per esso, dal suo dante causa, parte originaria del processo. Inoltre, il ricorrente NOME COGNOME rappresenta che egli aveva comunque partecipato all’intero giudizio, nella qualità di avvocato RAGIONE_SOCIALE parte istante.
La censura è infondata.
La Corte di Appello ha escluso l’indennizzabilità del pregiudizio lamentato dal COGNOME NOME, osservando che questi si era costituito in giudizio, in grado di appello, quale erede di COGNOME NOME, soltanto un mese prima RAGIONE_SOCIALE decisione finale (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata). Ha quindi fatto applicazione del principio secondo cui il pregiudizio indennizzabile, in caso di successione RAGIONE_SOCIALE parte originaria, si articola in diversi segmenti, il primo dei quali concernente la posizione del de cuius , il cui diritto spetta agli eredi iure successionis , ed il secondo invece riguardante gli eredi in proprio, che decorre dal momento in cui essi si sono costituiti in giudizio. La statuizione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui ‘In tema di equa riparazione, in caso di morte RAGIONE_SOCIALE parte del giudizio presupposto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, per il riconoscimento dell’indennizzo spettante agli eredi, i quali abbiano agito sia iure hereditatis sia iure proprio, non può assumersi come riferimento temporale l’intero procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali, al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, restando preclusa la possibilità di cumulare il danno sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi in seguito al loro intervento in giudizio’ (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12096 del 08/05/2023, Rv. 667771; conf. Cass. Sez. 6 -2, Sentenza n. 10986 del 27/05/2015, Rv. 635657; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 17685 del 21/06/2021, Rv. 661727).
Nel caso di specie la Corte distrettuale, conformandosi al suindicato principio, ha evidenziato l’insussistenza del pregiudizio riferibile alla posizione di COGNOME NOME e dunque ha escluso, per quest’ultimo, qualsiasi diritto iure proprio (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
Irrilevante, al riguardo, è la circostanza dedotta dal predetto COGNOME NOME, secondo cui egli avrebbe comunque partecipato all’intero giudizio, come avvocato del proprio defunto genitore, in quanto il diritto all’indennizzo per irragionevole durata del processo compete alla parte, e non al difensore, il quale partecipa alla vicenda processuale nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE propria attività professionale, senza partecipare alla posizione sostanziale e processuale RAGIONE_SOCIALE parte che assiste. L’eventuale rapporto di parentela fra il difensore e la parte, sotto questo profilo, non apporta alcun argomento che possa giustificare una diversa conclusione.
Con il terzo motivo, i ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 bis, comma 1 quater, RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di sommare all’indennizzo la quota percentuale aggiuntiva prevista per l’ipotesi di più giudizi riuniti, limitando l’aumento soltanto al 10% RAGIONE_SOCIALE somma riconosciuta per equo indennizzo. Assumono, al riguardo, che i giudizi sarebbero stati riuniti in seconde cure, ma che anche in primo grado sarebbe stata presentata istanza di riunione dalla parte avversa, alla quale essi avevano aderito.
La censura è infondata. L’art. 2 bis, comma 1 quater, prevede che l’indennizzo, da riconoscere una sola volta in caso di riunione di diversi giudizi presupposti che coinvolgano la stessa parte, ‘può’ essere incrementato ‘fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte
La Corte di Appello ha riconosciuto un aumento del 10% RAGIONE_SOCIALE somma liquidata dal primo giudice, rilevando che i giudizi erano stati riuniti in appello perché trattavasi di impugnazioni autonome avverso la medesima decisione ‘ e dunque la riunione era certamente a disporsi ‘, ovverosia anche a prescindere da una istanza di parte. Al
cospetto di tale ratio decidendi (fondata sul carattere obbligatorio RAGIONE_SOCIALE riunione in grado d’appello), il rilievo proposto dagli odierni ricorrenti, i quali sottolineano l’esistenza di una istanza di riunione, formulata dalla controparte in primo grado e alla quale essi avrebbero aderito, non evidenza alcun errore nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE norma da parte dei giudici di merito.
Con il quarto motivo, infine, i ricorrenti si dolgono RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente compensato le spese nella misura dell’80%, motivando tale decisione sulla base del rilievo che la parte istante avrebbe omesso la produzione di gran parte RAGIONE_SOCIALE documentazione concernente lo svolgimento del giudizio presupposto, in relazione al quale si invocava la liquidazione dell’indennizzo per irragionevole durata; documentazione che sarebbe stata poi prodotta solo in fase di opposizione, a seguito delle integrazioni istruttorie disposte in quella sede. I ricorrenti deducono che, in realtà, detta documentazione era stata tempestivamente prodotta anche nella prima fase del giudizio, e non soltanto in sede di opposizione.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello ha disposto la parziale liquidazione delle spese valorizzando sia l’esito complessivo del giudizio, sia la condotta RAGIONE_SOCIALE parte istanza, che non aveva tempestivamente depositato tutta la documentazione afferente al giudizio presupposto.
I ricorrenti contestano solo la seconda delle due indicate e distinte rationes decidendi , sostenendo di aver tempestivamente prodotto, anche nella fase monitoria, la documentazione suindicata, ma non anche la prima. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui ‘Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne
autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024, Rv. 670188; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14740 del 13/07/2005, Rv. 582931; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2928 del 11/05/1982, Rv. 420828). Dalla mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE prima ratio decidendi , quindi, discende la stabilità RAGIONE_SOCIALE statuizione impugnata.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione Civile, addì 22 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME