Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16081 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 16081 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
P.U. 11/04/2024
EQUA RIPARAZIONE
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi, in virtù di distinte procure speciali allegate al ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
–
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ‘ex lege’ dall’RAGIONE_SOCIALE e presso i suoi Uffici domiciliato, in Roma, INDIRIZZO;
–
contro
ricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 1937/2021 del 19 luglio 2021 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Brescia, in composizione collegiale;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza dell’11 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
udite le conclusioni del P.M., in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, con cui ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo;
udito l’AVV_NOTAIO, per i ricorrenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.11.2019, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione -ai sensi dell’art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 -dinanzi alla Corte di appello di Brescia in composizione collegiale avverso il decreto monocratico del giudice designato n. 2720/19, con il quale lo stesso RAGIONE_SOCIALE era stato condannato a pagare in favore, tra gli altri, di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME l’equo indennizzo previsto dalla citata legge nella misura di euro 3.216,19.
Tale liquidazione era stata riconosciuta in relazione alla ritenuta durata irragionevole di anni 11, eccedente quella di 6 anni, RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare a carico RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, il cui fallimento era stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Bergamo il 13 giugno 2022, procedura nella quale i richiedenti il suddetto indennizzo erano stati ammessi al passivo in data 5 marzo 2003 e che risultava ancora pendente al momento dell’instaurazione del procedimento di equa riparazione.
Decidendo su detto ricorso, la Corte bresciana, con decreto n. cronol. 1937 del 19 luglio 2021, revocava il decreto impugnato, rigettava la domanda di equo indennizzo proposta dai citati ricorrenti. Con lo stesso provvedimento riduceva alla misura di euro 2.640,00 (oltre interessi legali decorrenti dalla domanda) l’equo indennizzo spettante a ciascuno degli altri ricorrenti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, regolando le conseguenti spese processuali.
Avverso il citato decreto collegiale hanno proposto un congiunto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con ordinanza n. 2946/2023 il designato collegio RAGIONE_SOCIALE Sesta Sezione civile-2 ravvisava la sussistenza delle condizioni per la rimessione RAGIONE_SOCIALE causa in pubblica udienza, fissata per la data odierna.
Il P.G., in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
La difesa dei ricorrenti ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, in relazione all’art. 6, § 1, C.E.D.U., all’art. 1, primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, nonché la violazione dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 119 L.F., dell’art. 58 RAGIONE_SOCIALE legge 18.6.2009 n. 69 e dell’art. 150, comma 1, d.lgs. 9.1.2006 n. 5.
In particolare, i ricorrenti, i quali erano stati ammessi in via privilegiata al fallimento RAGIONE_SOCIALE, lamentano che la Corte di appello abbia considerato – quale momento di decorrenza del termine di decadenza semestrale previsto dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 per la proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di riparazione – la data di esecutività RAGIONE_SOCIALE stato passivo che disponeva il loro integrale soddisfacimento, anziché la data di chiusura definitiva RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono -con riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. e sotto altro profilo – la stessa
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, in relazione all’art. 6, § 1, C.E.D.U., all’art. 1, primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, nonché la violazione dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 119 L.F., dell’art. 58 RAGIONE_SOCIALE legge 18.6.2009 n. 69 e dell’art. 150, comma 1, d.lgs. 9.1.2006 n. 5.
Con questa doglianza i ricorrenti -come detto ammessi in via privilegiata al fallimento RAGIONE_SOCIALE -si dolgono che la Corte di appello abbia considerato quale momento di decorrenza del citato termine di sei mesi per la proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di riparazione quello coincidente con la data di esecutività RAGIONE_SOCIALE stato passivo che disponeva il loro integrale soddisfacimento, invece che quello corrispondente alla data di esecuzione del pagamento a loro favore.
3. Il primo motivo è fondato.
La tesi RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Brescia si fonda sull’interpretazione secondo cui il termine di cui all’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 per la proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di equo indennizzo a causa dell’irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare decorrerebbe non dal momento RAGIONE_SOCIALE definitività del decreto di chiusura del fallimento, ma da quello RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di esecutività del piano di riparto parziale che abbia determinato l’integrale soddisfazione dei creditori insinuati nel passivo fallimentare che agiscano per l’equa riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE citata legge n. 89/2001.
Tale tesi si basa sull’assunto che da tale momento questi ultimi creditori -come quelli indicati nel decreto impugnato -hanno avuto certezza RAGIONE_SOCIALE loro piena soddisfazione, ragion per cui si sarebbe dovuto considerare cessato il loro patema d’animo derivante dalla durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare, con la conseguente identificazione del dies a quo per la decorrenza del termine semestrale in questione con la data, per l’appunto, RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di intervenuta esecutività del piano di riparto parziale.
Ad avviso del collegio la soluzione cui è pervenuta la Corte bresciana non può essere condivisa.
Infatti, l’impostazione a cui la stessa ha aderito confonde la questione, di natura sostanziale, relativa alla effettiva durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 (durata che, indubbiamente, termina con la integrale soddisfazione del creditore procedente, come questa Corte ha chiarito, in particolare, con la sentenza n. 950/2011) con la diversa questione, di natura processuale, relativa alla decorrenza del termine di cui al citato art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 per la proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione ricondotta all’irragionevole durata di una procedura fallimentare.
Questa seconda questione è stata risolta dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, manifestatasi soprattutto nelle pronunce n. 8055/2019, n. 1551/2020, n. 24174/2022 e n. 4601/2024, alle quali il Collegio intende dare conferma e seguito, che hanno chiarito che, ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine, di cui all’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, deve aversi riguardo al provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, che non può identificarsi in un riparto parziale, quand’anche integralmente satisfattivo per il creditore che poi agisca per l’equo indennizzo ex lege n. 89/2001.
4. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento del secondo, e l’impugnato decreto deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Brescia, in altra composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: il termine di cui all’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 ai fini RAGIONE_SOCIALE proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di equo indennizzo per la irragionevole durata di una procedura fallimentare decorre dalla data in cui è diventato inoppugnabile il decreto di chiusura del fallimento anche per il creditore il cui credito sia stato integralmente soddisfatto per effetto di un riparto parziale, poiché la data dell’integrale soddisfazione del credito insinuato nel fallimento segna, per il creditore soddisfatto, il termine finale RAGIONE_SOCIALE durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare indennizzabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, ma non il ‘dies a
quo’ del termine per la presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione.
La Corte di rinvio provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.
Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione civile