DECRETO CORTE DI APPELLO DI LAQUILA – N. R.G. 00000461 2025 DEPOSITO MINUTA 10 03 2026 PUBBLICAZIONE 10 03 2026
CORTE DI APPELLO di L’AQUILA
Sezione Civile -Procedimenti di equa riparazione
Il Consigliere delegato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
nel procedimento indicato in epigrafe, promosso
da:
(AVV_NOTAIO COGNOME)
contro
:
;
avente ad oggetto: equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89;
ha pronunziato il seguente
decreto
Con ricorso depositato in data 14/10/2025 l’istante ha denunciato la eccessiva durata della procedura fallimentare iniziata a seguito del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza n. 19/2012 emessa in data 24/09/2012 dal Tribunale di Lanciano.
Ha dedotto che: a seguito di domanda del 15/11/2012, è stata ammessa al passivo della procedura per l’importo di €. 6.962,80 in INDIRIZZO chirografaria; la procedura è stata chiusa con decreto del 29/07/2025; nulla è stato liquidato in proprio favore.
Ha chiesto pertanto liquidarsi l’indennizzo nella misura di €. 5.600,00 in applicazione dell’art. 2 c. 3 l. n. 89/2001.
Il ricorso, pur ammissibile in quanto tempestivamente proposto, deve essere respinto, emergendo dagli atti la prova dell’insussistenza del danno lamentato dall’istante.
Difatti, come pacifico in giurisprudenza, il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è -tenuto conto dell’orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo- conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti che la lesione di tale diritto solitamente provoca per l’incertezza relativa all’esito del processo, sicché va escluso che si tratti di un danno in re ipsa, automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione; tuttavia, una volta accertata e determinata l’entità del superamento della durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (cfr. tra le più recenti Cass. Sez. 6 -2 n. 7034 del 12/03/2020 rv. 657281 -01 e 19555 del 08/07/2021 rv. 661731 – 01).
Pertanto, il paterna d’animo derivante dalla situazione di incertezza per l’esito della causa è da escludersi sia allorché la parte rimasta soccombente o non soddisfatta abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza sin dal momento dell’instaurazione del giudizio, sia quando la consapevolezza dell’infondatezza o dell’impossibilità di soddisfacimento delle proprie pretese sia derivata, rispetto al momento di proposizione della domanda, da circostanze nuove che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio o della procedura prima che la sua durata abbia superato il termine di durata ragionevole (cfr. Cass. Sez. 2 n. 35374 del 01/12/2022 rv. 666329 -01; Cass. Sez. 6 -2 n. 22150 del 02/11/2016 rv. 641722 – 01).
Con particolare riferimento alle procedure fallimentari, va tenuto conto che la terminologia utilizzata nella l. n. 89/2001, propria dei procedimenti contenziosi di merito, va adattata, come pacifico, ai procedimenti di differente natura, sicché per: lite, o causa, deve intendersi la procedura concorsuale, e la fondatezza o l’infondatezza della pretesa, e l’esito positivo o negativo del giudizio, vanno intese con riferimento non alla sussistenza del credito ammesso al passivo, ma alla possibilità di soddisfazione concreta del diritto azionato in sede concorsuale all’esito della liquidazione della massa attiva fallimentare (cfr. Cass. Sez. 1 nn. 13768 del 20/09/2002 rv. 558857 -01 e 5265 del 04/04/2003 rv. 561873 – 01).
Pertanto, qualora il creditore ammesso al passivo fallimentare acquisisca, nel corso della procedura, la certezza dell’impossibilità di liquidazione di somme in proprio favore, per definitiva incapienza dell’attivo, il periodo successivo va escluso dalla durata della procedura fallimentare indennizzabile (cfr. Cass. Sez. 2 nn. 24174 del 04/08/2022 rv. 665557 -01 e 4601 del 21/02/2024 rv. 670371 -01, che, nello statuire sul caso opposto del creditore che sia rimasto già integralmente soddisfatto per effetto di un riparto parziale, hanno ritenuto, in base ai medesimi principi, che è la data di integrale soddisfacimento del creditore che segna la durata della procedura fallimentare indennizzabile e la successiva durata della procedura è irrilevante, appunto poiché a partire dal momento in cui la parte ha la certezza dell’esito della procedura non è più configurabile danno indennizzabile).
Nel caso in esame, va quindi osservato in primo luogo che l’istante, pur dopo specifica richiesta ex art. 640 c.p.c., non ha prodotto tutta la documentazione richiestagli (tutte le relazioni ed i rapporti riepilogativi, iniziali e semestrali, del curatore), ma solo alcune delle relazioni periodiche, non producendo, in particolare, la prima e quella finale, sicché non è allo stato accertabile quando l’istante abbia acquisito, nel corso della procedura, la certezza dell’impossibilità di liquidazione di somme in proprio favore, per definitiva incapienza dell’attivo, sicché per ciò solo la domanda va rigettata.
In ogni caso, come risulta da analoghi procedimenti relativi al medesimo fallimento, già trattati da questa Corte (cfr. ad es. n. 347/2025 r.g.v.g.), risulta con evidenza che ben prima della maturazione del termine di sei anni considerato ragionevole ex art. 2 c. 2 bis l. n. 89/2001 per la durata della procedura fallimentare, decorrente dal decreto di ammissione al passivo, l’istante ebbe l’assoluta certezza dell’impossibilità di soddisfazione del proprio credito.
Segnatamente, sin dalla relazione ex art. 33 c. 1 l.fall. depositata dal curatore in data 07/12/2012, nonché dagli stati passivi del 06/02/2013 e del 14/04/2014 (richiamati nella relazione finale), e quindi ben prima della maturazione del termine di sei anni considerato ragionevole ex art. 2 c. 2 bis l. n. 89/2001 per la durata della procedura fallimentare, decorrente dal decreto di ammissione al passivo, l’istante ebbe l’assoluta certezza dell’impossibilità di soddisfazione del proprio credito.
Da tale documentazione risulta infatti un attivo effettivo della procedura stimato in €. 40.086,24 (essendo gli altri crediti risultanti dalla documentazione aziendale di fatto inesigibili, tanto che la curatela ha ritenuto inutile esperire azioni recuperatorie, come risulta anche dalle relazioni prodotte dall ‘ istante), attivo peraltro in gran parte da realizzare, essendo composto di crediti e beni mobili ed immobili, a fronte di un passivo di gran lunga superiore, essendo i crediti privilegiati ammessi (in base pari ad €. 264.386,93 ed i crediti chirografari, fra i quali il credito vantato dall’odierna istante, pari ad oltre 6 milioni di Euro.
Pertanto, il successivo decorso del tempo, determinato dalle procedure di liquidazione dell’attivo, non risulta avere arrecato alcun danno all’istante, non residuando nessuna incertezza in ordine all’esito della procedura ed in ordine all’impossibilità di soddisfazione dell’intera massa dei crediti chirografari, come emerge anche dal fatto che l’istante non risulta avere espletato nel corso degli anni nessuna attività in relazione alla procedura in oggetto.
Poiché, come sopra osservato, è all’incertezza sull’esito del giudizio che si connette il danno non patrimoniale presuntivamente subito da chi rimanga coinvolto in una procedura giudiziale per un tempo superiore a quello considerato ragionevole dalla legge, ne consegue che il presente ricorso deve essere rigettato.
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Per tali motivi
rigetta
il ricorso.
L’Aquila , 09/03/2026.
IL CONSIGLIERE DELEGATO AVV_NOTAIO NOME COGNOME