Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34836 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34836 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 19472/2022 proposto da:
Articolare NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
Ministero della giustizia , difeso dalla RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente-
avverso il decreto della Corte di appello di Brescia n. 218/2021 del 13/01/2022.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Presupposto è un processo di fallimento della RAGIONE_SOCIALE, dichiarato il 12/09/1995 dal Tribunale di Cremona e chiuso il 4/7/2019. Ricorrenti nel processo di equa riparazione, instaurato nel 2020 dinanzi alla Corte di appello di Brescia, sono dipendenti della società fallita, ammessi allo stato passivo e destinatari all’esito delle sole somme in prededuzione. Hanno domandato l’indennizzo per 17 anni di durata non ragionevole. La domanda è stata rigettata sia nella fase monocratica che collegiale, poiché la particolare complessità della procedura concorsuale presupposta è ragione sufficiente per escludere l’equo indennizzo.
Ricorre in cassazione la parte privata con tre motivi. Resiste il Ministero con controricorso.
Ragioni della decisione
-I primi due motivi di ricorso censurano sotto distinti profili che la particolare complessità della procedura fallimentare presupposta sia stata considerata ragione sufficiente per escludere l’equo indennizzo. Si denuncia la violazione degli artt. 2 l. 89/2001, degli artt. 6 para. 1 e 1 del primo protocollo addizionale cedu e degli artt. 111, 117 cost.
Il terzo motivo censura ex artt. 91, 92 c.p.c. e d.m. 55/2014 che i ricorrenti siano stati condannati a rimborsare alla controparte anche le spese generali. Invece esse sono da espungere dalla liquidazione, poiché si tratta di una voce di tariffa disposta ex art. 2 co. 2 d.m. 55/2014 unicamente per gli avvocati del libero foro e non per avvocati dipendenti, come quelli dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 2 co. 2 d.m. 55/2014.
1.1. – I primi due motivi sono fondati.
L’argomentazione censurata è sintetizzata in questo capoverso. La procedura fallimentare è un contenitore di processi e quindi non è assimilabile ad un normale processo di cognizione, né ad un processo esecutivo individuale. La sua durata ragionevole è correlata a variabili di complessità da valutare ex art. 2 co. 2 l. 89/2001, estranee al processo ordinario, come in particolare la maggiore o minore difficoltà di liquidazione dei cespiti patrimoniali. La durata ragionevole in sei anni ex art. 2 co. 2bis l. 89/2001 può essere quindi tenuta ferma solo in caso di fallimento con unico creditore, o comunque con un numero limitato di creditori, senza profili contenziosi che si traducano in processi autonomi. Nel caso di specie, la procedura fallimentare presupposta è invece caratterizzata da straordinaria complessità. Va altresì considerato, con riguardo alla attività di liquidazione dei cespiti di compendio del fallimento, che la durata dell’espropriazione immobiliare non include il tempo necessario a reiterare il tentativo di vendita andato deserto per mancanza di offerenti, trattandosi di un evento di mercato, che non rientra nel controllo dell’attività giudiziaria. Ne consegue che il tempo degli esperimenti di vendita, se correttamente e tempestivamente effettuati, deve essere sottratto dal tempo complessivo della procedura espropriativa sul quale operare il giudizio di ragionevole durata. A sostegno è invocato l’orientamento della Corte di cassazione in tema di ordinaria espropriazione forzata immobiliare singolare (cfr. Cass. 8540/2015), ritenuto applicabile anche a quella concorsuale.
Tale argomentazione è erronea.
Particolari circostanze che rendono complesse le procedure fallimentari presupposte, come il notevole numero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti, sono da valutare ex art. 2 co. 2 l.
89/2001 al fine di estendere la durata non irragionevole del processo (ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo) fino ad un massimo di sette anni (cfr. Cass. 26289/2023, 28498/2020, 20508/2020, 4017/2020, 976/2020), non già per escludere integralmente l’equo indennizzo. In particolare, in tale durata complessiva ragionevole sono da includere i tempi di risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali, poiché sono attività processuali che ineriscono ad un unico processo concorsuale. La durata ulteriore è ragionevolmente da attribuire a disfunzioni del sistema giudiziario (cfr. Cass. 13275/2022, ove indicazione di altri precedenti conformi).
I primi due motivi sono accolti.
– Il terzo motivo è assorbito.
-Sono accolti i primi due motivi di ricorso, è assorbito il terzo motivo, è cassato il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti, è rinviata la causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti, rinvia la causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7/12/2023.