Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8521 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8521 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15301/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore domiciliato, ex lege , presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Salerno (RG n. 1204/2024), depositato il 04.06.2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
La Corte d’appello di Salerno, in composizione monocratica, rigettò la domanda d’equa riparazione per la non ragionevole
durata di un giudizio civile, addebitando a colpa della stessa richiedente l’allungamento dei tempi processuali, per non avere notificato atto d’impulso nel termine di cui all’art. 303, co. 2, cod. proc. civ.
La medesima Corte, in composizione collegiale, disattese il reclamo in opposizione della richiedente.
NOME COGNOME ricorre avverso quest’ultimo decreto sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co. 2 sexies, lett. c), l. n. 89/2001 <>.
In sintesi, la ricorrente sostiene, dopo avere accennato alla vicenda notificatoria non portata a totale compimento, che il Giudice del processo presupposto avrebbe dovuto <> e il Giudice dell’equa riparazione aveva, per contro, erroneamente reputato che la ricorrente avesse rinunciato <>.
Prosegue l’esponente: <>. In conclusione, per la ricorrente, il processo riassunto non si era estinto poiché non si era verificata l’ipotesi che nessuna delle parti si fosse costituita.
5. Il motivo è privo di fondamento e in parte inammissibile.
Spiega il decreto impugnato che il processo presupposto venne dichiarato improcedibile, in quanto che la notifica del ricorso in riassunzione era stata <>. Decisione, questa, secondo quel che riferisce l’avversato decreto e la stessa ricorrente, successivamente confermata dalla Corte d’appello, che respinse perciò l’impugnazione.
Non v’è dubbio, quindi, che per statuizione, oramai ferma, l’improcedibilità del processo è da addebitare alla stessa parte che oggi si duole della non ragionevole durata.
A prescindere da ogni altra considerazione e in disparte dalla confusa e inverificabile esposizione della ricorrente, non v’è dubbio che l’inerzia, causa della non ragionevole durata, si identifica primariamente con l’erronea evocazione impersonale in giudizio degli eredi del defunto oltre l’anno dalla di lui morte.
Né occorre dimostrare, come pretende l’esponente , che l’istante all’equa riparazione abbia volontariamente coltivato l’inerzia causa del rallentamento processuale o, ancor meno, che abbia rinunciato agli atti, essendo bastevole che l’anzidetto rallentamento sia stato originato da errore processuale della medesima e, quindi, non sia imputabile all’Amministrazione della giustizia.
Palesemente inammissibile è il richiamo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo: nessun fatto di tal genere, invero, è stato negletto; ben diversamente, il decreto qui al vaglio ha fatto luogo ad apprezzamento giuridico non condiviso dalla ricorrente.
Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, viene denunciata violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 2728 cod. civ., 1
bis, l. 89/2001, 6 Carta EDU, 111 Cost., 100 cod. proc. civ.; 3, p. 3, l. n. 89/2001, 111 Cost., 2, co. 2 sexies, lett. c), l. n. 89/2001; 116, 112, 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., 3, co. 3, l. 89/2001.
La ricorrente sostiene che:
-era stato ingiustamente invertito l’onere della prova;
-erroneamente si era ricostruita la vicenda processuale, addebitando all’esponente l’epilogo estintivo del processo presupposto, senza cogliere il nocumento patito a causa della non ragionevole durata del processo;
-non era stata puntualmente esaminata dal Giudice dell’equa riparazione la documentazione prodotta.
Gli anzidetti motivi restano assorbiti in senso improprio dal rigetto del primo.
Rigettato il ricorso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico della ricorrente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 300,00 per compensi, oltre alle spese anticipate a debito;
Così deciso nella camera di consiglio di giorno 22 gennaio 2025.