Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2130 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 2130 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 2745/2023 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Napoli INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE.
– Intimato –
Avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘ appello di Roma n. 51019/2021 depositata il 14/07/2022.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 9 gennaio 2024.
Equa riparazione
Udito il AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
L a Corte d’appello di Roma, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato l’opposizione di NOME COGNOME avverso il decreto n. cron. 50463/2021, ex art. 3, legge n. 89 del 2001, emesso dalla stessa Corte, in composizione monocratica, che condannava l’Amministrazione a corrispondere a lla sigNOME COGNOME euro 1.600, oltre accessori, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio presupposto anch’esso di equa riparazione, durato (sommando le fasi RAGIONE_SOCIALE cognizione e RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza) 5 anni, 11 mesi e 27 giorni, periodo dal quale dovevano essere detratti il tempo di ragionevole durata, rispettivamente, del giudizio di cognizione, pari a un anno, e del giudizio di ottemperanza, pari a sei mesi, così pervenendosi ad una durata irragionevole di quattro anni, al netto RAGIONE_SOCIALE frazione di tempo inferiore a sei mesi, non indennizzabile.
Nello specifico, la Corte territoriale, per quanto qui rileva – sulla premessa che il giudizio presupposto è durato 5 anni, 11 mesi e 27 giorni -richiamati i princìpi enunciati dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U., 23/07/2019, n. 19883), ha determinato la durata ragionevole in un anno e 6 mesi, attribuendo rilevanza anche al termine ragionevole previsto dalla Corte EDU per la fase esecutiva, sicché l’unitario giudizio presupposto si sarebbe protratto irragionevolmente per un periodo di 4 anni, 5 mesi e 27 giorni (a. 5, m. 11 e gg. 27 -a. 1 e m. 6), e, dunque, al netto RAGIONE_SOCIALE frazione di tempo inferiore a sei mesi, per il periodo di quattro anni indicato nel decreto opposto.
NOME COGNOME ricorre, con un motivo, per la cassazione del decreto RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale. La parte ha depositato due memorie.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia non ha svolto difese.
Con ordinanza interlocutoria n. 21686/23 di questa sezione, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.
Preliminarmente la Corte rileva che il contraddittorio non è integro: il RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del quale è stato instaurato il contraddittorio, ha legittimazione passiva per la pretesa indennitaria relativa alla prospettata irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione, mentre legittimato passivo per la fase RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza è il RAGIONE_SOCIALE , che non è stato evocato in giudizio.
Il decreto impugnato, pertanto, va cassato con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa al giudice a quo .
Nulla si dispone sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale il RAGIONE_SOCIALE intimato non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione .