Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31809 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31809 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2025
Oggetto: Equa riparazione -irrisorietà RAGIONE_SOCIALE ‘posta in gioco’
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8422/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentate difese dall’AVV_NOTAIO, con elezione di domicilio digitale;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in INDIRIZZO, è ex lege domiciliato;
-controricorrente – avverso il decreto n. cronol. 267/2024 da lla Corte d’Appello di Napoli, pubblicato il 24/1/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 2 e 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE chiesero alla Corte d’Appello di Napoli il riconoscimento dell’indennizzo per equa riparazione a causa RAGIONE_SOCIALE non ragionevole durata del giudizio presupposto, ossia RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare svoltasi davanti al Tribunale di Torre Annunziata a carico RAGIONE_SOCIALE ‘ COGNOME NOME ‘ .
La Corte d’Appello, in persona del giudice designato, con decreto del 03/08/2023, reso nell’ambito del procedimento camerale iscritto al n. R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO V.G., accertò la non ragionevole durata del giudizio, liquidando l’indennizzo di € 3.200,00, oltre interessi e spese RAGIONE_SOCIALE procedura monitoria in favore di ciascun ricorrente.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiese l’annullamento dell’opposto decreto di accoglimento, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2sexies , lett. g, legge n. 89 del 2001, sul presupposto che il pregiudizio dovesse presumersi insussistente, salvo prova contraria, nel caso di irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore RAGIONE_SOCIALE causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali delle parti.
Le società opposte si costituirono in giudizio, chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Con decreto n. 267/2024 del 24/01/2024, la Corte d’Appello di Napoli, in composizione collegiale, accolse l’opposizione, revocando il decreto opposto e rigettando la domanda di equa riparazione proposta dalle società opposte, che condannò in solido alla rifusione delle spese di lite.
La Corte territoriale evidenziò, in particolare, che, nel caso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, società di dimensioni molto grandi e leader nel settore merceologico di appartenenza, il credito ammesso al passivo fosse di € 35.863,30, pari allo 0,16% del capitale sociale, allo 0,01% del fatturato 2022 e RAGIONE_SOCIALE 0,03% del patrimonio netto, mentre, nel caso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, società anch’essa di dimensioni molto grandi e
leader nel settore merceologico di appartenenza, il credito ammesso al passivo fosse di € 19.546,31, pari allo 0,10% del capitale sociale, allo 0,02% del fatturato 2022 e allo 0,03% del patrimonio netto, e che le due società avessero fornito una rappresentazione non veritiera RAGIONE_SOCIALE realtà dei fatti, in quanto il credito di ciascuna di esse, se rapportato alla consolidata posizione finanziaria delle medesime, appariva insignificante e inidoneo ad arrecare il benché minimo patimento emotivo agli organi sociali.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto collegiale sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 -sexies , lett. g), RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89, con riferimento all’art. 6, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALE CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte di merito aveva respinto la domanda delle due società, sostenendo che le rispettive cause presupposte avessero valore irrisorio se rapportate alle condizioni personali ed economiche delle istanti, da valutarsi in concreto sulla base di un criterio soggettivo, in quanto il credito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ammesso al passivo per euro 35.863,30, rappresentava lo 0,01% del fatturato 2022, lo 0,01% dell’attivo patrimoniale dei bilanci 2021 e 2022 e lo 0,06% dei crediti dei bilanci 2021 e 2022, mentre quello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ammesso al passivo per euro 19.546,31, rappresentava lo 0,02% del fatturato 2022, lo 0,01% dell’attivo patrimoniale del bilancio 2022 e lo 0,02% del bilancio 2021, lo 0,05% dei crediti del bilancio 2022, lo 0,06% dei crediti del bilancio 2021 e lo 0,06% dei crediti del bilancio 2021, e in quanto entrambi i crediti erano
chirografari e dunque soddisfatti in misura molto bassa, sì da rivestire una importanza minima per i rispettivi patrimoni in quanto inidonei a modificarli in misura sensibile.
Le ricorrenti hanno obiettato che siffatta motivazione si pone in contrasto con il concetto di ‘irrisorietà’ elaborato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – cui i giudici avrebbero dovuto attenersi -, secondo cui l’assenza di un pregiudizio importante poteva essere riscontrato nelle cause in cui l’importo fosse pari o inferiore a circa euro 500,00, considerata la ratio sottesa alla ‘Guida pratica alle condizioni di ricevibilità’, edizione 2021, dalla stessa predisposta, secondo cui anche un modesto danno economico poteva essere importante alla luce delle specifiche condizioni RAGIONE_SOCIALE persona e RAGIONE_SOCIALE situazione economica del paese o RAGIONE_SOCIALE regione in cui essa vive; che la soglia dei 500 euro non aveva lo scopo di rendere non indennizzabile il ritardo per soggetti capitalizzati, bensì quello opposto di rendere valutabile la pretesa risarcitoria per l’irragionevole durata dei processi di valore modesto per la maggioranza dei consociati, onde consentire la prova contraria rispetto alla presunzione di non risarcibilità.
Ad avviso delle ricorrenti, la decisione si pone, altresì, in contrasto sia con i precedenti RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, secondo cui le scelte discrezionali del giudice avrebbero potuto incidere sulla sola determinazione del quantum RAGIONE_SOCIALE pretesa – sempre nel rispetto dei principi CEDU -, ma non anche sull’ an del diritto; sia con quelli di questa Corte di legittimità, ad avviso RAGIONE_SOCIALE quale il carattere comparativamente bagatellare RAGIONE_SOCIALE pretesa dedotta nel giudizio presupposto rileva non già per escludere integralmente l’indennizzo, incidendo sull’ an , siccome inidoneo a superare la presunzione del danno non patrimoniale, bensì per scendere al di sotto RAGIONE_SOCIALE soglia minima, avendo riguardo al solo quantum dell’indennizzo e potendo l’equo indennizzo essere escluso in caso di giudizio presupposto avente valore inferiore a euro 500,00; sia con il combinato disposto
dell’art. 2, comma 2 -sexies , lett. g), e del comma 3 dell’art. 2 -bis , RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, secondo cui la misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore RAGIONE_SOCIALE causa o, se inferiore, al diritto giudizialmente accertato, sicché il giudice non aveva il potere di rigettare la domanda, ma unicamente di parametrarla a questo valore; sia con i parametri del valore modesto RAGIONE_SOCIALE causa previsti in altre situazioni dal legislatore, come nell’art. 15, comma 9, RAGIONE_SOCIALE Legge Fallimentare, o l’art. 101, comma 5, TUIR, limitato rispettivamente a euro 30.000,00 e euro 2.500 e 5.000.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 135 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 2, comma 2sexies , lett. g), legge 24 marzo 2001, n. 89, e all’art. 6, Paragrafo 1 RAGIONE_SOCIALE CEDU, all’art. 1 del primo Protocollo addizionale, e degli artt. 111 e 117 Cost., la nullità del decreto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, reputando irrisorio il valore RAGIONE_SOCIALE causa presupposta in raffronto con i valori di bilancio delle due società, avevano omesso di motivare, in quanto non avevano individuato la soglia entro cui il suddetto valore poteva considerarsi tale, così da non raggiungere quel livello di chiarezza e logica che le decisioni giurisprudenziali devono rivestire.
I primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.
L’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89, rubricato ‘diritto all’equa riparazione’, stabilisce al comma 2 -sexies , lett. g), che « Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore RAGIONE_SOCIALE causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte ».
Con quest’ultima disposizione, aggiunta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, il legislatore ha positivizzato e dato continuità ad un orientamento emerso nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità – già a partire
dalle sentenze Cass. Sez. 2, 14/01/2014, n. 633 e Cass., Sez. 2, 24/4/2019, n. 11228 e di quella RAGIONE_SOCIALE Corte EDU 6 marzo 2012, Gagliano Giorgi c. Italia – che aveva applicato alla materia il principio de minimis non curat praetor , avendo introdotto la presunzione RAGIONE_SOCIALE insussistenza, salvo prova contraria, del pregiudizio da irragionevole durata del processo nel caso di irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore RAGIONE_SOCIALE causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte.
Questa Corte ha, infatti, parametrato la c.d. «posta in gioco», ai sensi dell’art. 12 del Protocollo aggiuntivo n. 14 alla CEDU, ad una soglia minima di gravità, al di sotto RAGIONE_SOCIALE quale il danno non sarebbe indennizzabile, ritenendo di doverla apprezzare nel duplice profilo RAGIONE_SOCIALE violazione e delle conseguenze, sicché dall’ambito di tutela RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89, resterebbero escluse sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sé non significative, sia quelle di maggior estensione temporale, ma riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi (per tutte: Cass., Sez. 2, 22/9/2025, n. 25917; Cass. Sez. 2, 13.12.2023, n. 34861; Cass. Sez. 2, 14/01/2014, n. 633, cit.).
Come chiarito da Cass., Sez. 2, 13/2/2024, n. 3970, la nozione di ‘irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore RAGIONE_SOCIALE causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte’, che costituisce ‘condizione di insorgenza e di operatività RAGIONE_SOCIALE presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui all’art. 2, comma 2 -sexies , lettera g), RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001′, va interpretata alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale in sede di applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALE CEDU, in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisce unicamente un rimedio giurisdizionale
interno che permette di assicurare la sussidiarietà dell’intervento del giudice convenzionale.
Ricorda, infatti, la citata pronuncia che «la Corte EDU, nella valutazione delle condizioni di ricevibilità ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) RAGIONE_SOCIALE Convenzione, afferma che un ricorrente abusa del ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 qualora, ad esempio, il ricorso sia manifestamente privo di una reale finalità, riguardi una somma di denaro irrisoria o comunque non incida minimamente sui legittimi interessi del ricorrente. Un ricorso per equa riparazione da durata non ragionevole del processo che riguardi una somma di denaro irrisoria è inteso, pertanto, come manifestamente privo di una reale posta in gioco. Così, ad esempio, nella causa Bock c. Germania (Corte EDU, Quinta sezione, decreto 19 gennaio 2010, ricorso n° 22051/07), ove il ricorrente si lamentava per la durata di un procedimento civile che aveva intentato per farsi rimborsare il costo di un integratore alimentare prescritto dal suo medico, il cui prezzo ammontava a 7,99 euro. La Corte europea esaminò tutte le circostanze del caso in esame, definite eccezionali, e tenne conto anche dell’agiata situazione patrimoniale del ricorrente (un funzionario dell’amministrazione statale con uno stipendio mensile di più di 4.500 euro all’epoca dei fatti), per concludere che l’istante aveva fatto un uso sproporzionato del sistema di protezione instaurato dalla Convenzione considerato, visto il carattere irrisorio RAGIONE_SOCIALE somma in contestazione» (di veda anche COGNOME e altri c. Grecia, n. 50634/11, 5 novembre 2013).
Tra l’altro, il richiamato fattore RAGIONE_SOCIALE ‘posta in gioco’ rileva non soltanto per verificare la sussistenza del diritto all’equa riparazione, ma anche «per quantificare la consistenza del pregiudizio e quindi la misura dell’indennizzo, in rapporto all’entità RAGIONE_SOCIALE concreta incidenza RAGIONE_SOCIALE pendenza del giudizio sulla vita delle parti», escludendo dal rimedio in esame le violazioni del termine di durata ragionevole riferibili a giudizi
presupposti di carattere bagatellare, in rapporto anche alla condizione sociale e personale del richiedente, in cui esigua risulta, appunto, la posta in gioco e perciò trascurabili appaiono i rischi sostanziali e processuali connessi» (Cass. n. 974 del 2014; n. 26497 del 2019; n. 2995 del 2017; n. 633 del 2014; n. 5317 del 2013; con particolare riguardo alla esclusione RAGIONE_SOCIALE operatività RAGIONE_SOCIALE presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, Cass. n. 5918 del 2020).
L’irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa prende, dunque, le mosse dal fatto noto percepito ed accertato dal giudice del merito sulla base di evidenze probatorie non costituite, a loro volta, da presunzioni – che la pretesa azionata o il valore RAGIONE_SOCIALE causa nel giudizio presupposto sia «irrisoria», cioè manifestamente priva di una reale posta in gioco, in tal modo valutata «anche» in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte, sicché due devono essere gli elementi da prendere in considerazione: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto RAGIONE_SOCIALE lite, e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni RAGIONE_SOCIALE parte (Cass., Sez. 2, 13/02/2024, n. 3970; Cass., Sez. 2, 22/9/2025, n. 25917).
La verifica sul primo elemento va compiuta sulla base RAGIONE_SOCIALE reale portata dell’interesse RAGIONE_SOCIALE singola parte alla decisione e del giudizio di comparazione tra l’importo RAGIONE_SOCIALE somma in gioco e la situazione socioeconomica dell’istante (cfr. Cass., Sez. 2, 4/10/018, n. 24362; Cass., Sez. 6-2, 17/1/2020, n. 974).
Il secondo, invece, rappresenta un ulteriore criterio di controllo dell’effettiva irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa, che sia stata già riscontrata oggettivamente in relazione al suo valore, senza tuttavia che debba sussistere una diretta proporzionalità tra valore RAGIONE_SOCIALE domanda – in sé non bagatellare – e la situazione economico-finanziaria del ricorrente (Cass., Sez. 2, 04/08/2025, n. 22396) e, quando si tratti di persone giuridiche, va parametrato sul danno provocato alle persone preposte alla gestione
dell’ente o ai suoi membri (secondo le indicazioni delle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte europea dei diritti dell’uomo, 6 aprile 2000, RAGIONE_SOCIALE; 8 giugno 2004, RAGIONE_SOCIALE), giacché le esigenze di adeguata patrimonializzazione di tali soggetti, imposte dalla vocazione imprenditoriale, non possono costituire automatica ragione di esclusione dei medesimi dalla titolarità del diritto all’indennizzo (Cass., Sez. 2, 22/9/2025, n. 25917).
A tale complessivo principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio. Nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo in ragione RAGIONE_SOCIALE irrisorietà RAGIONE_SOCIALE posta in gioco e ritenuto, dunque, applicabile la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio ai sensi del ridetto art. 2, comma 2sexies , lett. g), legge n. 89 del 2001, limitandosi a valutare la pretesa delle società in relazione alla loro situazione patrimoniale e finanziaria, senza in alcun modo considerare l’elemento oggettivo, ossia il valore non bagatellare dei crediti azionati, la cui entità, in quanto superiore all’esiguità RAGIONE_SOCIALE posta in gioco (euro 500,00), impedisce di ritenere sussistente l’esigenza di impedire sovracompensazioni sottesa alla disposizione in esame.
Consegue da quanto complessivamente argomentato la fondatezza delle due esaminate censure.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 cod. proc. civ., 2, comma 2, D.M. RAGIONE_SOCIALE n. 55/2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano accolto l’opposizione e revocato il decreto opposto, condannando le società alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella misura di € 1.900,00, oltre a spese forfettarie e al pagamento, in favore dell’Erario, di quelle prenotate a debito, senza considerare che la voce di tariffa di cui all’art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014, era prevista unicamente per gli avvocati del libero foro e non per gli
avvocati dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i quali, non sopportando alcuna spesa generale, non avevano diritto ad alcun rimborso.
Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento dei primi due.
In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo e del secondo motivo e ritenuto l’assorbimento del terzo, il ricorso deve essere accolto in relazione alle censure accolte, con la conseguente cassazione del decreto cassato ed il derivante rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione collegiale, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo;
cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione civile, in data 19/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME