Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6826 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6826 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22004/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, Presso il cui studio elettivamente domicilia in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
COGNOMEnte– contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. -intimati- avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MESSINA n. 1261/2013, depositato il 08/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME COGNOME COGNOME base di due motivi, illustrati con memoria, avverso la pronuncia del la Corte d’app ello di RAGIONE_SOCIALE n. 1261/2023, che ha respinto la sua domanda di indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio amministrativo.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE restano intimati.
Il COGNOMEnte aveva adito il tribunale amministrativo RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione di Catania, in data 25.10.2001 per ottenere l’inserimento in posizione utile
all’assunzione nella graduatoria finale di un concorso per autista , bandito dall’RAGIONE_SOCIALE, giudizio definito con pronuncia di difetto di giurisdizione del G.A..
La causa era stata riassunta dinanzi al tribunale in data 8.4.2015 ed era stata definita con pronuncia del 18.10.2022. Dopo aver premesso che il giudizio, unitariamente considerato, aveva avuto una durata complessiva di 18 anni, il COGNOMEnte aveva chiesto la liquidazione di un importo annuo di € 800,00 , pari a comple ssivi € . 18560,00.
La Corte d’appello in composizione monocratica ha accolto parzialmente la domanda monitoria , liquidando € 1200,00 relativamente al solo giudizio civile , respingendo la richiesta di indennizzo per l’irragionevole durata del processo amministrativo, assumendo che la domanda doveva esser rivolta al RAGIONE_SOCIALE.
La pronuncia è stata parzialmente riformata nel giudizio di opposizione, con accoglimento RAGIONE_SOCIALE doglianze del l’interessato solo riguardo alla mancata valutazione del periodo di sospensione COVID 19, con conferma di ogni altra statuizione anche riguardo al parziale difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE convenuto.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 11 del Codice del processo amministrativo, 111, comma 2, RAGIONE_SOCIALE Costituzione, 6, par. 1, CEDU, 2 bis RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, in riferimento al preteso carattere non unitario RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio presupposto.
Assume il COGNOMEnte che, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione, ove il giudizio sia riassunto, il processo inizialmente proposto continua dinanzi al giudice ad quem, essendo fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda, e il giudizio va considerato unico anche ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ indennizzo ex lege Pinto, venendo altrimenti depotenziata la tutela RAGIONE_SOCIALE vittima posto che: 1) il termine di ragionevole durata (tre anni) verrebbe computato per due volte; 2) non opererebbero gli aumenti
di cui all’art. 2 bis RAGIONE_SOCIALE legge 89 del 2001; 3) si concretizzerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra chi ha subito un giudizio durato irragionevolmente per 18 anni davanti a due giudici che si sono contesi la giurisdizione e chi ha subito il medesimo danno davanti a un unico Giudice, adottando una soluzione immotivatamente diversa in caso di riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza.
Si evidenzia che, nel caso di specie, il COGNOMEnte sarebbe pregiudicato per l’impossibilità di richiedere l’ indennizzo per il giudizio amministrativo, essendo decorso il termine di sei mesi dalla sua definizione e che il difetto di legittimazione non poteva essere rilevato d’ufficio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE L. 260/1958.
2. Il motivo è parzialmente fondato.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 L. 260/1958, l’errore di identificazione RAGIONE_SOCIALE parte alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione passivamente legittimata.
In tal caso il giudice deve concedere un termine entro il quale l’atto deve essere rinnovato.
La norma, il cui ambito applicativo è appunto coincidente con le liti promosse nei confronti di singole articolazioni amministrative RAGIONE_SOCIALEo Stato (siano essi veri e propri organi o soggetti con autonoma personalità ammesse al patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato: Cass. s.u. 8516/2012), si limita a prevedere un meccanismo di sanatoria RAGIONE_SOCIALE irregolari evocazioni in giudizio, rimettendo all’eccezione RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato il rilievo RAGIONE_SOCIALE carenza di legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘organo o del soggetto convenuto ed imponendo, in tal caso, la regolarizzazione del contraddittorio.
Sul piano concettuale la supposta unitarietà RAGIONE_SOCIALE soggettività giuridica RAGIONE_SOCIALEo Stato non elide l’autonoma legittimazione RAGIONE_SOCIALE singole
amministrazioni che vi siano integrate, né solleva la parte dall’onere di proporre la domanda nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione effettivamente legittimata in relazione all’oggetto RAGIONE_SOCIALE lite.
L’erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta invece che il giudice fissi un termine per il rinnovo RAGIONE_SOCIALE notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio (Cass. 25499/2021; Cass. 8049/2019; Cass. 16104/2013; Cass. 10806/2000), sicché, in difetto di tempestiva eccezione, è preclusa la possibilità di far valere (o di rilevare) l’irrituale costituzione del rapporto processuale (Cass. 22802/2020; Cass. 5891/2021; Cass. 30649/2018; Cass. 6029/2015; Cass. s.u. 3117/2006).
La disciplina intende evitare che la complessità RAGIONE_SOCIALE macchina organizzativa RAGIONE_SOCIALEo Stato – e la difficoltà per la parte di individuare il giusto legittimato -possa tradursi in un ostacolo nell’accesso alla RAGIONE_SOCIALE. Scopo RAGIONE_SOCIALE norma è di semplificare l’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘organo competente a rappresentare lo Stato, resa gravemente difficoltosa dal fatto che l’ordinamento, per esigenze di carattere pratico, contempla una molteplicità di organi RAGIONE_SOCIALEo Stato dotati non solo di rilevanza esterna, ma anche di una specifica “legitimatio ad causam” in relazione alle loro rispettive competenze, volendosi – tramite i meccanismi allestiti dall’art. 4- restringere i casi di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione giudiziale ed evitare un’eccessiva compressione del diritto alla tutela giurisdizionale (Cass. s.u. 30649/2018).
Quindi, in mancanza di eccezione il giudice non può respingere la domanda ma deve condannare il RAGIONE_SOCIALE effettivamente convenuto. Tale soluzione è stata recentemente confermata anche in materia di equa riparazione da Cass. n. 5295/2025 proprio con riferimento alla legittimazione passiva dei due Ministeri resistenti.
2. La quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo non poteva tuttavia essere effettuata sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘unitarietà del giudizio, benché incardinato dinanzi al Tar e poi traslato dinanzi al giudice ordinario.
Secondo l’insegnamento di questa Corte (v., Cass. 11454/2025; Cass. Cass. n. 33764/2022 e Cass. n. 729/2023), la parte che intende avanzare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il RAGIONE_SOCIALE che il RAGIONE_SOCIALE, non potendo valere la regola RAGIONE_SOCIALE prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro; in tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l’importo gravante su ognuna RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l’eccessiva protrazione di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. 22342/2023).
Non sussiste unitarietà nel caso in cui il processo si sia svolto prima dinanzi al giudice amministrativo e poi al giudice ordinario (e viceversa) a seguito di translatio iudicii ma l’indennizzo sia stato chiesto ad uno solo dei Ministeri, senza disporre la sanatoria ex art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge 260/1958, dovendo escludersi l’unicità del giudizio ai fini indennitari.
Non contraddice tale assunto il fatto che, in caso di translatio iudicii, il processo prosegue dinanzi al giudice munito di giurisdizione ed ha carattere unitario per cui il termine semestrale per la proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione decorre dalla definizione del processo dinanzi al giudice munito di giurisdizione (Cass. 8417/2014).
Già la successiva pronuncia n. 18545/2016 ha ritenuto necessario stabilire se e in quali limiti vi fosse continuità tra le varie fasi processuali svoltesi dinnanzi a giudici diversi e se in relazione alle stesse fosse applicabile il principio RAGIONE_SOCIALE translatio iudicii , previa integrazione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
L ‘autonomia tra i due giudizi ai fini RAGIONE_SOCIALE legge Pinto -è confermata dal diversa legittimazione passiva, l’una in capo al RAGIONE_SOCIALE e l’altra in capo al RAGIONE_SOCIALE per il processo ordinario, regola che implica l’autonomia RAGIONE_SOCIALE due cause, che non viene meno nell’ipotesi considerata e per il passaggio RAGIONE_SOCIALE causa da un plesso di giurisdizione all’altro , come conferma la già citata Cass. 8417/214.
In linea generale, poi l’art. 11 del c.p.a., che disciplina la translatio iudicii tra giudice amministrativo (dichiaratosi privo di giurisdizione) e le altre giurisdizioni e viceversa prevede esclusivamente la riproposizione RAGIONE_SOCIALE domanda, la quale, già sul piano lessicale, implica una nuova instaurazione del processo dinanzi al giudice ad quem (Cass. SU 27163/2018).
2.2. La quantificazione del dovuto è stata correttamente effettuata per il giudizio civile, negando l’unitarietà del processo sebbene solo il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse obbligato a corrispondere l’indennizzo .
Tale legittimazione deriva non dalla titolarità RAGIONE_SOCIALE posizione debitoria originaria riguardo all’intera durata dei due distinti procedimenti, ma d a una preclusione di carattere processuale che discende dall’impossibilità del giudice di rilevare d’ufficio il vizio RAGIONE_SOCIALE domanda, senza però che, per effetto di tale preclusione, possa obliterarsi l’autonomia dei due giudizi, con l’effetto di riconoscere al danneggiato un importo complessivamente anche superiore (per effetto, ad esempio, RAGIONE_SOCIALE scelta di un diverso moltiplicatore annuo, parametrato COGNOME maggior durata globale del procedimento presupposto) a quello che egli avrebbe ottenuto ove avesse correttamente evocato in causa entrambe le amministrazioni, ciascuna per la sua quota di debito, senza vincolo di solidarietà (Cass. 11454/2025 in motivazione). Anche quando la parte sia incorsa in un errore di identificazione del RAGIONE_SOCIALE tenuto a corrispondere l’indennizzo richiesto sia per un giudizio civile che per un giudizio amministrativo, il giudice, pur non potendo respingere la domanda per effetto del rilievo d’ufficio RAGIONE_SOCIALE
carenza di legittimazione passiva, deve separatamente valutare la durata dei due giudizi e liquidare l’indennizzo dovuto per ciascuno di essi .
Non sono poi assimilabili, sul piano sostanziale, la situazione RAGIONE_SOCIALE parte che abbia subito l’illegittimo protrarsi di un unico giudizio rispetto a chi abbia patito un danno per la medesima durata nell’ambito di due giudizi distinti, soggetti a regola processuali diverse ed il cui frazionamento in più cause può, nel caso concreto, essere imputabile alla scelta processuale ad opera RAGIONE_SOCIALE parte stessa, ipotesi in cui non è preclusa la possibilità di provare l’effettiva entità del danno ai fini RAGIONE_SOCIALE scelta del moltiplicatore annuo in relazione alle particolarità del caso concreto.
Nessuna decadenza può considerarsi intervenuta per il decorso del termine ex art. 4 RAGIONE_SOCIALE l. 89/2001 con riferimento al processo amministrativo, poiché detto termine decorre dalla conclusione del giudizio ad quem .
3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 132, n. 4. c.p.c., art. 2, comma 2, e 2 bis, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 e vizio di motivazione riguardo ai criteri di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo su base annua. Si sostiene che immotivatamente il giudice abbia liquidato l’importo tabellare minimo di € 400,00 per anno , travisando il contenuto RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse dall’opponente che non vertevano, come ritenuto dal giudice distrettuale, COGNOME spettanza RAGIONE_SOCIALE maggiorazione per la durata complessiva del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, bis, comma primo, RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, ma sull’e siguità RAGIONE_SOCIALE somma liquidata.
Il motivo è infondato.
Il vizio denunciato non consente di censurare comunque il criterio di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
L’art. 2 bis RAGIONE_SOCIALE l. 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla misura ed ai criteri di determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360, n. 5, c.p.c. – la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra
il minimo ed il massimo di legge, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il “quantum” RAGIONE_SOCIALE liquidazione equitativa COGNOME base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 RAGIONE_SOCIALE stessa disposizione, che appaiano, in base ad un valutazione rimessa al giudice di merito, maggiormente significativi nel caso concreto (Cass. 14974/2015).
Inoltre, sebbene la valutazione equitativa RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo a titolo di danno non patrimoniale sia soggetta, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 2, l. 89/2001 al rispetto RAGIONE_SOCIALE Convenzione per la salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, resta impregiudicato il profilo relativo al moltiplicatore RAGIONE_SOCIALE base di calcolo RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, non toccando tale diversità di calcolo la complessiva attitudine RAGIONE_SOCIALE citata legge n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. 17440/2011; Cass. 3157/2019; Cass. 21237/2025).
E’ accolto, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, con rigetto del secondo motivo.
In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso mentre è respinto il secondo.
Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui motivazione, rigetta il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione virgola in data 22 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME