Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33740 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33740 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20331-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domicilia per legge;
– intimato – avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il 26/05/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
Con atto di citazione notificato l’11.09. 2013, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subìti a séguito di un incidente
stradale, veniva promosso dall’odierno ricorrente un processo civile innanzi al Tribunale di Napoli, conclusosi nel febbraio 2021. La pretesa risarcitoria fu accolta, con condanna dei soccombenti al pagamento di euro 26.268,19.
In data 17.01.2022 NOME COGNOME depositava ricorso innanzi alla Corte d’Appello di Napoli domandando il risarcimento del danno per irragionevole durata del procedimento presupposto.
2.1. Il giudice monocratico accoglieva il ricorso per equa riparazione e condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di €2.000,00 a favore del COGNOME (€500,00 per ciascun anno di durata eccessiva); condannava, altresì, il RAGIONE_SOCIALE a corrispondere al procuratore del COGNOME, dichiaratosi antistatario, l’importo di €292,50 per compensi calcolato al minimo per l’evidente semplicità e serialità delle questioni trattate, con maggiorazione del 30% in applicazione del comma 1bis nell’articolo 4 D.M. n. 37 del 2018, oltre €27,00 per spese , oltre alle spese generali nella misura del 15%.
Il decreto veniva impugnato dal COGNOME innanzi alla Corte d’Appello di Napoli in composizione collegiale, che accoglieva parzialmente l’opposizione . Per quel che qui ancora rileva, il Collegio:
-rigettando l’istanza dell’opponente, confermava l’importo liquidato dal giudice del monitorio in € 500,00 a titolo di indennizzo per i primi tre anni di eccessiva durata del processo, tenuto conto dei criteri per la liquidazione equitativa indicati dall’art. 2 -bis legge 24 marzo 2001, n. 89;
-compensava interamente tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE fase dell’opposizione.
Avverso detto decreto ricorreva per cassazione NOME COGNOME, affidando il ricorso a tre motivi.
Restava intimato il RAGIONE_SOCIALE.
In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositato memoria. RILEVATO CHE:
1. Con il primo motivo si lamenta la nullità del decreto collegiale e del procedimento: anomalia motivazionale – in relazione al rigetto del primo motivo di opposizione e alla liquidazione del danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto – per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. motivazione tautologica; c. motivazione apparente; d. motivazione perplessa; e. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.). La Corte di legittimità – seppur ha costantemente ritenuto che la scelta tra il minimo e il massimo del moltiplicatore annuo sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, ha anche autorevolmente affermato che qualora la liquidazione del danno non patrimoniale si attesti in misura corrispondente a livello minimo del parametro liquidatorio deve ritenersi necessaria una sia pur sintetica indicazione circa il criterio adottato (Cass. nn. 20332/3 del 16.07.2021). Può certamente a questa essere equiparata l’ipotesi che ricorre nel caso in esame in cui la liquidazione del danno non patrimoniale si attesti in misura molto prossima a livello minimo del parametro liquidatorio. La Corte d’appello di Napoli non ha concretamente motivato la sua decisione, limitandosi ad affermare genericamente che l’importo di €500,00 debba essere giudicato congruo. Questa motivazione non consente alcun controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento d ecisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’articolo 111, comma 6, Cost., censurabile in questa sede.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione in relazione al rigetto del primo motivo di opposizione e alla liquidazione del danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto – delle norme ex art. 6, par. 1, 13, 34, 41 Convenzione EDU, 41, comma 1, 47 commi 1 e 2 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 117 Cost. e 2bis , comma 1, legge 24/03/2001 n. 89 (art 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.). Alla luce delle disposizioni citate gli importi previsti dall’art. 2bis, comma 1, legge n. 89 del 2001 sono chiaramente simbolici, manifestamente insufficienti o inadeguati, in ogni caso irragionevoli rispetto a quelli disposti dalla corte EDU per casi simili e, pertanto, non sono in grado di rappresentare un’equa soddisfazione per l’irragionevole dura ta del processo. È pur vero che la Consulta ha lasciato un largo margine di apprezzamento nella costruzione di un rimedio compensatore interno, ma la Corte di giustizia ha precisato che è parimenti necessario che il legislatore non abusi di tale discrezionalità finendo con il predisporre degli indennizzi puramente simbolici o manifestamente insufficienti. Pertanto, la regola generale dovrebbe essere quella di liquidare a titolo di equa riparazione un importo base annuo oscillante tra l’importo minimo previsto dalla corte EDU ( € 1.000,00) e l’importo massimo previsto dal legislatore italiano ( € 800,00) o quello molto prossimo a quello massimo. L ‘eccezione alla regola generale dovrebbe essere quella di liquidare a titolo di equa riparazione l’importo base annuo minimo previsto dal legislatore italiano pari al 40% dell’importo minimo previsto dalla corte EDU o quello molto prossimo ad esso. In altri termini, si chiede a questa Corte di rimettere gli atti alla Corte di giustizia dell’unione europea ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 267 del TFUE al fine di ottenere dalla Corte di Lussemburgo l’ineludibile e obbligatoria verifica nomofilattica sulla legittimità dell’art. 2bis ,
comma 1, legge n 89 del 2001, sulla congruità di tali importi in relazione al diritto europeo. Sull’eventuale abuso RAGIONE_SOCIALE discrezionalità del legislatore italiano, in via pregiudiziale gradata, si chiede sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 2bis , comma 1, primo inciso, legge n. 89 del 2001.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, poiché entrambi censurano la pronuncia impugnata sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE simbolica liquidazione, non corredata da adeguata motivazione, del danno non patrimoniale, e sono entrambi infondati.
3.1. Il giudizio di congruità espresso dalla Corte d’Appello in composizione collegiale deve ritenersi adeguatamente motivato, in quanto evidentemente si riporta a quanto già espresso dal giudice monocratico, peraltro in relazione ad una somma superiore al minimo rispetto alla forbice prevista dal legislatore «tenuto conto del valore RAGIONE_SOCIALE lite, anche in considerazione delle condizioni personali delle parti» (decreto monitorio n. 430/2022, p. 3, righi nn. 10-11): criteri corrispondenti alla lett. c) del com ma 2 dell’art. 2 -bis legge n. 89 del 2001. Né è possibile, da parte di questa Corte, sindacare la concreta determinazione del quantum dell’indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito ( ex plurimis : Sez. 2, n. 14521 del 2019).
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l ‘ illegittimità costituzionale dell’art. 2bis, comma 1, primo inciso, legge n. 89 del 2001 in riferimento al sistema RAGIONE_SOCIALE Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ; inoltre, in via pregiudiziale principale chiede la rimessione degli atti alla Corte di RAGIONE_SOCIALE dell’U n ione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE e, in via pregiudiziale gradata, chiede sia sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 117 Cost., 6, para. 1,
34 e 41 Convenzione EDU, RAGIONE_SOCIALE disposizione sopra citata, nella parte in cui limita l’indennizzo a titolo di equa riparazione in un importo non inferiore a €400,00 e non superiore a €800,00 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che ecceda il termine ragionevole di durata del processo.
3.2.1. Siffatte censure sono tutte prive di pregio. Premesso che vanno riconosciuti come principi generali del diritto dell’Unione le statuizioni contenute nella Convenzione EDU (resa esecutiva nel nostro ordinamento con la L. 4 agosto 1955, n. 848); precisato, altresì, che, in tema di equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la valutazione equitativa dell’indennizzo a titolo di danno non patrimoniale è soggetta, per specifico rinvio contenuto nella legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, all’art. 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione EDU nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo; tale rispetto non concerne, però, anche il profilo relativo al moltiplicatore RAGIONE_SOCIALE base di calcolo dell’indennizzo. Per un verso, si deve tenere conto del valore equitativo attribuito all’indennizzo de qua, ex art. 2056 cod. civ., peraltro correlato a diversi parametri di adeguamento, tra i quali l’incremento fino al 20% per gli anni successivi al terzo, e fino al 40% per gli anni successivi al settimo (così il secondo inciso RAGIONE_SOCIALE stesso comma 1, art. 2bis ). Per altro verso, la stessa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU ha riconosciuto – con riferimento al pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole – un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno RAGIONE_SOCIALE aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese (Corte EDU, Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009, §30). Sì che, contrariamente a quanto predicato nel ricorso, il fatto che gli importi previsti nel range di quantificazione
codificato dal legislatore con la novella del 2012 (€400,00 -€800,00) siano inferiori a quelli previsti e liquidati dalla Corte EDU (€1000,00 -€1.500,00) non possono per ciò stesso essere considerati puramente simbolici o manifestamente insufficienti, purché i giudici italiani concedano un indennizzo -anche avvalendosi dei parametri di incremento sopra ricordati – per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla Corte EDU per casi simili (Corte EDU, Cocchiarella c. Italie , del 18 gennaio 2006, §105). Del resto, la questi one dell’inefficacia del rimedio «COGNOME» , riferito all’asserita insufficienza RAGIONE_SOCIALE riparazione rimessa alla quantificazione del giudice sulla base dei parametri legislativi, viene affrontata dalla Corte EDU sotto il profilo dell’effettività del ricorso, secondo i criteri RAGIONE_SOCIALE Convenzione: «A giudizio RAGIONE_SOCIALE Corte, il solo fatto che l’ammontare dell’indennizzo non sia significativo , non costituisce in sé un elemento sufficiente per mettere in discussione l’effettività del ricorso « COGNOME » (Corte EDU, RAGIONE_SOCIALE c. Italia , del 5 giugno 2007, §45); questione, dunque, ritenuta dalla Corte EDU pacifica, tanto da dichiarare il successivo ricorso, in punto di quantificazione, irricevibile per manifesta infondatezza (Corte EDU, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE c. Italia , del 20 aprile 2010, §20). Pertanto, è opportuno ulteriormente precisare che la parte che si dolga in sede di legittimità RAGIONE_SOCIALE inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE liquidazione del danno non patrimoniale in termini di irragionevole divario rispetto ai criteri adottati dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte europea ha, comunque, l’onere di allegare sia i fatti ritenuti rilevanti per fondare la censura di malgoverno RAGIONE_SOCIALE valutazione equitativa da parte del giudice di merito sia i concreti elementi di analogia con i casi consimili in cui, in sede europea, sono stati applicati i parametri più favorevoli (Cass. Sez. 2, n. 27352 del 29/10/2018 – Rv. 651023 -01; Cass. Sez. 1, n. 19638/2004 cit.; Cass. Sez. 1, n. 15750
del 11/07/2006 – Rv. 592491; Cass. Sez. 1, n. 1742 del 27/01/2006 Rv. 589738). Nel caso in esame, il ricorrente si dilunga sui principi generali derivanti dalla CEDU, quindi sull’attuazione normativa RAGIONE_SOCIALE Convenzione; segnala i casi, adducendoli come consimili, risolti dalla Corte europea (p. 29 del ricorso) senza, tuttavia, precisare l’oggetto dei giudizi presupposti e senza tenere conto del fatto che nei casi citati (Corte EDU, Grande Camera, 29/3/2006, ricorso n. 36813/97, Scordino/Italia ; conf., di recente, Corte EDU, sez. I, 28/4/2022, ricorso 15566/13 ed altri 5 riuniti, Verrascina ed altri/Italia ), la Corte EDU ha liquidato a titolo di danno non patrimoniale importi oscillanti tra €11.000,00 ed €22.000,00 per processi durati tra 9 e 24 anni, che corrispondono ad oltre €1.000,00 per ciascun anno di durata del processo, contro i quattro anni e cinque mesi di durata eccessiva del processo presupposto nel caso di specie.
3.3. Infine, questa Corte ha già avuto modo di dichiarare la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE questione di legittimità costituzionale in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo dell’art. 2bis , l. n. 89 del 2001, nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo, atteso che la derogabilità dei criteri ordinari di liquidazione fissati dalla Corte EDU per l’indennizzo su base annua recepisce le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte medesima, nonché RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione (Cass Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25964 del 24.09.2021 – Rv. 662296 – 01).
Con il terzo motivo si lamenta nullità del decreto collegiale e del procedimento; violazione e/o falsa applicazione – in relazione alla compensazione RAGIONE_SOCIALE totalità delle spese di lite del procedimento di opposizione, stante il presunto accoglimento soltanto parziale dell’opposizione – delle norme ex artt. 91, 92 cod. proc. civ., 2bis , 3 e 5ter legge n. 89 del 2001 (art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.).
La decisione è nulla ed errata, in violazione dell’articolo 91 cod. proc. civ. (principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza), e dell’articolo 92 cod. proc. civ., che consente la possibilità RAGIONE_SOCIALE compensazione delle spese ove vi sia, tra gli altri criteri, soccombenza reciproca. Il ricorrente afferma di non essere soccombente, stante la peculiare natura del procedimento di equa riparazione scelto dal legislatore e la mancanza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, nonché l’inidoneità RAGIONE_SOCIALE statuizione del primo giudice a passare in giudicato. In ordine al quantum debeatur la domanda formulata in via subordinata è stata integralmente accolta: non vi è stato, quindi, alcun presunto accoglimento soltanto parziale RAGIONE_SOCIALE domanda e/o dell’opposizione, né alcuna situazione di soccombenza parziale, tali da giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio di opposizione.
4.1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che nel procedimento di equa riparazione, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l’applicazione, da parte del giudice, di un «moltiplicatore» annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale RAGIONE_SOCIALE domanda tale da legittimare la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione RAGIONE_SOCIALE parte, la quale, nel precisare l’ammontare RAGIONE_SOCIALE somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum RAGIONE_SOCIALE domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (cfr. Cass. 04.10.2021, n. 26856; Cass. 16.07.2015, n. NUMERO_DOCUMENTO).
5. In definitiva, il Collegio ritiene fondato il terzo motivo di ricorso, per l’effetto cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese dell’opposizione in €1 .198,50. Decide sulle spese di legittimità come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta i primi due motivi del ricorso;
in accoglimento del terzo motivo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese dell’opposizione in €1 .198,50 da distrarsi in favore del difensore anstistatario che ne ha fatto richiesta.
Dichiara le spese di legittimità irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda