Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4819 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4819 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23319/2023 R.G. proposto da:
COSTABILE LIBERATO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (P_IVA).
– Controricorrente –
Avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno n. RG 1162/2023 depositato il 18/04/2023.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025.
Rilevato che:
Con ricorso depositato in data 27 aprile 2022 presso la Corte d’appello di Salerno, NOME COGNOME proponeva opposizione avverso il decreto del consigliere designato del medesimo ufficio che
EQUA RIPARAZIONE
aveva dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal medesimo, per l’eccessiva durata del processo civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Salerno e iscritto al n. RG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO.
A sostegno della domanda il ricorrente prospettava che il primo giudice aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata tempestiva proposizione dei rimedi preventivi acceleratori, senza considerare che il giudizio presupposto, introdotto con citazione notificata in data 04/06/2013, alla data del 31/10/2016 aveva già superato la durata ragionevole dei tre anni prevista per il primo grado, sicché, ai fini del ricorso per equa riparazione, non trovava applicazione il primo comma dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 (che prevede la specifica causa di inammissibilità della domanda di equa riparazione individuata dal consigliere designato) in forza della norma transitoria dell’art. 6 comma 2 bis della stessa legge.
La Corte d’appello di Salerno, pur ritenendo fondata la censura del ricorrente, in accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del ministero della giustizia, ha respinto nel merito la domanda di equa riparazione in ragione del fatto che, come risulta dal verbale di udienza del 05/10/2021, il giudizio presupposto si era estinto, per inattività delle parti ex artt. 181, 309 c.p.c., prima dell’instaurazione dello stesso giudizio di opposizione, con la conseguente operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio ex art. 2 comma 2 sexies lett. c) della legge n. 89 del 2001, secondo l’interpretazione accolta dalla S.C., e in assenza di prova contraria, dovendosi anzi presumere, spiega la Corte (vedi pag. 3 del decreto), che ‘ COGNOME abbia al contrario tratto vantaggio dal protrarsi nel tempo della utilizzazione della porzione del fondo sulla quale gravava la servitù di passaggio della attrice nel procedimento presupposto ‘;
avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo.
Il ministero della giustizia ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione o la falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001: sulla premessa che, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la domanda di equa riparazione può essere proposta in pendenza del procedimento presupposto, il ricorrente evidenzia che, in data 22 giugno 2021, quando è stato depositato il ricorso per equa riparazione, il giudizio presupposto era ancora pendente (ed infatti la successiva udienza del 28/06/2021 era stata fissata per la precisazione delle conclusioni) e la causa non era stata ancora cancellata dal ruolo, con la conseguente inapplicabilità della presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata per estinzione del processo (presupposto) per inattività delle parti di cui al comma 2 sexies lett. c) dell’art. 2 della legge sull’equa riparazione.
Il ricorrente sostiene che la fondatezza o meno della domanda ex lege Pinto doveva essere valutata prendendo come riferimento la data di deposito del relativo ricorso (nella specie, il 22 giugno 2021) e non un momento successivo, come quello che l’Avvocatura dello Stato indicava nel la data (il 27/05/2022) di deposito dell’opposizione ex art. 5 ter della legge;
1.1. il motivo è manifestamente infondato;
la Corte costituzionale, con sentenza n. 88 del 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile) -come sostituito dall’art. 55, comma 1, lettera d),
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 -nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.
Per la giurisprudenza di questa Corte, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio e di conseguente assenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001 in caso di estinzione per rinuncia o inattività delle parti ex artt. 306 e 307 c.p.c. si applica anche all’ipotesi di mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c., in quanto anch’essa conduce alla dichiarazione di estinzione del processo, con contestuale cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 307 c.p.c. (Sez. 2, Ordinanza n. 11443 del 30/04/2025, Rv. 674928 – 01).
Alla stregua di questa premessa, normativa e giurisprudenziale, la lettura del comma 2 sexies lett. c) dell’articolo 2 prospettata dal ricorrente non è condivisibile.
In base ad una corretta esegesi testuale, teleologica e sistematica del dato normativo, infatti, alla disposizione va attribuita una portata ampia e generalizzata, che non contempla deroghe di sorta, nel senso che il suo perimetro applicativo copre sia il caso di domanda di equa riparazione proposta dopo la conclusione del procedimento presupposto, sia (a seguito della sentenza additiva n. 88 del 2018 della Corte delle leggi) il caso di domanda di equa riparazione proposta in pendenza del procedimento presupposto.
Facendo leva su un’interpretazione non corretta dell’art. 2 , il ricorrente, in sostanza, propende per una lettura riduttiva e parzialmente abrogatrice della disposizione in esame, nel senso che, nella sua ottica, la detta presunzione di insussistenza del pregiudizio
da irragionevole durata del processo opererebbe esclusivamente nel caso in cui la domanda di equa riparazione venga proposta dopo la conclusione del procedimento presupposto e non anche nel caso -che scaturisce dalla richiamata pronuncia additiva della Corte costituzionale – in cui la stessa domanda venga proposta in pendenza del procedimento presupposto.
Al contrario di quanto prospetta il ricorrente, ritiene la Corte che l’esatta esegesi della norma sia nei seguenti termini : detto che la domanda di equa riparazione può essere proposta sia in pendenza del giudizio presupposto, sia quando esso è stato definito, in entrambe le ipotesi opera la presunzione (relativa) di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo nel caso di estinzione di quest’ultimo per inattività delle parti; specificamente, con riferimento alla fattispecie all’attenzione del Collegio -che concerne una domanda di equa riparazione proposta in pendenza del giudizio presupposto – spetta al ricorrente vincere la presunzione e provare di avere subito il pregiudizio per l’eccessiva durata del processo nonostante che il procedimento presupposto (in una data successiva alla proposizione della domanda di equa riparazione) sia stato dichiarato estinto ex art. 309 c.p.c.;
in conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Va disposta la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di cassazione per la novità della questione e la mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME