Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29991 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 475/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME; -controricorrente- per la cassazione del decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli n. 367/2021, depositato il 24 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024 dal Consigliere, NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso a lla Corte d’Appello di Napoli, RAGIONE_SOCIALE chiedeva il riconoscimento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare svoltasi presso il Tribunale di Napoli a carico RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dichiarata fallita con sentenza n. 788/1995 dell’11.10.1995.
Con decreto n. 1538/2022 del 20 maggio 2022, la Corte di Appello di Napoli accoglieva il ricorso e, per l’effetto, condannava il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente la somma di € 10.440,00, oltre interessi legali, e RAGIONE_SOCIALE spese legali.
-Con ricorso depositato in data 31 maggio 2022, il RAGIONE_SOCIALE Giustizia presentava opposizione, censurando l’erroneità del decreto per violazione dell’art. 2, co. 2 -sexies , lett. g), RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001. Nel dettaglio, il RAGIONE_SOCIALE evidenziava che, sul piano soggettivo, la solidità economico finanziaria del creditore del fallimento può valere ad integrare una presunzione di insussistenza del pregiudizio nei casi in cui la posta in gioco possa essere ritenuta irrisoria rispetto alle condizioni RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente e che, nel caso di specie, come emergeva dai bilanci RAGIONE_SOCIALE società, il credito era da considerarsi, salvo prova contraria, irrisorio.
La società opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Con decreto n. 3065/2022 del 24 ottobre 2022, la Corte di Appello di Napoli respingeva l’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE.
-Avverso tale decreto il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
-A seguito RAGIONE_SOCIALE proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. del Consigliere delegato, il ricorrente ha chiesto la decisione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l’unico motivo di ricorso, si censura la violazione, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Napoli, dell’art. 2, comma 2 -sexies lett.
g) RAGIONE_SOCIALE legge 89/ 2001 (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3), nella parte in cui ha ritenuto che un credito ‘oggettivamente rilevante’ non possa, per ciò solo, essere considerato come irrisorio, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE norma citata. L’art . 2, comma 2sexies , lett. g) prevede una presunzione di insussistenza del danno in caso di ‘irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore RAGIONE_SOCIALE causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte’. Dunque, la disposizione prescrive che l’irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa non possa essere valutata solo in maniera oggettiva, ma vada indagata anche soggettivamente, con approccio casistico, con riferimento alle condizioni economicofinanziarie dell’istante.
Parte ricorrente deduce che la Corte territoriale abbia palesemente violato la lettera RAGIONE_SOCIALE legge, ritenendo che la pretesa possa essere ritenuta soggettivamente irrisoria solo allorquando sia anche, e primariamente, oggettivamente irrisoria. Di conseguenza, ha reputato che, in caso di una pretesa ‘obiettivamente rilevante’, mai si potrebbe addivenire a ritenere la medesima soggettivamente irrisoria.
L’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello di Napoli sarebbe, però, in palese violazione RAGIONE_SOCIALE lettera RAGIONE_SOCIALE legge, nonché in aperto contrasto con i principi giurisprudenziali concernenti la presunzione di insussistenza del danno de qua.
A sostegno di tale posizione si sostiene che le più recenti pronunce di legittimità sul tema richiedono al giudice di merito una valutazione precisa ed effettiva rispetto alle condizioni economicofinanziarie del soggetto che chiede il riconoscimento dell’equo indennizzo, al fine di valutare l’ir risorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa (Cfr. Cass. del 17.1.2020 n. 974 ‘La valutazione dell’entità RAGIONE_SOCIALE pretesa patrimoniale azionata (c.d. posta in gioco), alla quale occorre procedere per accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche RAGIONE_SOCIALE parte richiedente, al fine di giustificare l’eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai
parametri indennitari fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, postula perciò l’effettuazione di un giudizio di comparazione con la situazione socioeconomica dell’istante, tale da evidenziare la reale portata dell’interesse di quest’ultimo alla decisione, in ordine al quale il giudice di merito è tenuto a fornire una puntuale motivazione’.)
La Corte di Appello di Napoli Avrebbe pertanto errato nel ritenere che l’indagine soggettiva costituisca un posterius rispetto all’indagine oggettiva, dovendo invece l’irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa essere valutata, globalmente, con riferimento ad entrambi gli aspetti.
In questo senso l’espressione ‘anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte’ , di cui alla disposizione in discussione, non vale solo, come vorrebbe la Corte d’Appello di Napoli, per consentire al ‘giudice dell’equa riparazione di considerare «soggettivamente non irrisoria», e quindi tale da non giustificare il diniego del diritto all’indennizzo, persino la pretesa oggetti vamente molto modesta, qualora le condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte richiedente risultino a tal punto compromesse sul piano economico/patrimoniale da far apparire non del tutto trascurabile, nel caso concreto, l’utilità derivante dal suo riconoscimento.’.
Né questo vale a poter affermare, come erroneamente sostiene la Corte d’Appello, che in questo modo ‘L’adesione alla diversa tesi prospettata dalla parte opponente finirebbe inoltre per discriminare ingiustificatamente una determinata categoria di soggetti (quella rappresentata dai titolari di un patrimonio ingente), privandola di un diritto che l’art. 1 -bis, comma 2, L. n. 89/2001 riconosce in termini generali a chiunque abbia subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durat a del processo, senza operare alcuna distinzione in base alle condizioni economiche del richiedente, che possono soltanto incidere sulla quantificazione dell’indennizzo in una misura compresa tra il minimo e il massimo stabiliti dalla legge («quantum debeatur»), ma non anche
condizionare il riconoscimento del diritto a percepirlo («an debeatur»), dovendosi, appunto tener conto, ai sensi dell’art. 2 -bis, comma 2, lettera d), L. cit., nella determinazione dell’indennizzo, tra l’altro, «del valore e RAGIONE_SOCIALE rilevanza RAGIONE_SOCIALE causa, v alutati anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte».
Difatti, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizione in esame non vale ad escludere in tutti i casi la sussistenza di un danno non patrimoniale in capo alla parte, ma determina un differente riparto dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, per cui, a fronte di una presunzione relativa, è la parte che assume di aver ricevuto un pregiudizio a dover fornire eventuali elementi indiziari in senso contrario alla presunzione.
Come chiarito anche dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE S.C. , l’art. 2, comma 2-sexies, ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di presunzioni iuris tantum, superabili mediante la positiva prova contraria di aver subito un pregiudizio non patrimoniale derivante dalla lungaggine RAGIONE_SOCIALE procedura. E a fronte dell’integrazione RAGIONE_SOCIALE presunzione, l’onere probatorio è posto a carico del richiedente, dovendosi altrimenti presumere l’insussistenza del pregiudizio. Nel caso in discussione spettava alla società resistente fornire la prova positiva di aver subito un pregiudizio non patrimoniale dalla lungaggine RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare. Tale onere, però, non è stato in alcun modo assolto in sede di costituzione in giudizio dalla società, che si è limitata ad affermar e che l’insussistenza del diritto all’equa riparazione può predicarsi solo in caso di giudizi ‘bagatellari’.
1.1. -Il motivo è infondato.
In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini RAGIONE_SOCIALE presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2 sexies , lett. g), RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, l’irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto
RAGIONE_SOCIALE lite e uno soggettivo, per il quale si tiene conto RAGIONE_SOCIALE condizioni RAGIONE_SOCIALE parte (Cass., Sez. II, 13 febbraio 2024, n. 3970).
Alla nozione di ‹‹irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore RAGIONE_SOCIALE causa›› , in particolare, si deve attribuire il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE Corte europea dei diritti dell’uomo, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale in sede di applicaz ione dell’art. 6, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALE CEDU, in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisce unicamente un rimedio giurisdizionale interno che permette di assicurare la sussidiarietà dell’intervento del giudice convenzionale.
Al di là dei casi in cui il giudice comune torni a occuparsi RAGIONE_SOCIALE richiesta di cessazione degli effetti lesivi RAGIONE_SOCIALE violazione accertata dalla Corte di Strasburgo (Corte cost. 18 luglio 2013, n. 210; Corte cost. 7 aprile 2011, n. 113 ), l’interpretazione offerta dalla Corte EDU vincola il giudice nazionale soltanto in quanto espressiva di un ‘diritto consolidato’, mentre nessun obbligo esiste a fronte di pronunce che non siano il frutto di un orientamento divenuto definitivo (Corte cost. 26 marzo 2015, n. 49 che ribadisce e precisa quanto affermato dalle sentenze 22 luglio 2011, n. 236 e 26 novembre 2009, n. 311 secondo cui il giudice comune è tenuto a uniformarsi alla « giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente », « in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza », fermo il margine di apprezzamento che compete allo RAGIONE_SOCIALE membro, Corte cost. 6 gennaio 2012, n. 15 e n. 317/2009). La Consulta (Corte cost. n. 49 del 2015) evidenzia che il riferimento al ‘diritto consolidato’ risponde alle modalità organizzative RAGIONE_SOCIALE Corte di Strasburgo, che consente opinioni dissenzienti e prevede un meccanismo idoneo a risolvere il contrasto tra singole sezioni, quale la rimessione alla Grande Camera (la nozione stessa di ‘giurisprudenza consolidata’ trova riconoscimento nell’art. 28 RAGIONE_SOCIALE CEDU con riferimento al potere del comitato
investito di un ricorso individuale ai sensi dell’art. 34 di potere, con voto unanime, di dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito, solo quando tale ‘giurisprudenza consolidata’ sussista e vada applicata). La formazione del diritto giurisprudenziale RAGIONE_SOCIALE CEDU riveste quindi un carattere progressivo.
La Corte europea dei diritti dell’uomo può dichiarare che una domanda costituisca un abuso del diritto quando è manifestamente priva di qualsiasi interesse reale e/o riguarda una somma di denaro irrisoria o è generalmente estranea agli interessi legittimi oggettivi del richiedente ( COGNOME e altri c. Grecia , n. 50634/11, 5 novembre 2013; COGNOME c. Germania , n. 22051/07, 19 gennaio 2010). Dal momento dell’ entrata in vigore del Protocollo n. 14 (1° giugno 2010), questo tipo di domanda rientra nell’ambito dell’articolo 35 § 3 (b) RAGIONE_SOCIALE Convenzione (assenza di svantaggio significativo).
In particolare, la Corte di Strasburgo considera la sproporzione tra il carattere banale dei fatti del caso, cioè la natura irrisoria RAGIONE_SOCIALE somma in questione, e il sovraccarico RAGIONE_SOCIALE Corte di numerosi ricorsi pendenti che sollevano gravi questioni di diritti umani. In tale contesto, la giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE Corte europea dei diritti dell’uomo (richiamata anche nella Guida pratica alle condizioni di ricevibilità elaborata dalla cancelleria) tiene conto anche RAGIONE_SOCIALE situazione finanziaria del ricorrente e RAGIONE_SOCIALE possibili ripercussioni RAGIONE_SOCIALE causa in questione su di essa, nonché RAGIONE_SOCIALE natura e dell’importanza RAGIONE_SOCIALE presunta violazione RAGIONE_SOCIALE Convenzione ( COGNOME c. Germania , n. 22051/07, 19 gennaio 2010, e NOME c. Austria , nn. 37794/07, 11568/08, 23036/08, 23044/08, 23047/08, 23053/08, 23054/08, 48865/08, 20 novembre 2012), appuntandosi principalmente sul valore meramente bagatellare RAGIONE_SOCIALE lite. In tal senso, la Corte di Strasburgo ha applicato il criterio del ‘danno significativo’ ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera b), per consentirle di trattare rapidamente le domande futili, sul
presupposto che la violazione di un diritto, qualunque sia la sua realtà da un punto di vista strettamente giuridico, deve raggiungere una soglia minima di gravità per giustificare l’esame da parte di un tribunale internazionale ( COGNOME c. Russia , déc. no 25551/05, 1° luglio 2010, principio de minimis non curat praetor ).
Per quanto riguarda l’impatto finanziario irrilevante, in particolare, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha finora riscontrato l’assenza di ‘svantaggio significativo’ in casi in cui la pretesa era di entità minima, con un importo in genere pari o inferiore a circa 500 euro: in un caso relativo a un procedimento in cui l’importo in questione era di 90 euro ( COGNOME c. Romania (dec.), n. 36659/04, 1° giugno 2010); in un caso relativo al mancato pagamento da parte RAGIONE_SOCIALE autorità al richiedente di una somma equivalente a meno di un euro ( COGNOME c. Russia (dec.), n. 25551/05, 01/07/2010); in un caso relativo al mancato pagamento da parte RAGIONE_SOCIALE autorità al richiedente di una somma approssimativamente pari a 12 euro ( COGNOME c. Russia , n. 34784/02, 23 September 2010, § 49); in un caso relativo a una multa stradale di 150 euro e alla correzione RAGIONE_SOCIALE patente del ricorrente con un punto di penalità ( COGNOME c. Francia (dec.), n. 18774/09, 19 ottobre 2010); in un caso di ritardato pagamento di 25 euro ( COGNOME c. Romania (dec.), n. 30934/05, 22 febbraio 2011); nell’ipotesi di mancato rimborso di 125 euro ( Ştefănescu c. Romania (dec.), n. 11774/04, 12 aprile 2011); il mancato pagamento da parte RAGIONE_SOCIALE autorità statali di 12 euro al ricorrente ( COGNOME c. Moldavia (dec.), n. 51838/07, 24 maggio 2011); il mancato pagamento da parte RAGIONE_SOCIALE autorità statali di 107 euro al ricorrente, oltre a costi e spese per 121 euro, per un totale di 228 euro ( COGNOME c. Moldavia (dec.), n. 38875/03, 14 giugno 2011); in un caso relativo a un’ammenda di 135 euro, 22 euro di spese e un punto di penalità sulla patente di guida del ricorrente ( COGNOME c. Francia (dec.), n. 65421/10, 17 gennaio 2012); in un caso in cui la Corte ha
rilevato che l’importo del danno pecuniario in questione era di 504 euro ( COGNOME c. Grecia (dec.), n. 52036/09, 20 settembre 2011); in un caso in cui è stata presa in considerazione la richiesta iniziale di 99 euro avanzata dal ricorrente nei confronti del suo avvocato, oltre al fatto che gli era stato riconosciuto l’equivalente di 1.515 euro per la durata del procedimento di merito ( COGNOME c. Repubblica Ceca (dec.), n. 7332/10, 20 settembre 2011); nel caso di arretrati di stipendio per una somma equivalente a circa 200 euro ( COGNOME c. Armenia (dec.), n. 11456/05, 24 gennaio 2012); in un caso relativo a 227 euro di spese ( COGNOME c. Repubblica Ceca (dec.), n. 48228/08, 21 febbraio 2012); nel caso relativo all’esecuzione di una sentenza per 34 euro ( COGNOME c. Russia (dec.), n. 45175/04, 13 marzo 2012); in una causa relativa a un danno non patrimoniale di 445 euro per l’interruzione di una fornitura di energia elettrica ( COGNOME c. Ucraina (dec.), n. 49275/08, 27 marzo 2012); in una causa relativa a multe amministrative di 50 euro ( COGNOME e altri c. Belgio (dec.), n. 20007/09, 11 settembre 2012); in una causa in cui le richieste riguardavano una retribuzione compresa tra 98 e 137 euro, oltre agli interessi di mora ( COGNOME e altri c. Slovacchia (dec.), n. 53807/09, 18 December 2012); la mancata esecuzione di decisioni relativamente modeste, tra i 29 e i 62 euro ( COGNOME e altri c. Ucraina , , n. 36762/06, 31 luglio 2014); in un caso relativo a multe amministrative di 35 e 31 euro ( NOME , NOME e NOME c. Turchia (dec.), n. 75845/12, 17 marzo 2020, §§ 2629); l’ipotesi di un sequestro per più di quattro anni e mezzo RAGIONE_SOCIALE azioni di un ricorrente in una società con un valore nominale complessivo di due rubli, vale a dire, inferiore a 0,50 euro ( COGNOME e altri c. Russia, n. 42416/18, 1 marzo 2022, §§ 42-43).
La Corte è tuttavia consapevole che l’impatto di una perdita pecuniaria non deve essere misurato in termini astratti. In tal senso, anche un danno pecuniario modesto può essere significativo alla luce RAGIONE_SOCIALE condizione specifica RAGIONE_SOCIALE persona e RAGIONE_SOCIALE situazione economica
del Paese o RAGIONE_SOCIALE regione in cui vive. Pertanto, la Corte -tenuto conto dei criteri esaminati -considera l’effetto RAGIONE_SOCIALE perdita finanziaria alla luce RAGIONE_SOCIALE situazione economica dell’individuo. Nella causa COGNOME c. Francia (dec.), 2012, ad esempio, il fatto che la ricorrente fosse un giudice RAGIONE_SOCIALE corte d’appello amministrativa di Marsiglia è stato considerato rilevante nel ritenere che la multa di 135 euro non fosse un importo per lei significativo.
La Corte d’appello di Napoli , nell’ambito dell’apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito -non sindacabile in questa sede se non nei limiti dell’articolo 360 comma 1 numero 5 cod. proc. civ. così come di formulato o, altrimenti, nelle ipotesi di mancanza assoluta RAGIONE_SOCIALE motivazione, o di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, o di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass., Sez. II, 13 febbraio 2024, n. 3970) -ha ritenuto sussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo per la non irrisorietà obiettiva RAGIONE_SOCIALE pretesa (un credito di euro 23.955,21), così escludendo -in linea con la richiamata giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE Corte europea dei diritti dell’uomo -l’esiste nza RAGIONE_SOCIALE condizioni di operatività RAGIONE_SOCIALE presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2 -sexies, lettera g), RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001.
2. -Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Essendo la decisione resa nell’ambito del procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma RAGIONE_SOCIALE norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo
(sulla doverosità del pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di cui all’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende: Cass. S.U. n. 27195/2023).
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ. (come novellato dal d. lgs. n. 149 del 2022), è ammissibile la condanna, ai sensi dell’art. 96 comma 4 cod. proc. civ., del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia che abbia richiesto la decisione allorquando quest’ultima risulti conforme alla proposta di definizione del giudizio, atteso che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, quantunque sottoposta all’attività di vigilanza del predetto ministero, è, rispetto a quest’ultimo, ente di diritto pubblico dotato di soggettività distinta e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria (Cass. Sez. II, 31 maggio 2024, n. 15354).
Trattandosi di ricorso in materia di equa riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2021, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.300,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente di una somma ulteriore di euro 1.300,00 equitativamente determinata, nonché -ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. – al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 600,00 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione