DECRETO CORTE DI APPELLO DI BARI – N. R.G. 00000742 2025 DEPOSITO MINUTA 02 12 2025 PUBBLICAZIONE 02 12 2025
LA CORTE DI APPELLO DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Ausiliario designato AVV_NOTAIO ha pronunciato il seguente DECRETO
nel procedimento RGN. 742/2025 V.G. per equa riparazione ex L. 89/01, promosso da:
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-letto il ricorso iscritto il 20.05.2025, ed assegnato a codesto G.D. il 25.11.2025, col quale gli istanti hanno chiesto l’indennizzo per l’irragionevole durata della procedura concorsuale relativa al fallimento della soc. ‘RAGIONE_SOCIALE, dichiarato dal Tribunale di Bari con Decreto di conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria, depositato il 07.01.2013, RGF n. 1/2013, ancora pendente;
-considerato che dalla data di deposito del decreto di conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento (07.01.2013) alla data di proposizione del presente ricorso (20.05.2025), sono trascorsi 12 anni, 4 mesi e 13 giorni;
-ritenuto che ai sensi dell’art. 2, comma 2 -bis, Decreto Sviluppo, art. 55 D.L. n. 83/12, convertito in L. n. 134/12 ‘si considera rispettato il termine ragionevole se … la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni’, la durata ragionevole della procedura risulta, in concreto superata, nella misura di 6 anni, 4 mesi e 13 giorni;
-tenuto conto della natura, del valore del giudizio presupposto, stimasi quantificare l’indennizzo in favore delle altre parte ricorrenti, per danno non patrimoniale ex art. 2-bis, co. 1 L 89/2001, nel testo vigente dall’1.1.2016 in € 2.400,00 (€ 400,00 x 6 anni) ciascuna, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
-riguardo le spese legali giova precisare che la domanda di equa riparazione proposta dagli istanti risulta identica a quella proposta da altre parti costituite (nel numero complessivo di 21) nel medesimo giudizio presupposto (ammissione al passivo del fallimento della soc. ‘RAGIONE_SOCIALE‘) nel procedimento RGN. 1149/2025 VG (accolta l’08.09.2025) e RGN, 1223/2025 (accolta il 25.09.2025) e RGN. 853/2025, da ciò consegue che è applicabile il principio affermato dalla S.C. secondo il quale “in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la condotta di più soggetti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, propongano contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che
impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso non è sanzionabile con l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, e, quindi, la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine” (Cass. n. 10634/2010, n. 20834/2017); consegue il rimborso delle sole spese borsuali pari ad € 27,00 e la liquidazione dell’onorario in ragione della sola maggiorazione del 70% ex art 4 co. 2 DM 55/2024 sulla somma di € 473,00 (‘il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta’), aumentata dell’ulteriore 30% per la presenza del collegamento ipertestuale
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),
), la somma di € 2.400,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese legali che si liquidano in € 430,43 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei difensori antistatari ed € 27,00 per spese borsuali da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario . C.F.
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Autorizza in mancanza la provvisoria esecuzione.
Si comunichi immediatamente mediante EMAIL al difensore degli istanti che entro il termine di cui all’art. 5 L. 89/01 dovrà notificare ricorso introduttivo e presente decreto al obbligato, divenendo altrimenti inefficace il decreto in caso di inutile decorso di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento.
Contro il decreto può essere proposta opposizione nei modi e termine di cui all’art. 5 -ter L. 89/01. In caso di sua definitività, il presente decreto sarà comunicato dalla Cancelleria al Procuratore della Corte dei conti sezione Puglia e ai titolari dell’azione disciplinare.
Così deciso il 02.12.2025.
Il Giudice Ausiliario designato AVV_NOTAIO