Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26530 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17144/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMINCIOLI SERGIO, RAGIONE_SOCIALE, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 383/2023 depositato il 29/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La domanda di equa riparazione concerne la durata non ragionevole di una procedura fallimentare, è proposta da una serie di creditori chirografari ammessi al passivo ed è accolta in sede monocratica e di opposizione. Il Ministero della Giustizia ricorre in cassazione con un motivo. Le parti private resistono con controricorso e memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
L’unico motivo fa valere ex art. 2 co. 2-bis l. 89/2001 che la Corte di appello, preso atto della esclusione della possibilità per i creditori chirografari ammessi al passivo di ottenere il soddisfacimento del credito all’esito della procedura fallimentare avrebbe dovuto ritenere rispettato il termine di ragionevole durata della procedura medesima e/o assente il pregiudizio in capo ai creditori stessi. A tal fine si deduce che il curatore – prima del decorso del termine di sei anni previsto dall’art. 2 co. 2-bis l. 89/2001 – aveva comunicato che l’attivo era incapiente. Si deduce violazione di tale articolo.
Il ricorso è infondato.
La dichiarazione del curatore ex art. 31-bis r.d. 267/1942 non conclude la procedura fallimentare, né -qualora abbia ad oggetto
l’incapienza dell’attivo fonda la consapevolezza della infondatezza sopravvenuta della pretesa fatta valere (la quale consapevolezza escluderebbe l’indennizzo ex art. 2 co. 2 -quinquies lett. a) l. 89/2001). Ciò che è sopravvenuto nel caso attuale è una mera dichiarazione del curatore che vale rebus sic stantibus, non è sopravvenuta una vicenda relativa alla fattispecie del diritto oggetto del processo presupposto, cui è collegata la consapevolezza ex art. 2 co. 2-quinquies lett. a) l. 89/2001 (così, Cass. 22341/2023). Finché la procedura è pendente, il trascorrere del tempo è da computare come durata del processo ai fini della l. 89/2001.
Il ricorso è rigettato. Le spese sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.800 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, da distrarre in favore dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che si dichiara antistatario .
Così deciso in Roma, il 10/09/2024.