Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3795 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3795  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15021/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende.
-controricorrente-
 avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 20/2022 depositata l’11/1/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.La  RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  ricorso  articolato  in unico  motivo  avverso  il  decreto  n.  20/2022  RAGIONE_SOCIALE  Corte  d’appello  di L’Aquila, pubblicato l’11 gennaio 2022.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380bis .1 c.p.c.
La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’opposizione ex art. 5 -ter l. n. 89 del 2001 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione avanzata dalla medesima società per la durata non ragionevole di un giudizio fallimentare svoltosi dinanzi al Tribunale di Pescara. In tale giudizio, a seguito di dichiarazione di fallimento del 18 novembre 2010, la RAGIONE_SOCIALE si era insinuata al passivo per un credito di € 3.709,66, ammesso in via chirografaria all’udienza del 10 marzo 2011. Il magistrato designato a provvedere sulla domanda di equa riparazione aveva rilevato che l’attivo RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare era stato stimato in € 1.743.460,84, i crediti in prededuzione ammontavano ad € 42.777,12, i crediti assistiti da ipoteca ammontavano ad € 1.730.271,38, i crediti privilegiati ad € 2.335.728,39 ed i crediti chirografari ad oltre dieci milioni. Tanto l’ammissione al passivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che la relazione del curatore fallimentare erano intervenuti prima dello spirare del termine di ragionevole durata di sei anni RAGIONE_SOCIALE procedura. Sia il magistrato designato che il collegio dell’opposizione hanno così affermato che la RAGIONE_SOCIALE, ammessa al passivo in via chirografaria, sin dal momento del deposito RAGIONE_SOCIALE relazione del curatore (12 maggio 2015), avesse preso contezza RAGIONE_SOCIALE impossibilità che il proprio credito potesse essere soddisfatto, dovendosi perciò escludere il diritto all’equa riparazione.
L’unico motivo  del ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 2, comma 2 -sexies , RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001  e  richiama  a  sostegno  precedenti  giurisprudenziali di legittimità e di merito.
5. Il ricorso è fondato.
Alla stregua dell’art. 2, comma 2 -quinquies , lettera a), RAGIONE_SOCIALE legge n. 89  del  2001,  ‘on  è  riconosciuto  alcun  indennizzo:    a)  in  favore RAGIONE_SOCIALE  parte  che  ha  agito  o  resistito  in  giudizio  consapevole  RAGIONE_SOCIALE infondatezza  originaria  o  sopravvenuta  delle  proprie  domande  o difese, anche  fuori  dai  casi  di cui all’articolo  96  del  codice  di procedura civile ‘.
Questa Corte ha tuttavia già più volte precisato che, in tema di equa riparazione, l’ammissione del creditore al passivo fallimentare consente al giudice, una volta accertata l’irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le norme RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva RAGIONE_SOCIALE fondatezza delle ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli organi RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare, senza che rilevi, in senso contrario, l’art. 2, comma 2quinquies , lett. a), RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte consapevole RAGIONE_SOCIALE infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, atteso che la posizione del creditore, insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per l’incapienza dell’attivo, non è assimilabile a quella RAGIONE_SOCIALE parte avente pretese, “ab origine” o per fatti sopravvenuti, infondate (Cass. n. 19555 del 2021; n. 21349 del 2017; n. 16282 del 2022; n. 16753 del 2022; n. 11829 del 2018).
Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame RAGIONE_SOCIALE causa, uniformandosi al richiamato principio e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il  ricorso,  cassa  il  decreto  impugnato  e  rinvia  alla Corte  d’appello  di  L’Aquila,  in  diversa  composizione,  anche  per  la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda sezione