Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33361 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33361 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1310/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso gli Uffici dell’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA, che lo rappresenta e difende ex lege,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso,
-controricorrente-
avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 587/2020 depositato il 15.7./2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
COGNOME NOME il 5.6.2020 chiedeva alla Corte d’Appello di Perugia ex art. 3 della L. n. 89/2001 l’emissione di ingiunzione a carico del RAGIONE_SOCIALE della Giustizia per ottenere l’indennizzo per equa riparazione in relazione all’eccessiva durata di un precedente procedimento, anch’esso per equa riparazione, che era stato seguito da una fase esecutiva (ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma del 6.11.2015) e dal giudizio di ottemperanza finalizzato ad ottenere la nomina di un commissario ad acta per il conseguimento dell’effettivo pagamento della somma assegnata, articolatosi in due gradi (sentenza del TAR Lazio n. 11898/2017 dell’1.12.2017 e sentenza del Consiglio di Stato n. 6879/2019 dell’8.10.2019).
La Corte d’Appello di Perugia con decreto n. 375/2020 del 23.6.2020 liquidava a favore del COGNOME un indennizzo di € 400,00 oltre interessi per la protrazione irragionevole del giudizio presupposto.
Avverso tale decreto proponeva opposizione il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia, contrastato dal COGNOME, lamentando la tardività della domanda di indennizzo rispetto al termine semestrale di decadenza dell’art. 4 della L. n.89/2001, che si riteneva dover decorrere dall’ordinanza di assegnazione del 6.11.2015, o dalla definitiva soddisfazione del credito avvenuta nel marzo 2018.
Con decreto 427/2021 del 15.7.2021 la Corte d’Appello di Perugia rigettava l’opposizione e condannava il RAGIONE_SOCIALE della
Giustizia al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 235,00 oltre accessori.
Avverso tale decreto, non notificato, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato al COGNOME il 12.1.2022, il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia, affidandosi ad un unico motivo, e resiste il COGNOME con controricorso notificato il 14.2.2022.
COGNOME ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 28.11.2023.
Con l’unico motivo il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia, che non ha lamentato il difetto di titolarità dell’obbligazione di indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza, deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3), la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 della L. 24 marzo 2001, n. 89, e dell’art. 6, par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Il ricorrente si duole del mancato accoglimento, da parte della Corte territoriale, dell’eccezione di tardività del ricorso per decadenza ex art. 4 della L. n. 89 del 2001.
Sottolinea il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia che COGNOME NOME, dopo aver già ottenuto il 6.11.2015 un’ordinanza di assegnazione delle somme in sede esecutiva dal Tribunale di Roma, ha poi proposto giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo (TAR e poi Consiglio di Stato), conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6879/2019 dell’8.10.2019, che ha definitivamente ordinato all’Amministrazione di pagare al COGNOME l’indennizzo dovutogli.
Il ricorrente, quindi, argomenta che il termine semestrale previsto dall’art. 4 della L. n. 89 del 2001 si sarebbe dovuto calcolare a decorrere dall’ordinanza di assegnazione del 6.11.2015, con conseguente tardività dell’istanza di equa riparazione depositata dal COGNOME il 5.6.2020, e non a decorrere dalla conclusione del successivo giudizio di ottemperanza davanti al
Consiglio di Stato (8.10.2019), giudizio quest’ultimo che si sarebbe tradotto in un’attività del tutto superflua ai fini della tutela del diritto del COGNOME, dovendosi ritenere che quest’ultimo fosse stato integralmente soddisfatto con l’adozione dell’ordinanza di assegnazione in sede esecutiva del 6.11.2015.
Il ricorso, pertanto, dopo una ricostruzione dell’orientamento progressivamente formatosi in questa Corte in ordine ai rapporti tra procedimento di cognizione e fase esecutiva ai fini dell’applicazione dell’art. 4 della L. n. 89 del 2001, ribadisce la necessità di ancorare il concetto di provvedimento giurisdizionale definitivo che abbia pienamente realizzato l’interesse del creditore, costituente il dies a quo del termine di decadenza in questione (in tal senso Cass. sez. un. 23.7.2019 n. 19884), al primo provvedimento di assegnazione in sede esecutiva ordinaria, deducendo che, diversamente opinando, verrebbe a concedersi alla parte la possibilità di procrastinare indefinitamente il decorso del termine previsto dall’art. 4 della L.n. 89 del 2001, semplicemente attivando in sequenza plurimi -anche se superflui -procedimenti esecutivi o di ottemperanza.
Il primo motivo di ricorso, in conformità al consolidato orientamento assunto da questa sezione sul punto (vedi Cass. ord. 30.8.2023 n. 15775; Cass. ord. 6.6.2023 n. 15775; Cass. ord. 6.6.2023 n. 15771; Cass. 22.11.2022 n. 34288; Cass. 2.1.2023 n.2), deve ritenersi infondato.
Occorre a tal fine prendere a riferimento quanto precisato dalle sezioni unite di questa Corte nelle sentenze n. 19883/2019 e 19884/2019, che, rivedendo il proprio precedente orientamento, hanno affermato che ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso dell’art. 4 della L. n. 89 del 2001, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, convertito nella L. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2018, la fase di cognizione del processo
che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato -debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva, e ciò sebbene nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non vada considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva (quest’ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo).
Nella medesima occasione, è stato altresì affermato, che il giudizio di ottemperanza promosso all’esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell’indennizzo per irragionevole durata del processo deve considerarsi, sul piano funzionale e strutturale, pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all’indennizzo.
La questione che presenta il motivo in esame riguarda la possibilità che il creditore insoddisfatto possa avvalersi in via concorrenziale, e ciò in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, lasciando però immutata la conseguenza in termini di unitarietà tra giudizio di cognizione e successivi rimedi satisfattivi, onde trarre l’ulteriore conseguenza, fatta propria dalla decisione impugnata, secondo cui il termine di decadenza per l’introduzione della domanda di equo indennizzo decorra dalla definizione positiva dell’ultimo dei rimedi intentati al fine di conseguire l’adempimento della prestazione indennitaria dovuta.
Ritiene la Corte che la soluzione cui è pervenuta sul punto la Corte d’Appello di Perugia sia incensurabile, e che la stessa si imponga proprio alla luce dell’esigenza di interpretare le norme in esame in maniera da assicurare il rispetto dei principi sovranazionali, quali riaffermati dalla sentenza della Corte EDU Bozza c. Italia del 14 settembre 2017 (che ha poi determinato il ripensamento delle sezioni unite del 2019), a mente dei quali l’esecuzione costituisce parte integrante del “processo” ai sensi dell’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, affermandosi testualmente che ” il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l’ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti. L’esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l’abbia pronunciata, deve essere dunque considerata come facente parte integrante del processo ai sensi dell’art. 6 “.
In questa prospettiva, può reputarsi che, intrapresa inizialmente la procedura esecutiva dinanzi al giudice ordinario, l’emanazione di un’ordinanza di assegnazione possa avere carattere definitivo, e possa dalla sua emanazione farsi decorrere il termine per l’introduzione della domanda di equo indennizzo, solo nel caso in cui alla pronuncia segua l’effettivo e concreto soddisfacimento della pretesa creditoria.
Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione delle somme non sia seguita l’effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio di ottemperanza (ben potendosi ipotizzare anche una coeva e concorrente proposizione dei due rimedi), senza che il previo esperimento della procedura esecutiva funga da condizione ostativa, dovendosi avere riguardo all’esigenza, reputata
fondamentale dalla Corte EDU, che il creditore riceva concreto ed effettivo soddisfacimento.
In tal caso il termine di decadenza di cui all’art. 4 citato non potrà che decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza (ovvero nel caso di coeva proposizione di entrambi i rimedi, dal momento in cui uno degli stessi sia stato definito con l’effettiva estinzione dell’obbligazione azionata in via esecutiva o in via di ottemperanza).
Si tratta di una conclusione che appare altresì avallata dal tenore letterale delle norme specificamente dettate in materia di esecuzione per obbligazioni scaturenti dall’applicazione della L. n.89 del 2001, art. 5 quinquies , che, oltre a confortare il fatto che in sede esecutiva al creditore è data solo la possibilità di ricorrere al pignoramento mobiliare presso il debitore (e cioè uno dei Ministeri indicati dall’art. 3, comma 2, della stessa legge), non esclude, ma piuttosto sottende (citato art. 5 sexies , commi 7, 8 ed 11), il concorso tra i rimedi dell’esecuzione e dell’ottemperanza.
Dalle norme in questione si evince quindi che -fermo restando il limite alla possibilità di duplicare la pretesa creditoria tramite il ricorso a distinte procedure finalizzate al soddisfacimento del creditore -anche l’esaurimento della procedura esecutiva non impedisce la possibilità di rivolgersi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ove il credito vantato sia ancora privo di soddisfacimento (per la possibilità di cumulare i due rimedi, si veda Cass. sez. un. 7632/1993; Cass. sez. un. 12060/1993, e di recente, in materia di crediti tributari Cass. n. 31856/2021).
Alle medesime conclusioni è peraltro pervenuto anche il giudice amministrativo, che nella sua più autorevole composizione (Consiglio di Stato Adunanza plenaria n. 2/2012), ha ritenuto possibile il successivo esperimento del giudizio di ottemperanza anche nel caso in cui il creditore abbia già ottenuto un’ordinanza di assegnazione non opposta, e quindi divenuta definitiva ex art. 553
c.p.c., essendosi ritenuta estensibile la medesima conclusione anche al diverso caso in cui l’ordinanza di assegnazione sia stata emessa ex art. 530 c.p.c. (così Cons. Stato n. 3539/2019; Cons. Stato n. 3625/2019).
Correttamente, quindi, la decisione gravata ha ritenuto che il termine di cui all’art. 4 decorresse solo dalla definitività della pronuncia emessa dal Consiglio di Stato in sede di ottemperanza n. 6879/2019 depositata l’8.10.2019, e che nella specie la presentazione della domanda del 5.6.2020 fosse rispettosa dello stesso termine, e del resto il ricorso al giudizio di ottemperanza si é reso necessario per ottenere la nomina di un commissario ad acta che provvedesse all’effettivo pagamento della somma assegnata in sede di esecuzione al COGNOME, che altrimenti non avrebbe visto soddisfatto il proprio credito relativo all’indennizzo per irragionevole durata che gli era stato riconosciuto nel giudizio di cognizione ex L.n. 89/2001.
Il ricorso va quindi respinto, con conseguente condanna del RAGIONE_SOCIALE della Giustizia al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, da distrarre in favore dei legali antistatari del COGNOME, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso e condanna il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 700,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore dei legali antistatari del COGNOME, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.11.2023