Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 727 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 727 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26921/2021R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE.
– RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE-
avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 2965/2021, pubblicato in data 13.9.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.11.2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO ha ottenuto ingiunzione ex art. 5 ter L. 89/199 per l’importo di € 2400,00, oltre accessori e spese legali, a titolo di indennizzo per l’irragionevole durata di un processo civile avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali,
Oggetto: riparazione
equa
instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli e conclusosi con pronuncia di questa Corte di legittimità in data 31.8.2020.
L’opposizione è stata definita con parziale riforma del decreto opposto e con liquidazione di € 3960,00 a titolo di indennizzo, olt re alle spese legali, pari ad € 702,00 per la fase monitoria ed € 868,50 per l’opposizione , in applicazione dei valori di cui alla tabella n. 12 allegata al D.M. 55/2014.
La cassazione del decreto è chiesta dall’AVV_NOTAIO con ricorso in tre motivi, illustrati con memoria.
Il Ministero resiste con controricorso.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost..
Sostiene il ricorrente di aver formulato una dettagliata richiesta di liquidazione delle spese processuali, indicando il valore della domanda, chiedendo i valori massimi o medi, specificando le prestazioni e le corrispondenti fasi processuali, come da nota depositata in giudizio, e che il giudice ha riconosciuto un importo onnicomprensivo, senza distinzione per fasi e senza alcuna indicazione dei criteri applicati, con attribuzione di somme notevolmente inferiori a quelle richieste, senza offrire risposta ad alcuna delle istanze avanzate dal ricorrente.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 10, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, L. 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, L. 247/2012 n. 247, 2, comma 1, 4, 5, comma 1, nonché della tabella 12 D.M. 55/2014 n. 55, sostenendo che non era consentito – in considerazione della complessità della materia, dei risultati ottenuti, dei tempi della prestazione, dell’accoglimento integrale de ll’opposizione e della mole dei documenti esaminati,
liquidare somme palesemente irrisorie, lesive del decoro della professione e in deroga ai minimi di legge.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non abbia pronunciato sulla richiesta di maggiorazione di 1/3 del compenso per la manifesta fondatezza dell’opposizione.
2. Il primo motivo è fondato.
Questa Corte ha stabilito che in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ove la domanda venga successivamente accolta anche in seguito ad opposizione ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001, vanno regolate le spese dell’intero giudizio, senza possibilità di una distinta liquidazione per la fase monitoria, attese l’unitarietà del procedimento e la non assimilabilità dell’opposizione al giudizio di appello (Cass. 18200/2015).
Il procedimento ha natura contenziosa, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato, trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. 55/2014.
In ogni caso, specie se il difensore abbia depositato la nota specifica, il giudice deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi a una determinazione globale di tali compensi, senza indicazione delle voci non considerate o ridotte (Cass. 15443/2021; Cass. 1617/2020; Cass. 4871/2018; Cass. 16996/2018; Cass. 8824/2018; Cass. Cass. 18905/2017).
Nel caso in esame, nel liquidare le spese processuali, la Corte di merito si è limitata a richiamare l’art. 12 del D.M. 55/2014, menzionando il solo criterio astratto in base al quale è pervenuta a riconoscere al ricorrente € 735,00 per la fase monitoria ed in €
875,00 per la fase di opposizione, senza indicare le attività e i parametri numerici che abbia inteso prendere in considerazione, tra quelli indicati, tra il minimo e il massimo, nella tabella allegata al D.M. 55/2014.
La pronuncia ha riconosciuto un importo onnicomprensivo, distinguendo le somma liquidate per il monitorio e per l’opposizione, senza alcun riferimento alla diversa distinzione per fasi contemplata dal l’art. 4 del D.M. 55/2014 (oltre che dalla tabella n. 12) e senza dar conto delle ragioni delle riduzioni operate rispetto agli importi elencati dal difensore nella nota specifica.
Non è dato infine comprendere se le somme indicate in dispositivo siano comprensive dell’aumento ex art. 4 D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con modalità telematiche.
In conclusione, è accolto il primo motivo, con assorbimento delle altre censure.
Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda