Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1532 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1532 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Ministro pro -tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, nella cui sede in INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato ex lege ;
-ricorrente –
-contro-
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, nel cui studio in Roma, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-controricorrente –
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia cron. n. 272/2021, pubblicato in data 18 maggio 2021;
R.G.N. 31560NUMERO_DOCUMENTO21
C.C. 16/12/2022
Equa riparazione -Liquidazione compenso
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria depositata nell’interesse RAGIONE_SOCIALE controricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso ritualmente depositato, ai sensi degli artt. 2 e 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, COGNOME NOME adiva la Corte d’appello di Perugia, al fine di vedersi riconoscere l’equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile, parimenti avente ad oggetto l’equa riparazione, incardinato davanti alla Corte d’appello di Perugia in data 8 giugno 2011 e definito in data 10 luglio 2019.
- -Con decreto n. 129/2020, depositato il 7 luglio 2020, il Giudice monocratico designato ingiungeva, al termine RAGIONE_SOCIALE fase monitoria, per il titolo indicato, il pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 800,00, oltre interessi e spese, con distrazione a beneficio dei difensori antistatari.
-Proponeva opposizione avverso tale decreto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il quale deduceva: la violazione del dovere di buona fede, in ragione RAGIONE_SOCIALE proposizione di separate domande di equa riparazione al solo fine di ottenere plurime liquidazioni RAGIONE_SOCIALEe spese di lite; la tardività RAGIONE_SOCIALE domanda per superamento del termine semestrale di decadenza, che avrebbe dovuto decorrere dalla definitività RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione in fase esecutiva; l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione per difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alla fase RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza; l’errato computo RAGIONE_SOCIALE durata del procedimento e RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, anche i n ragione RAGIONE_SOCIALE‘omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE complessità del procedimento; l’abuso dei poteri processuali da cui era derivato l’ingiustificato allungamento dei tempi; l’errata quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
La Corte d’appello di Perugia, in composizione colle giale, con il decreto di cui in epigrafe, rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava il provvedimento monocratico opposto.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE decisione, la Corte territoriale evidenziava che la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe varie fasi del giudizio effettuata dal Giudice monocratico era corretta, così come corretta era la quantificazione RAGIONE_SOCIALE durata irragionevole ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, tenuto conto sia del procedimento di cognizione svolto davanti alla Corte d’appello di Perugia, sia del giudizio di legittimità, sia RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva davanti al giudice ordinario, sia del giudizio di ottemperanza svoltosi davanti al Tar Lazio e al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -conclusosi con sentenza n. 4884/2019, depositata il 10 luglio 2019 -, in ragione RAGIONE_SOCIALE persistenza RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione debitrice.
In conseguenza, rilevava che il termine semestrale di decadenza avrebbe dovuto decorrere dalla definizione del procedimento di ottemperanza davanti al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la cui instaurazione s i era resa necessaria alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘insolvenza persistita al provvedimento di assegnazione pronunciato dal Tribunale.
Esponeva, ancora, che ricorreva la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, attesa l’unitarietà RAGIONE_SOCIALEe fasi di
svolgimento del procedimento gli equa riparazione, sia con riferimento alla cognizione, sia con riguardo all’esecuzione e all’ottemperanza.
Quanto alla denunciata frammentazione dei ricorsi, osservava che ciascun provvedimento, da collegarsi al giudizio presupposto, aveva la sua singolarità, in rapporto alla distinta procedura esecutiva introdotta in via autonoma, sicché doveva essere esclusa l’identità oggettiva RAGIONE_SOCIALEe rispettive posizioni, così come sussisteva una differenziazione soggettiva, essendo l’identità degli interessi venuta meno a seguito RAGIONE_SOCIALE prima fase di cognizione.
-
-Avverso il decreto d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Ha proposto controricorso l’intimata COGNOME NOME.
-
-La controricorrente ha presentato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- -Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89 e del l’art. 6, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, per avere la Corte di merito escluso la tardività RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione, nonostante l’espressa eccezione sollevata sul punto.
Secondo il RAGIONE_SOCIALE, il termine semestrale di decadenza, decorrente dalla decisione definitiva, sarebbe maturato al tempo del deposito degli atti introduttivi RAGIONE_SOCIALE‘azione di equa riparazione, dovendo computarsi dal deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione non opposta, che aveva chiuso la fase esecutiva e soddisfatto
pienamente l’interesse processuale del creditore, e non già dalla successiva sentenza resa in sede di ottemperanza.
A dire del ricorrente, una volta ottenuta l’ordinanza di assegnazione RAGIONE_SOCIALEe somme, già direttamente pignorate, presenti nei capitoli di contabilità speciale, il creditore non avrebbe potuto conseguire alcuna utilità ulteriore dal sistema processuale a mezzo di un giudizio di ottemperanza, ma semplicemente ottenere la duplicazione di un ordine di pagamento già emesso e addirittura assistito dal vincolo del pignoramento mobiliare, così aprendo la strada a fenomeni di abuso del processo.
In questa logica, non avrebbe dovuto condividersi l’orientamento fatto proprio dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, secondo cui il procedimento di esecuzione civile e il procedimento di ottemperanza non sarebbero alternativi ma concorrenziali rispetto ad un decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, in quanto il secondo sarebbe comunque idoneo ad attribuire alla parte un’utilità ulteriore rispetto al già ottenuto pignoramento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute a titolo di equa riparazione.
1.1. -La censura è infondata.
L’impugnato decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia ha, infatti, rigettato, sul punto, l’opposizione spiegata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in materia di equa riparazione contro il decreto del Giudice monocratico, che aveva riconosciuto alla parte privata l’indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio ‘Pinto’ presupposto, negando la decadenza per decorso del termine semestrale.
In particolare, il giudizio presupposto si era svolto sia nella fase di cognizione, sia nella fase di esecuzione. Quest’ultima si
era snodata nella proposizione, prima, di un pignoramento presso terzi in sede civile, definito con l’emissione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione, e successivamente, in mancanza di adempimento ( recte RAGIONE_SOCIALE produzione RAGIONE_SOCIALE‘effetto satisfattivo), di un giudizio di ottemperanza (definito con la sentenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 4884/2019).
Lo stesso ricorrente riconosce, nell’articolare la doglianza, che l’ist ante non ha ricevuto le somme pignorate e assegnate, rimaste accantonate in apposito capitolo di contabilità speciale. Per l’effetto, è stata intrapresa la via del giudizio di ottemperanza, volto ad ottenere, attraverso la nomina di un commissario ad acta , l’effettiva distribuzione RAGIONE_SOCIALEe somme accantonate. E non già privo a priori di alcuna utilità integrativa, come affermato dal RAGIONE_SOCIALE.
Ora, questa Corte ha affermato che il giudizio di ottemperanza promosso contro lo RAGIONE_SOCIALE-debitore per ottenere il pagam ento RAGIONE_SOCIALE‘equo indennizzo è equiparabile, sul piano funzionale e strutturale, al procedimento esecutivo, dovendosi considerare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all’indennizzo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19883 del 23/07/2019; così anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18577 del 09/06/2022). Ne consegue che, in assenza di adempimento, la semplice emissione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione in sede civile non può dirsi satisfattiva del credito RAGIONE_SOCIALE‘avente diritto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33764 del 16/11/2022).
Pertanto, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘unitarietà RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione e RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva, la domanda di equa riparazione presentata entro il termine semestrale dalla definizione del giudizio di
ottemperanza risultava tempestiva (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21755 del 29/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 17453 del 20/08/2020).
- -Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge 24 m arzo 2001, n. 89, per avere la Corte distrettuale negato la carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza.
Ad avviso del RAGIONE_SOCIALE, questi non poteva ritenersi il titolare del rapporto relativamente alla durata del giudizio di ottemperanza, dovendosi rintracciare il legittimato passivo nel RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE differenza tra il diritto alla ragionevole durata del processo e il diritto all’esecuzi one RAGIONE_SOCIALEe decisioni interne esecutive.
A fronte di tale eccezione di carenza di legittimazione passiva, la Corte d’appello avrebbe disatteso il rilievo, senza motivare alcunché sul punto.
2.1. -La critica è fondata.
E ciò dando continuità alla propria giurisprudenza, che ha già affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi, deve convenire in giudizio sia il RAGIONE_SOCIALE sia la RAGIONE_SOCIALE (oggi il MEF), non potendo valere la regola RAGIONE_SOCIALE
prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto ad un altro.
Sul punto, la memoria illustrativa depositata nell’interesse RAGIONE_SOCIALE controricorrente non si confronta con la specifica questione RAGIONE_SOCIALE carenza di legittimazione passiva, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘apertura di un giudizio amministrativo, qual è il giudizio di ottemperanza.
In tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l’importo gravante su ognuna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l’eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33764 del 16/11/2022; Sez. 1, Sentenza n. 15603 del 07/07/2006; contra Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 34288 del 22/11/2022).
Nella specie, peraltro, la questione in punto di titolarità passiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione indennitaria, n on interamente ascrivibile al RAGIONE_SOCIALE ricorrente, aveva costituito specifico motivo di opposizione ed era stata, quindi, portata all’attenzione del Giudice nel primo atto difensivo successivo alla notifica del ricorso e del decreto opposto.
Per l’effetto , in tale fattispecie, può farsi applicazione RAGIONE_SOCIALE regola posta dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260/1958, a mente del quale ‘l’errore di identificazione RAGIONE_SOCIALE persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella
prima udienza, con la contemporanea indicazione RAGIONE_SOCIALE persona alla quale l’atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l’atto deve essere rinnovato. L’eccezione rimette in termini la parte’.
Pertanto, l’erronea evocazione in giudizio di un RAGIONE_SOCIALE al posto di un altro comporta che il giudice -a pena di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e conseguente rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al primo giudice -fissi un termine per il rinnovo RAGIONE_SOCIALE notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE l. n. 260/1958, purché l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l’atto avrebbe dovuto essere notificato (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 15219 del 12/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021).
Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001, è stato poi affermato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8049 del 21/03/2019) che l’art. 4 RAGIONE_SOCIALE l. n. 260/1958 deve ritenersi applicabile anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Nond imeno, in forza del principio RAGIONE_SOCIALE‘effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo RAGIONE_SOCIALE rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di ‘stabilizzazione’ nei confronti del reale destinatario, in funzione RAGIONE_SOCIALE comune difesa, degli effetti di un atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile un ricorso notificato al RAGIONE_SOCIALE, senza disporre la
rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, amministrazione che, invece, avrebbe dovuto essere parte del giudizio).
Ora, detti principi possono estendersi anche all’ipotesi in esame, in cui l’e ccezione sia volta a contestare non integralmente la titolarità RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione dedotta in giudizio, ma solo il parziale difetto di titolarità, imponendosi anche in tal caso l’estensione del contraddittorio, a fronte RAGIONE_SOCIALE tempestiva deduzione con l’indi cazione del soggetto ritenuto, invece, passivamente legittimato.
Sicché anche in detta evenienza deve pervenirsi alla cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione gravata, per non avere provveduto la Corte di merito a disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica nei confronti de l RAGIONE_SOCIALE, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento.
- -Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata in ordine allo scomputo RAGIONE_SOCIALE durata del giudizio di cognizione derivante dalla parcellizzazione del credito e del giudizio di ottemperanza, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘abuso dei poteri processuali.
3.1. -La doglianza è infondata.
Infatti, la sentenza impugnata si è espressamente pronunciata sul punto.
In specie, ha affermato che non sussiste l’abuso del processo in ragione RAGIONE_SOCIALE denunciata frammentazione dei ricorsi. E tanto perché ciascun provvedimento, da collegarsi al giudizio presupposto, aveva la sua singolarità, in rapporto alla distinta procedura esecutiva introdotta in via autonoma, sicché doveva essere esclusa l’identità oggettiva RAGIONE_SOCIALEe rispettive posizioni, così come sussisteva una differenziazione soggettiva, essendo l’identità degli interessi venuta meno a seguito RAGIONE_SOCIALE prima fa se di cognizione.
-Alle considerazioni innanzi espresse consegue l’accoglimento del secondo motivo e il rigetto dei rimanenti motivi del ricorso.
Il decreto impugnato va cassato, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composi zione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo, rigetta il primo e il terzo motivo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione civile, in data 16 dicembre 2022.
Il Presidente
NOME COGNOME