Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1397 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1397 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11356/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO POTENZA n. 203/2020 depositata il 22/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato, la Corte di Appello di Potenza ha rigettato l’opposizione avverso il precedente provvedimento dello stesso ufficio, c on cui era stato denegato l’indennizzo per irragionevole durata del processo invocato da RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE, in relazione ad un procedimento fallimentare ancora in corso, all’atto della decisione, che si era protratto per la durata di complessivi 13 anni. Secondo la Corte di Appello, poiché ai sensi dell’art. 2 bis, comma 3, della legge n. 89 del 2001, l’indennizzo non può superare il valore della causa, nulla spetterebbe alla società istante, la quale non aveva ricevuto alcun riparto in sede fallimentare.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il Relatore ha formulato, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., la seguente proposta:
‘ ACCOGLIMENTO del ricorso.
Con il decreto impugnato, la Corte di Appello di Potenza ha rigettato l’opposizione avverso il precedente provvedimento dello stesso ufficio, con cui era stato denegato l’ indennizzo per irragionevole durata del processo invocato da RAGIONE_SOCIALE, in relazione ad un procedimento fallimentare ancora in corso, all’atto della decisione, che si era protratto per la durata di complessivi 13 anni. Secondo la Corte di Appello, poiché ai sensi dell’art. 2 bis, comma 3, della legge n. 89 del 2001, l’indennizzo non può superare il valore della causa, nulla spetterebbe alla società istante, la quale non aveva ricevuto alcun riparto in sede fallimentare.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Con l’unico motivo, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2 bis, comma 3, della legge n. 89 del 2001, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato l’indennizzo, sulla base della scorretta individuazione del valore della causa presupposta nella somma derivante dal riparto, anziché in quella ammessa al passivo della massa fallimentare.
La censura è fondata. Deve, in proposito, darsi continuità al
principio secondo cui ‘ In tema di equa riparazione, nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all’esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso, a nulla rilevando, almeno a tal fine, la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto’ (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25181 del 17/09/2021, Rv. 662165; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10176 del 27/04/2018, non massimata). Il principio indicato è coerente con quello affermato in relazione al giudizio di esecuzione: ‘ In tema di equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo di esecuzione, il valore della causa va identificato, in analogia con il disposto dell’art. 17 c.p.c., con quello del credito azionato con l’atto di pignoram ento’ (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24362 del 04/10/2018, Rv. 650649) ‘.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Potenza, in differente composizione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le pese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Potenza, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta