Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1197 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1197 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
R.G.N. 17168/21
C.C. 15/11/2022
ORDINANZA
Equa riparazione -Conteggio fase di cognizione e di esecuzione sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17168NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in Roma, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Ministro pro -tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, nella cui sede in INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato ex lege ;
-resistente – avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia cron. n. 8/2021, pubblicato il 7 gennaio 2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso depositato il 22 dicembre 2014, ai sensi degli artt. 2 e 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, NOME adiva la Corte d’appello di Perugia, al fine di vedersi riconoscere l’equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del giudizio pres upposto, a sua volta di equa riparazione, con l’annessa successiva procedura di ottemperanza, incardinato davanti alla Corte d’appello di Roma per la durata irragionevole di un giudizio svolto davanti al Tribunale di Benevento -con ricorso depositato il 29 aprile 2008 e definito con decreto pubblicato il 16 marzo 2012 di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo richiesto, cui era seguito giudizio di ottemperanza -diretto a conseguire l’utilità illegittimamente negata dall’Amministrazione soccombente -instaurato davanti al Tar Lazio con ricorso notificato il 19 luglio 2013 e concluso con sentenza di accoglimento e nomina del commissario ad acta depositata il 13 maggio 2014.
2. -Con decreto del Giudice monocratico cron. n. 28/2015, depositato il 23 gennaio 2015, l’ istanza era respinta, sul presupposto che il giudizio di merito e il giudizio di ottemperanza avrebbero dovuto essere considerati separatamente, sicché la pretesa sarebbe stata inammissibile con riferimento al giudizio di merito -in quanto la richiesta sarebbe stata tardiva -mentre sarebbe stata infondata con riferimento al giudizio di ottemperanza -in quanto non sarebbe stato ravvisabile alcun ritardo -.
Avverso il predetto decreto monocratico era spiegata opposizione, con ricorso depositato il 19 febbraio 2015.
Decidendo sull’opposizione, la Corte territoriale adita, con decreto cron. n. 48/2016, depositato il 20 gennaio 2016,
respingeva l’opposizione e confermava il rigetto del ricorso, ritenendo che solo il procedimento di esecuzione forzata potesse essere valutato unitariamente rispetto al giudizio di cognizione e non già il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
-Avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello l’ NOME proponeva ricorso in cassazione.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 19885/2019, depositata il 23 luglio 2019, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, statuiva: che la fase di cognizione del processo che avesse accertato il diritto all’indennizzo a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -debitore doveva essere considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva, eventualmente intrapresa nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza la necessità che essa venisse iniziata nel termine di sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva; che, nel computo RAGIONE_SOCIALE durata RAGIONE_SOCIALE cognizione e d ell’ esecuzione, non doveva essere considerato come tempo del processo quello intercorso tra la definitività RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione e l’inizio RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva; che il giudizio di ottemperanza, promosso all’esito RAGIONE_SOCIALE decisione di condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo , doveva ritenersi, sul piano funzionale e strutturale, pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, dovendosi perciò considerare unitariamente rispetto al giudizio che avesse riconosciuto il diritto all’indennizzo. Pertanto, rinviava per la pronuncia nel merito ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia.
4. -Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2019, NOME NOME riassumeva il giudizio e chiedeva il riconoscimento di un indennizzo, per la durata irragionevole del processo presupposto di 4 anni e 6 mesi, di euro 7.500,00 ovvero per una somma non inferiore ad euro 5.000,00.
5. -La Corte di merito, decidendo sul ricorso in riassunzione, con il decreto di cui in epigrafe, accoglieva parzialmente la domanda di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per durata irragionevole del processo presupposto e, per l’effetto, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiv a del RAGIONE_SOCIALE, condannava il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE somma complessiva di euro 875,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data RAGIONE_SOCIALE domanda al saldo. Compensava per metà le spese del procedimento introduttivo, quelle del successivo giudizio di legittimità e quelle del giudizio di rinvio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Al riguardo, la Corte di rinvio rilevava, per quanto interessa in questa sede: a ) che il giudizio di equa riparazione era stato promosso il 29 aprile 2008 avanti alla Corte d’appello di Roma e definito con decreto del 16 marzo 2012, cui aveva fatto seguito il giudizio di ottemperanza proposto con ricorso notificato il 19 luglio 2013 e definito con pronuncia del Tar Lazio del 13 maggio 2014; b ) che, valutata unitariamente la fase di cognizione e quella esecutiva, il giudizio presupposto aveva, dunque, avuto una durata di sei anni; c ) che in detto computo non doveva essere considerato il tempo del processo intercorso tra la definitività RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione e l’inizio RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva; d ) che doveva
essere altresì dedotto il termine dilatorio di 6 mesi e 5 giorni, entro il quale la pubblica amministrazione era tenuta ad adempiere; e ) che doveva essere altresì scomputata la durata ragionevole del processo, pari -per i giudizi di equa riparazione -ad un anno per ciascun grado di giudizio; f ) che, pertanto, detratto il periodo complessivo di 1 anno, sei mesi e 5 giorni nonché il segmento temporale non ascrivibile a inerzia RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, tra il 16 marzo 2012 data di pubblicazione del decreto di accoglimento -e il 22 dicembre 2014 -data del ricorso per ottemperanza davanti al Tar Lazio -, si sarebbe pervenuti, al netto RAGIONE_SOCIALEe detrazioni, ad una protrazione ingiustificata di 1 anno e 9 mesi; g ) che, nel caso di specie, per le caratteristiche del giudizio e in particolare per l’assenza di complessità RAGIONE_SOCIALE materia, il criterio di euro 500,00 per anno costituiva un adeguato indennizzo per la violazione RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo; h ) che, per l’effetto, doveva essere riconosciuto un indennizzo pari a euro 875,00; i ) che il mutamento giurisprudenziale di cui alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite n. 19885/2019 g iustificava, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione per un mezzo RAGIONE_SOCIALEe spese relative al giudizio principale, al giudizio di legittimità e al giudizio di rinvio.
6. -Avverso il decreto d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, NOME NOME. Si è costituito senza notificare controricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente si rileva che la questione RAGIONE_SOCIALE legittimazione del RAGIONE_SOCIALE non è stata devoluta a ll’esame RAGIONE_SOCIALE Corte .
-Tanto premesso, con il primo motivo dedotto il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e contestualmente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2bis , e 2bis RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALE CEDU, per avere la Corte di rinvio ritenuto che la protrazione ingiustificata del giudizio presupposto fosse di 1 anno e 9 mesi, conseguentemente liquidando, in favore del ricorrente, a titolo di equo indenn izzo, l’importo di euro 875,00.
Sostiene l’istante che, all’esito RAGIONE_SOCIALE detrazione del tempo del processo intercorso tra la definitività RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione e l’inizio RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva, il giudizio presupposto unitariamente considerato avrebbe avuto una durata complessiva, al netto dei periodi di inerzia non addebitabili alla pubblica amministrazione, pari a 4 anni e 9 mesi, dal 29 aprile 2008 al 16 marzo 2012 e dal 19 luglio 2013 al 13 maggio 2014, cosicché -considerato l’arco temporale rientrante nella durata ragionevole, fissato in un anno per ciascun grado del giudizio di merito e in sei mesi per la fase esecutiva -la durata eccedente il termine ragionevole del processo presupposto sarebbe stata pari a 3 anni e 3 mesi.
2.1. -Il motivo è fondato.
Infatti, in base agli stessi dati considerati dal decreto impugnato, è incongrua la conclusione cui esso perviene in ordine al computo RAGIONE_SOCIALE protrazione ingiustificata di 1 anno e 9 mesi del
giudizio presupposto, comprensivo RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione e RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva, attivata con il giudizio di ottemperanza davanti al Tar.
In specie, la Corte di merito muove dalla premessa che il giudizio presupposto nella fase di cognizione ha avuto inizio il 29 aprile 2008 e si è concluso il 16 marzo 2012 mentre nella fase attuativa ha avuto avvio il 19 luglio 2013 e si è concluso il 13 maggio 2014. Per l’effetto, conclude nel senso che la durata complessiva del giudizio di merito, comprensivo RAGIONE_SOCIALE fase cognitiva e di quella esecutiva, si è protratta per sei anni.
All’esito di tali rilievi sul ‘tempo del processo’ la Corte d’appello giunge alla corretta osservazione secondo cui dal richiamato periodo vanno detratti il tempo estraneo al processo, intercorso tra la definizione RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione e l’inizio RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva, nonché i tempi di durata ragionevole del processo, di 1 anno per la fase di cognizione e di 6 mesi e 5 giorni per la fase esecutiva.
Senonché, a fronte di queste pertinenti osservazioni in fatto e in diritto, al termine del ragionamento esposto, incomprensibilmente e indebitamente il decreto impugnato, anziché computare il tempo di inerzia non imputabile all’Amministrazione nel segmento temporale che va dal 16 marzo 2012 sino al 19 luglio 2013, fa riferimento alla data del ricorso per ottemperanza davanti al Tar Lazio del 22 dicembre 2014, attestazione temporale, quest’ultima, del tutto incongrua, in quanto non confacente alle risultanze processuali in atti e richiamate nella stessa premessa del decreto.
In conseguenza, alla stregua di questo errore valutativo nelle detrazioni, si perviene alla citata ingiustificata riduzione del tempo del processo meritevole di tutela indennitaria nella misura di 1 anno e 9 mesi, anziché di 3 anni e 3 mesi.
3. -Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e contestualmente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicaz ione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 -bis RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, anche in combinato disposto con l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sulla legge in RAGIONE_SOCIALE, per avere la Corte distrettuale ritenuto equa la determinazione nella misura di euro 500,00 RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto per ciascun a nno eccedente la durata ragionevole del processo presupposto.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘istante, avuto riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo secondo il testo vigente ratione temporis -ossia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 -bis RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, come riformato dall’art. 55 del d.l. n. 83/2012 -, il Giudice avrebbe potuto liquidare l’indennizzo in una somma non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 1.500,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente il termine di ragionevole durata del proces so, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE‘esito del processo nel quale si era verificata la violazione, del comportamento del giudice e RAGIONE_SOCIALE parte, RAGIONE_SOCIALE natura degli interessi coinvolti, del valore e RAGIONE_SOCIALE rilevanza RAGIONE_SOCIALE causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte.
Senonché, obietta il ricorrente che la valutazione in concreto non sarebbe avvenuta secondo il prudente apprezzamento del
Giudice, in base ai parametri di valutazione elencati ai fini di orientare il quantum RAGIONE_SOCIALE liquidazione equita tiva RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, non avendo dato conto di quali fossero stati i parametri maggiormente significativi applicati, nel caso specifico, tra quelli indicati dalla norma.
3.1. -La doglianza è infondata.
E tanto perché, nel determinare il quantum del danno non patrimoniale conseguito alla durata irragionevole del processo, per ciascun anno, nella misura corrispondente al minimo di euro 500,00, la Corte territoriale ha dato conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni che l’hanno indotta a fissare il parametro RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo quantificabile nella misura minima prevista, avendo appunto tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe circostanze e, in particolare, facendo riferimento alla assenza di complessità RAGIONE_SOCIALE materia.
Siffatto riferimento soddisfa i canoni che devono orientare la liquidazione equitativa.
Inf atti, in tema di equa riparazione, l’art. 2 -bis RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001 (anche nella formulazione, applicabile ratione temporis , derivante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83/2012), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per l’irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito -sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. -la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il quantum RAGIONE_SOCIALE liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 -bis citato, che
appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3157 del 01/02/2019; Sez. 6-2, Sentenza n. 14974 del 16/07/2015; Sez. 6-1, Sentenza n. 3934 del 18/02/2013).
Ora, rispetto a tale valutazione -ancorata ad un preciso indice di riferimento -, il ricorrente non ha offerto elementi idonei a scalfire il relativo rilievo, né ha addotto elementi fattuali -in tesi omessi dalla Corte distrettuale -di tale portata da inficiare la quantificazione effettuata.
4. -Con il terzo mo tivo il ricorrente contesta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte territoriale compensato per metà le spese dei tre gradi di giudizio, richiamando il mutamento giurisprudenziale di cui alla sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite n. 19885/2019.
Deduce il ricorrente che l’affermazione RAGIONE_SOCIALE natura unitaria del giudizio di cognizione, relativo alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per durata non ragionevole del processo, e RAGIONE_SOCIALE successiva fase esecutiva, volta all’effettiva corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto allo scopo di soddisfare il diritto già accertato, sarebbe stata rinvenibile in numerosi precedenti, tanto RAGIONE_SOCIALE Corte Edu, quanto del giudice nazionale.
4.1. -La censura è a ssorbita dall’accoglimento del primo motivo, in quanto essa è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dalla cassazione del decreto impugnato, che avverrà con decisione nel merito, non richiedendosi ulteriori accertamenti in fatto.
5. -In definitiva, il primo motivo deve essere accolto, il secondo deve essere disatteso e il terzo va dichiarato assorbito.
La pronuncia impugnata deve dunque essere cassata e, come già detto, la causa va decisa nel merito.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia deve essere perciò condannato, per la durata irragionevole del giudizio presupposto, ivi compresa la fase relativa al giudizio di ottemperanza, pari a 3 anni e 3 mesi, al pagamento, in favore di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 1.500,00 (in ragione RAGIONE_SOCIALE quantificazione, nella misura di euro 500,00 per anno o per periodi ultrasemestrali, RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo dovuto), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
5.1. -Quanto alla statuizione sulle spese si dispone la compensazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, secondo comma, c.p.c., in ordine al giudizio principale e al primo giudizio di legittimità.
Infatti, ricorrono le condizioni prescritte dall’art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘intervento dirimente RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite con la sentenza n. 19885/2019 (ossia la condizione del mutamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità rispetto alle questioni dirimenti).
Ciò trova conferma nello stesso tenore RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza interlocutoria n. 808/2019, che invitava il Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte a rimettere alle Sezioni Unite le seguenti questioni di massima di particolare importanza:
‘Dicano le Sezioni Unite, alla luce, da un lato, RAGIONE_SOCIALE menzionata sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite n. 9142/2016 e, dall’altro, RAGIONE_SOCIALE richiamata giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU e RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, se, nel caso in cui l’indennizzo sia stato
riconosciuto per la prima volta con la pronuncia emessa in sede di legittimità (ex art. 384, secondo comma, c.p.c.):
a ) si debba superare la concezione autonoma RAGIONE_SOCIALEe due ‘fasi’, prescindendo, ai fini RAGIONE_SOCIALE continuità tra le stesse, da una instaurazione tempestiva RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva (ferma restando, poi, la necessit à che la procedura ex lege Pinto venga attivata a pena di decadenza, dalla parte privata, entro sei mesi dalla definizione di quella espropriativa);
b ) il giudizio di ottemperanza sia assimilabile, ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione unitaria RAGIONE_SOCIALE fase cognitoria e di quella esecutiva, al procedimento di esecuzione forzata’.
Pertanto, contrariamente all’assunto del ricorrente, prima RAGIONE_SOCIALE‘arresto RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, sussisteva un dibattitto sulla possibilità di valutare unitariamente la fase di cognizione e la fase esecutiva, anche ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di avvio del procedimento di equa riparazione, e soprattutto non era stato chiarito se la valutazione unitaria con la fase esecutiva si riferisse anche al giudizio di ottemperanza intrapreso davanti al Tar.
5.2. -Per converso, le spese del giudizio di rinvio e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo -quanto al valore RAGIONE_SOCIALE causa e, conseguentemente, allo scaglione da applicare – al disputatum , ossia al valore differenziale tra quanto spettante a titolo di indennizzo per durata irragionevole del giudizio presupposto (€. 1.500,00) e quanto riconosciuto nel giudizio di rinvio (875,00). Con distrazione a beneficio del difensore anticipatario, che ne ha fatto istanza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia al pagamento, in favore di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 1.500,00, a titolo di indennizzo per irragionevole durata del processo presupposto, oltre interessi legali dalla proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale sino al soddisfo.
Compensa le spese del giudizio di equa riparazione e quelle del primario giudizio di legittimità.
Condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia alla refusione, in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di rinvio, che liquida in complessivi euro 327,00, di cui euro 27,00 per esborsi, e del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda