Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28672 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28672 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 2020/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difeso dalla RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
contro il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Ancona n. 284/2020 depositato il 17/11/2020.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 21/09/2023.
Fatti di causa
Presupposto è il processo di fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarato nel 2000 e chiuso l’11/12/2017. Nella fase ingiuntiva del processo di equa riparazione, instaurato il 10/5/2019 da NOME COGNOME, veniva liquidato un indennizzo di € 4.400. È stata rigettata l’opposizione con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva fatto valere la tardività RAGIONE_SOCIALE
domanda introduttiva, che avrebbe dovuto essere depositata, secondo la tesi dell’Amministrazione ricorrente, entro l’11/1/2019 (data risultante dalla somma tra il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. calcolato nella durata semestrale, il termine semestrale ex art. 4 l. 89/2001 e la sospensione dei termini nel periodo feriale).
Ricorre in cassazione il RAGIONE_SOCIALE.
Resiste il privato con controricorso, illustrato da memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
L’unico motivo di ricorso censura che, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE definitività del processo presupposto e quindi RAGIONE_SOCIALE tempestività RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione, il termine lungo d’impugnazione sia stato calcolato nella sua durata annuale, anziché semestrale.
Il controricorrente difende il provvedimento invocando il mutamento di indirizzo giurisprudenziale posto a sostegno del ricorso.
Il ricorso è da dichiarare inammissibile ex art. 360bis n. 1 c.p.c.
L’art. 58 co. 1 l. 69/2009 sottopone il dimezzamento del termine lungo annuale ex art. 327 co. 1 c.p.c. alla regola generale RAGIONE_SOCIALE applicabilità ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE stessa legge (cioè, dopo il 4/7/2009).
Il procedimento fallimentare è da considerarsi instaurato alla data di dichiarazione del fallimento (nel caso di specie anteriore al 4/7/2009). Nella fattispecie è stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, per cui quest’ultimo diviene definitivo solo decorso il termine lungo ex art. 327 co 1 c.p.c. calcolato in un anno dalla pubblicazione. Si dà così continuità all’indirizzo espresso, tra le altre, da Cass. 28496/2020, ove si dichiara espressamente di non condividere il precedente di Cass. 3824/2019, la quale aveva calcolato la pendenza del processo dalla data di instaurazione del procedimento camerale di reclamo (instaurato successivamente al 4/7/2009), sulla
considerazione ormai superata che il reclamo fosse un subprocedimento camerale autonomo rispetto alla procedura fallimentare nel suo complesso. Nello stesso senso di Cass. 28496/2020, cfr. tra le altre Cass. 17387/2022 e 8088/2019.
Il ricorso è dunque inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che liquida in € 1.500,00 oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21/09/2023.