Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1318 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1318 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2011-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 15/07/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME proponeva ricorso al fine di ottenere l’indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare svoltasi dinanzi il Tribunale di Lagonegro, esponendo di essersi insinuata al passivo RAGIONE_SOCIALE procedura per crediti di lavoro e TFR con domanda del 26.10.1995. Il credito era stato ammesso per la somma complessiva di lire 22.096.556 (pari ad euro 11.412,92), ed era stato parzialmente soddisfatto in sede di riparto per euro 1.702,40, pari al 33,58%, detratto quanto medio tempore percepito dalla COGNOME tramite l’intervento del fondo di garanzia gestito dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice monocratico presso la Corte d’Appello di Potenza, accertata la durata irragionevole del giudizio presupposto di anni diciotto, rilevava che l’indennizzo avrebbe dovuto, in astratto, essere determinato in complessivi euro 7.200,00 (pari ad euro 400,00 per ogni anno eccedente la ragionevole durata); limitava però, in applicazione dell’art. 2, comma 3, legge n. 89 del 2001, l’importo dell’equa riparazione sino alla concorrenza del diritto accertato in sede concorsuale, identificandolo con la somma ottenuta dalla COGNOME in sede di riparto, ed ingiungeva pertanto al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di pagare alla ricorr ente l’importo di euro 1.702,40, oltre spese di lite.
COGNOME NOME proponeva opposizione ai sensi dell’art. 5-ter legge n. 89 del 2001, lamentando che il credito accertato nel giudizio presupposto avrebbe dovuto essere identificato con l’importo am messo al passivo fallimentare, e non con la somma percepita in sede di riparto finale.
Il RAGIONE_SOCIALE resisteva, concludendo per il rigetto dell’opposizione.
La Corte d’Appello di Potenza, con decreto n. 487/2021, respingeva l’opposizione e, sul presupposto dell’unicità RAGIONE_SOCIALE fase
monitoria e di quella di opposizione, condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE COGNOME dell’importo di euro 1.702,40 oltre spese di procedura, liquidate in complessivi euro 915,00.
Per la cassazione di detta decisione propone ricorso il RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un solo motivo.
Resiste con controricorso COGNOME NOME, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la se guente proposta ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.: ‘PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.
ACCOGLIMENTO del ricorso incidentale, con assorbimento del ricorso principale.
COGNOME NOME proponeva ricorso al fine di ottenere l ‘indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare svoltasi dinanzi il Tribunale di Lagonegro, esponendo di essersi insinuata al passivo RAGIONE_SOCIALE procedura per crediti di lavoro e TFR con domanda del 26.10.1995. Il credito era stato ammesso per la somma complessiva di lire 22.096.556 (pari ad euro 11.412,92), ed era stato parzialmente soddisfatto in sede di riparto per euro 1.702,40, pari al 33,58%, detratto quanto medio tempore percepito dalla COGNOME tramite l’intervento del fondo di garanzia gestito dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice monocratico presso la Corte d’Appello di Potenza, accertata la durata irragionevole del giudizio presupposto di anni diciotto, rilevava che l’indennizzo avrebbe dovuto, in astratto, essere determinato in complessivi euro 7.200,00 (pari ad euro 400,00 per ogni anno eccedente la ragionevole durata); limitava però, in applicazione dell’art. 2, comma 3, legge n. 89 del 2001, l’importo dell’equa riparazione sino alla concorrenza del diritto accertato in sede concorsuale, identificandolo con la somma ottenuta dalla COGNOME in sede di riparto, ed ingiungeva pertanto al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di pagare alla ricorrente l’importo di euro 1.702,40, oltre spese di lite.
COGNOME NOME proponeva opposizione ai sensi dell’art.
5-ter legge n. 89 del 2001, lamentando che il credito accertato nel giudizio presupposto avrebbe dovuto essere identificato con l’importo ammesso al passivo fallimentare, e non con la somma percepita in sede di riparto finale.
Il RAGIONE_SOCIALE resisteva, concludendo per il rigetto dell’opposizione.
La Corte d’Appello di Potenza, con decreto n. 487/2021, respingeva l’opposizione e, sul presupposto dell’unicità RAGIONE_SOCIALE fase monitoria e di quella di opposizione, condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favo re RAGIONE_SOCIALE COGNOME dell’importo di euro 1.702,40 oltre spese di procedura, liquidate in complessivi euro 915,00.
Per la cassazione di detta decisione propone ricorso il RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un solo motivo.
Resiste con controricorso COGNOME NOME, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi.
Con l’unico motivo del ricorso principale , il RAGIONE_SOCIALE censura la statuizione RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello sulla liquidazione delle spese, poiché l’opposizione RAGIONE_SOCIALE parte privata, integralmente respinta, aveva natura pretensiva, sicché le spese di lite avrebbero dovuto seguire la soccombenza, e non avrebbero potuto essere poste a carico del RAGIONE_SOCIALE, che si era limitato a concludere per il rigetto dell’opposizione.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, COGNOME NOME censura il decreto impugnato nella parte in cui ha parametrato l’ammontare dell’indennizzo alla somma liquidata in sede di riparto finale, anziché al maggior importo ammesso al passivo del fallimento.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la COGNOME lamenta che la Corte d’Appello non avrebbe considerato che la somma iscritta al riparto finale ammontava ad euro 6.484,00, ragion per cui l’equa riparazione non avrebbe comunque potuto essere limitata alla minor somma effettivamente percepita a causa delle disponibilità all’attivo del fallimento.
Per ragioni di ordine logico vanno preventivamente esaminate le doglianze proposte con il ricorso incidentale, che sono fondate.
Questa Corte ha affermato che ‘In tema di equa riparazione, nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all’esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso, a nulla rilevando, almeno a tal fine, la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto’ (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25181 del 17/09/2021, Rv. 662165. In senso conforme, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10176 del 27/04/2018, non massimata).
La Corte d’Appello di Potenza non si è attenuta a tale principio, avendo limitato l’equa riparazione alla somma ottenuta dalla COGNOME in sede di riparto, anziché all’importo ammesso al passivo fallimentare.
L’accoglimento del ricorso incidentale implica l’assorbimento di quello principale, poiché il giudice del rinvio dovrà operare il complessivo governo delle spese delle varie fasi e gradi del giudizio ‘.
Il Collegio condivide la proposta del relatore.
Il ricorso incidentale va dunque accolto, con assorbimento di quello principale e rinvio RAGIONE_SOCIALE causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Potenza, in differete composizione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Potenza, in differente composizone.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Sesta