Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28707 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28707 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 21743/2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , difese dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE , difeso dalla RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente-
contro il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Ancona n. 648/2020 depositato il 13/01/2020.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 21/09/2023.
Fatti di causa
Presupposto è un processo di fallimento di una società di manifatture durato dal 2005 al 2019. Ricorrenti nel processo di equa riparazione sono alcune lavoratrici che, in sede di riparto finale, avevano ottenuto
meno del 16% del loro credito residuo. In fase ingiuntiva veniva riconosciuto un indennizzo di € 2.800 ,00 ciascuno. Il giudizio di opposizione promosso dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia si concludeva con la riforma parziale del provvedimento monitorio e la diminuzione dell’entità dell’indennizzo.
Ricorrono in cassazione le lavoratrici con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia con controricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
– Il primo motivo censura ex artt. 2bis co. 3 l. 89/2001, in relazione agli artt. 6 cedu prot. 1, 111 e 117 cost., che il valore RAGIONE_SOCIALE causa sia stato identificato non nel credito ammesso al passivo, bensì nel credito residuo dopo l’intervento del RAGIONE_SOCIALE di gRAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo censura ex artt. 2bis co. 1 l. 89/2001, in relazione agli artt. 6 Cedu prot. 1, 111 e 117 cost., che, assunto il valore RAGIONE_SOCIALE causa pari al credito residuo, si siano accordate loro somme inferiori al minimo contemplato dalla legge.
-I due motivi possono essere esaminati congiuntamente. Censurata è in particolare la seguente parte del provvedimento: «nella fattispecie in esame – in cui il versamento in favore delle lavoratrici degli importi richiesti per Tfr e per le ultime tre mensilità è intervenuto in data antecedente al maturare RAGIONE_SOCIALE durata irragionevole , con conseguente riduzione RAGIONE_SOCIALE pretesa azionata in sede fallimentare dalle medesime lavoratrici – la valutazione equitativa del pregiudizio sofferto essere operata in relazione alla pretesa creditoria nella misura risultante non solo a seguito del parziale soddisfacimento del credito conseguente al versamento da parte dell’ RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di gRAGIONE_SOCIALE, ma anche in ragione del corrispondente accertamento circa il minor credito risultante dallo stato passivo per effetto RAGIONE_SOCIALE surroga dell’RAGIONE_SOCIALE. Ne deriva la possibilità di liquidare l’indennizzo, in considerazione del
carattere bagatellare o irrisorio RAGIONE_SOCIALE pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, attraverso il riconoscimento di importi inferiori a quello minimo indicato dall’art. 2bis co. 1 l. 89/2001, e ciò avuto riguardo alla condizione di lavoratrici dipendenti delle richiedenti, valutata unitamente alla esigenza di evitare sovracompensazioni, o comunque nei limiti di quanto fatto oggetto di accertamento ai sensi del citato art. 2-bis co. 3 l. 89/2001».
La censura del ricorrente s’indirizza in particolare contro l’assunto che il valore RAGIONE_SOCIALE causa, in caso di lavoratore ammesso al passivo fallimentare, debba assumersi pari alla somma residua successivamente all’intervento del RAGIONE_SOCIALE di gRAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE , pari cioè al credito residuo dopo la chiusura RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare.
– I due motivi non sono fondati e vanno rigettati.
In linea generale va ricordato che ai fini dell’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore RAGIONE_SOCIALE causa ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso che quest’ultimo importo dipende da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall’entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore (cfr. tra le varie, Cass. 5757/2023).
Tuttavia, nel caso di specie riveste un profilo decisivo la circostanza -accertata dal giudice di merito – che il RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE (con versamento alle lavoratrici degli importi richiesti per Tfr e per le ultime tre mensilità) è intervenuto entro il periodo di durata ragionevole del processo. In tal caso l a determinazione dell’equo indennizzo rinviene il proprio parametro nel l’entità del credito residuo, rimasto insoddisfatto al momento in cui comincia a maturare la durata non più ragionevole. In questo senso si aderisce a Cass. 22378/2023, cui si
rinvia per le argomentazioni, basate sul fatto che nel periodo di ragionevole durata del processo presupposto non si ha diritto ad alcun indennizzo, per cui rilevante è non già il quantum del credito nel medesimo periodo, bensì quello che residua allo scattare del periodo di durata non più ragionevole, al netto delle cifre già corrisposte. Ciò al fine di evitare il rischio di sovracompensazioni.
Pertanto, il provvedimento impugnato resiste alle censure fatte valere.
-Il ricorso è rigettato. Le spese seguono inevitabilmente la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 500 oltre alle spese prenotate a debito
Così deciso in Roma, il 21/09/2023.