Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6837 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6837 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22735/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato
NOME COGNOME, con domicilio digitale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO. -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 604/2023, depositato il 25/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME COGNOME Turco ha chiesto l’indennizzo per l’irragionevole durata di un processo penale a carico di NOME COGNOME svoltosi dal 20.5.2019 al 27.1.2023, con un durata complessiva di tre anni, 8 mesi e 7 giorni, superiore a quella ragionevole. Il Consigliere delegato ha respinto la domanda monitoria per la particolare tenuità del danno. Il provvedimento è stato confermato con diversa motivazione dal giudice
dell’oppos izione, sul rilievo che la durata del processo presupposto era inferiore ai tre anni, non potendosi considerare il differimento del processo per l’astension e o per legittimo impedimento dei difensori, né il periodo di sospensione per l’emergenza da Covid 19.
Per la cassazione della pronuncia NOME COGNOME del Turco ha proposto ricorso in tre motivi, illustrati con memoria; il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate.
Le censure contengono un’esaustiva esposizione dei fatti di causa e l’articolazione di censure in diritto riguardo ai presupposti, senza limitarsi a censure di merito su profili riservati alle valutazioni del giudice di merito.
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2, comma 2 bis, della legge n. 89/2001, 83, comma quarto, della d.l. 18/2020, convertito con legge n. 27/2000.
Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto che, per stabilire la durata ragionevole del processo, non si potesse tener conto dei rinvii determinati dall’astension e o quelli determinati dal legittimo impedimento dei difensori dell’imputato e per aver affermato che anche la parte civile aveva concorso nel protrarre il processo, non avendo formulato alcuna opposizione ai rinvii, né chiesto l’anticipazione delle udienze, trascurando che il giudice aveva rinviato la causa ad oltre cinque mesi dall’astensione o dal differimento per impedimento del difensore, oltre il termine di durata ragionevole del procedimento. Sostiene che non era ammissibile la detrazione del termine di sospensione prevista dall’art. 83, del d.l. 18/2020, poiché il giudizio era stato trattato in data 20.2.2020 ed era stato rinviato all’ottobre 2020, allorqu ando la sospensione ex lege era cessata.
Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha stabilito che il processo penale presupposto aveva avuto una durata complessiva di anni tre, mesi otto e giorni sette. Da tale durata ha sottratto i rinvii per l’ astensione (con differimento dell’udienza di 5 mesi dal 27.6.2022 al 5.12.2022) e per legittimo impedimento (con un differimento di 5 mesi e 17 giorni) del difensore dell’imputato nonché ulteriori 85 gg. ai sensi dell’art. 83, comma decimo, del d.l. 18/2020, per l’emergenza epidemica da COVID 19.
Come ha affermato la Corte di merito, già il rinvio per astensione era sufficiente ad escludere che il giudizio presupposto avesse avuto una durata eccedente i tre anni (non potendosi considerare le frazioni di anno inferiori a sei mesi).
Difatti, considerata la durata complessiva del giudizio pari a 3 anni, otto mesi e 7 giorni, detraendo il rinvio per astensione di 5 mesi, la durata assommava a 3 anni e 3 mesi, inferiore a quella irragionevole, non essendo computabili le frazioni di anno inferiori a sei mesi.
L ‘equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 integra un credito a contenuto indennitario, non risarcitorio, che prescinde da atti o contegni illeciti od illegittimi in quanto deriva dalla lesione del diritto della persona alla definizione della causa in un termine ragionevole, in dipendenza dell’inefficienza dell’organizzazione giudiziaria, e, dunque, abbraccia tutte le “violazioni di sistema”, tra cui non è inclusa la mancata emanazione di norme di legge per disciplinare l’esercizio del diritto di astensione dalle udienze degli avvocati, giacché la mancanza di dette norme non è causa o concausa, secondo i comuni parametri in tema di nesso eziologico, del rinvio dell’udienza per l’adesione dei difensori a manifestazioni di protesta, il quale resta riferibile a libere scelte dei competenti ordini professionali e dei loro iscritti, nell’esercizio di diritti a rilevanza costituzionale che quella disciplina non potrebbe comunque compromettere, sicché rimane imputabile a fattori esterni ed estranei
all’organizzazione giudiziaria (Cass. 11746/2024; Cass. 8283/2019; Cass. 20698/2016; Cass. 7323/2015).
Non rileva che il giudice avesse differito la causa di cinque mesi, poiché il ritardo è comunque dipeso dall’astensione degli avvocati, non potendo richiedersi una trattazione a udienza successiva in modo da garantire una durata ragionevole allorquando la causa del rinvio non è imputabile a disfunzioni organizzative.
Le altre questioni sono assorbite.
2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2, comma 2 bis, della legge n. 89/2001 e 6, paragrafo 1 della CEDU, proponendo questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 10, comma primo, 111 e 117, comma primo, Cost., sostenendo che la norma che fa decorrere il termine di durata del processo penale presupposto dalla costituzione di parte civile contrasta con la CEDU, occorrendo considerare il momento a partire dal quale è prevedibile l’esercizio dell’azione civile e in cui il danneggiato ha maturato la decisione di costituirsi nel processo penale, potendo configurarsi un pregiudizio indennizzabile anche se il danneggiato non abbia ancora avanzato una richiesta di risarcimento.
Si assume che, ai fini dell’equo indennizzo, il processo presupposto aveva una durata pari a sei anni, sei mesi e 18 giorni, calcolata dalla presentazione della denuncia-querela (5.7.2016) alla sentenza depositata il 27.1.2023.
Il motivo è infondato.
La tesi del ricorrente è smentita dall’insegnamento di questa Corte (Cass. 19275/2022) che ha già avuto occasione di stabilire che il principio che il risarcimento del danno da durata non ragionevole del processo penale non spetta al danneggiato che non si sia (o fino a quando non si sia) costituito parte civile deve essere confermato anche dopo le pronunce della CEDU Arno/di c. Italia e COGNOME c. Italia, alla luce delle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 249/2020 e 203/2021, con le
quali è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89. Nell’escludere che la durata del processo penale possa computarsi dall’inizio dele indagini penal i si è evidenziato che ‘ le facoltà e i diritti di cui, in particolare, agli artt. 90, 90-bis, 101, 336, 341, 360, 369, 377, 394, 408, 410, 410-bis c.p.p. sono attribuiti dalla legge alla persona offesa e non al danneggiato, e sono comunque volti a coadiuvare il pubblico ministero ai fini dell’esercizio dell’azione penale, ovvero a conseguire l’accertamento del fatto -reato e la giusta punizione del colpevole. Non si tratta, quindi, di poteri e facoltà funzionali alla tutela anticipata del diritto riconosciuto alla parte civile e il loro esercizio non deve perciò implicare una retrodatazione della decorrenza del periodo dei patimenti connessi all’accertamento processuale del credito risarcitorio da reato. Viceversa, solo dopo che sia stata esercitata l’azione penale, nel sistema del codice di procedura penale italiano emerge la primarietà della parte civile costituita, cui vengono attribuiti poteri processuali finalizzati al soddisfacimento della domanda risarcitoria. Il sistema italiano vigente, giacché ispirato all’idea della separazione dei giudizi, non contempla una automatica incidenza determinante dell’esito delle indagini preliminari, se di eccessiva durata, sul «diritto di carattere civile» del danneggiato da reato, sempre tutelabile con la proposizione dell’azione restitutoria o risarcitoria innanzi al giudice civile ‘ ( Corte cost. 249/2020).
Con la sentenza n. 203/2021 la Corte costituzionale ha affermato che non può ravvisarsi nella scelta legislativa compiuta con l’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 un contrasto con il parametro convenzionale interposto costituito dall’art. 6 paragrafo 1, CEDU, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., né è di per sé imputabile all’art. 2, comma 2bis, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui tale norma determina la durata considerata ragionevole del processo penale per la parte civile, una lesione degli interessi di quest’ultima, allorché le peculiarità del caso
concreto rivelino un malfunzionamento (consistente nell’eccessiva durata delle indagini che porti alla prescrizione del reato), valutato ex post, di una delle due vie giudiziarie autonome che l’ordinamento interno offre al danneggiato per far valere il suo «diritto di carattere civile» (Cass. 13579/2022).
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2 e 2 bis della legge n. 89/2001 e l’omessa pronuncia sui motivi di opposizione, riguardo al carattere bagattellare del danno che, secondo il decreto oggetto di opposizione, era di ostacolo al riconoscimento dell’equo indennizzo.
Il motivo è inammissibile poiché investe una questione che il giudice dell’oppos izione ha ritenuto assorbita dal mancato superamento della durata ragionevole del processo presupposto e dall’assenza di un pregiudizio indennizzabile.
Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese processuali.
Deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in €. 500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 22.1.2026. IL PRESIDENTE NOME COGNOME