Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18317 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
ordinanza
sul ricorso 11004/2023 proposto da:
NOME COGNOME, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimato- avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Perugia 325/2022 del 6/12/2022. Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa e ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Presupposto è un processo di equa riparazione («Pinto su Pinto»). L’unico motivo di ricorso, illustrato da memoria, denuncia che la Corte di appello di Perugia ha erroneamente aggiunto al periodo di un anno – che è la durata ragionevole del processo di equa riparazione (nel grado di merito) – anche l’ulteriore lasso di 6 mesi e 5 giorni , come tempo concesso alla pubblica amministrazione per pagare l’equo indennizzo. Così ha computato la durata irragionevole del processo presupposto in 7 e non in 8 anni (precisamente:
in 7 anni, 9 mesi e 5 giorni, da arrotondare a 8). Si deduce violazione degli artt. 2 e 2-bis l. 89/2001, 6 para. 1 Cedu, 111 co. 2 e 117 co. 1 Cost.
Il motivo è accolto.
L’errore in cui è incorsa la Corte di appello di Perugia è frutto delle incertezze presenti fino a ieri nella giurisprudenza di merito. Tali incertezze, già chiarite da Cass. 10182/2022, sono state sgomberate di nuovo da Cass. 3023/2024, da cui si riprende il passo successivo di questo capoverso. Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione). Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termine ragionevole di un anno, è connotata invece da flessibilità temporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro un lasso di tempo determinato decorrente dalla definizione RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione. Fa da contrappeso a tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività RAGIONE_SOCIALE fase di cognizione e l’inizio RAGIONE_SOCIALE fase esecutiva non è computato nella durata RAGIONE_SOCIALE sequenza cognitivo-esecutiva, poiché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimità sulla base di Cass. SU 19883/2019: cfr. ad esempio Cass. 33764/2022). La fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espropriazi one forzata oppure dal giudizio di ottemperanza, ma solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine dilatorio ex art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, prima di dare impulso all’esecuzio ne (cfr. Cass. 10182/2022, cit., tra le altre).
A Cass. 3023/2024, cit., si rinvia per l’argomentazione complessiva, più ampia di quella strettamente necessaria per decidere questo caso. La Corte di appello di Perugia ha errato nel computare a titolo di durata ragionevole del grado di merito del processo presupposto, oltre ad un anno, anche il periodo di 6 mesi e 5 giorni. Così la Corte territoriale ha liquidato la somma
di € 2.800 per 7 anni di durata irragionevole di un processo presupposto durato complessivamente (nelle sue fasi di cognizione e di ottemperanza) 8 anni, 9 mesi e 5 giorni. La durata irragionevole è invece da arrotondare a 8 anni, una volta scomputato unicamente un anno (lo si ripete) dalla durata complessiva del giudizio di equa riparazione.
Il ricorso è accolto, il provvedimento impugnato è cassato, la causa è rinviata alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma il 10/5/2024.