DECRETO CORTE DI APPELLO DI SALERNO – N. R.G. 00000702 2025 DEPOSITO MINUTA 23 03 2026 PUBBLICAZIONE 24 03 2026
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno nelle persone dei magistrati:
Dr. NOME COGNOME Presidente
Dr. NOME COGNOME Consigliere
Dr. NOME COGNOME Consigliere rel.
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 26.01.2026 , celebrata in camera di consiglio previo deposito di note difensive di trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, ha pronunziato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 57NUMERO_DOCUMENTO V.G . Ruolo Generale,
OPPOSIZIONE
a decreto cronol. 1844/2025 pubblicato il 4.07.2025 , statuente su domanda di equa riparazione ex L. 24.3.2001 n. 89 e ss. mod.
PROPOSTA DA
(CF:
) e
(CF:
),
parti rappresentante e difese come in atti
dall’Avv.
elettivamente domiciliate in Salerno, in via
INDIRIZZO;
OPPONENTE
CONTRO
, ( ) in persona del p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia in Salerno, INDIRIZZO; P.
OPPOSTO
PREMESSO CHE
- che e hanno proposto opposizione, con ricorso iscritto a ruolo in data 18.07.2025 avverso il Decreto del Cons. del. di questa Corte n. 1844/2025 cron. del 4.07.2025 con il quale è stata accolta la domanda di equa riparazione proposta dalle ricorrenti ex L. 24.3.2001 n. 89 e ss. mod. per l’irragionevole durata del processo, in ricorso indicato, introdotto:
in primo grado, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c , innanzi il Tribunale di Salerno e definito con ordinanza n. 1306/2017, pubblicata in data 04.04.2018,
proseguito innanzi la S.C. di Cassazione con ricorso notificato in data 15.06.2018 e definito con ordinanza n. 7997/2023, pubblicata in data 20.03.2023,
riassunto innanzi al Tribunale di Salerno con atto notificato il 20.04.2023 e definito con sentenza n. 4369/2024, pubblicata in data 19.09.2024, notificata in data 19.11.2024 e, pertanto, passata in giudicato;
-che veniva ingiunto al opponente il pagamento della somma di €. 800,00, in favore di ciascuna delle ricorrenti, oltre interessi e spese del procedimento con attribuzione;
-che l’odierno opponente si duole:
dell’errore nell’applicazione del principio dell’unicità della fase cognitiva -esecutiva avendo il Giudice monocratico, con riferimento alla durata del procedimento di rinvio n. 7997/2023 r.g., quando affermava ‘ – che il giudizio di rinvio del processo presupposto ha avuto durata irragionevole, essendo intercorsi dal 20.04.2023, data di notifica dell’atto in riassunzione, al 19.09.2024, data di pubblicazione della sentenza che ha definito relativo giudizio, complessivi anni 1, mesi 4 e giorni 29’ giacché ometteva di considerare che alla data di presentazione del ricorso per indennizzo tali somme, a carico del , non venivano soddisfatte e, dunque, il relativo procedimento si doveva considerare, purtroppo ancora all’attualità, pendente per mancato pagamento del decisum da parte del Funzionario Delegato;
della mancata applicazione delle maggiorazioni cui all’art. 4, co. 1 bis, DM n. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche finalizzate alla ricerca testuale e di navigazione all’interno degli stessi;
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-che il opposto si è costituito resistendo all’opposizione chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite;
-che, all’odierna udienza, lette le note tempestivamente depositate dalle parti, la Corte si è riservata di decidere,
RILEVATO
A scioglimento della riserva come sopra assunta va rilevato che l’opposizione non può essere accolta per le ragioni che ci si accinge a precisare.
Orbene, considerati i passi contestati del decreto opposto, con cui il primo giudice riconosceva alle ricorrenti l’indennizzo di € 800,00 ciascuna ‘ dal 20.04.2023, data di notifica dell’atto in riassunzione, al 19.09.2024, data di pubblicazione della sentenza che ha definito relativo giudizio, complessivi anni 1, mesi 4 e giorni 29 ‘, la parte opponente si duole della mancata considerazione, nel computo per l’irragionevole durata indennizzabile, anche del periodo fino all’effettivo pagamento del decisum (il giudizio presupposto aveva ad oggetto il ricorso avverso il provvedimento di revoca all’ammissione del gratuito patrocinio con cui venivano determinate le competenze professionali nella somma di euro 1.263,03, oltre spese generali, iva e cpa, per un totale di euro 1.845,79. Tali somme, non venivano soddisfatte al momento della presentazione del ricorso monocratico rgvg. 533/2025 e, pertanto, la parte opponente ritiene che il Giudice del decreto monitorio avrebbe dovuto considerare il procedimento pendente, individuando quale dies ad quem la data di proposizione del ricorso ex L.89/2001. Ciò avrebbe comportato la somma di ulteriori mesi 8 per una durata complessiva di anni 2, mesi 1 e giorni 11 e, di conseguenza, una ulteriore quota d’indennizzo rispetto alle due liquidate nell’opposto decreto).
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Giova innanzitutto richiamare che l’art. 5 sexies, L. n. 89/2001, nella formulazione ratione temporis applicabile prevede espressamente, al comma 1, che: ‘ Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3 ‘, precisando poi al comma 5, che: ‘ L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti ‘, stabilendo, altresì, al comma 7, che: ‘ Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimenti ‘.
Risulta, dunque, evidente, dallo stesso tenore della su richiamata disposizione normativa, come il termine di sei mesi previsto per l’adempimento spontaneo del debito da parte dello Stato non inerisca alla fase esecutiva, azionabile, difatti, solo dopo il suo decorso.
Con l’indicata pronunzia, infatti, si afferma il seguente principio di diritto: ‘ Nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo, da considerare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2, non va considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva , quest’ultimo invece potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo’.
In particolare, e per quel che qui interessa, ai sensi dell’art.2 bis della legge n. 89 del 2001 l’indennizzo deve riferirsi all’arco temporale eccedente la durata ragionevole, che, per i procedimenti ex art.2 Legge n. 89 del 2001, è di un anno per ciascun grado (Cass. civ., Sez. 6 -1, Sentenza n.5924 del 13/04/2012, nonché Sez. 6 -2, Sentenza n.16857 del 09/08/2016), mentre per la fase di esecuzione, nella quale rientra il giudizio di ottemperanza, gli arresti più recenti hanno escluso che debba essere detratto, quale durata ragionevole, lo spatium adimplendi di sei mesi entro il quale la Pubblica Amministrazione è tenuta a adempiere (Cass. civ. Ordinanza n.30044 del 21.11.2024);
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che, in ordine alle pretese maggiorazioni l’art. 4, co. 1 bis, DM n. 55/2014 e ss mod., sulla base dell’ultimo aggiornamento stabilisce che ‘Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 ((è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento)) quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto’;
-tuttavia, nel caso di specie le stesse non possono essere concesse stante il mancato funzionamento, in concreto, dei collegamenti ipertestuali presenti sia nell’atto del ricorso monocratico sia anche nel presente ricorso in opposizione (sia: in particolare nella consultazione il sistema restituisce gli errori: ‘ Impossibile trovare il file – 504
Gateway Timeout)’ ;
-che la ratio della maggiorazione del 30% prevista dal sopra citato art si basa sull’importanza di garantire un’adeguata consultazione e fruizione degli atti giudiziari. Ciò che è stato ulteriormente chiarito dalla S.C. di Cassazione è che il collegamento ipertestuale deve avere un’effettiva utilità per il giudice, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
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Il decreto opposto va quindi confermato.
Le spese del presente giudizio, che ha natura contenziosa, vanno poste a carico delle opponenti in quanto soccombenti e liquidate, in favore del , come da dispositivo che segue, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 702/2025 V.G. Ruolo Generale:
rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto opposto;
condanna le parti opponenti, al pagamento, in favore del , persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in € 1. 458,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, nonché Cassa Prev. ed IVA sull’imponibile, nella misura di legge;
manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Salerno, così deciso all’esito della camera di consiglio del 26/01/2026
Il Giudice-est. Il Presidente
Dr. NOME COGNOME Dr. NOME COGNOME