DECRETO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE – N. R.G. 00000555 2025 DEPOSITO MINUTA 26 09 2025 PUBBLICAZIONE 30 09 2025
Il consigliere designato ai sensi dell’art. 3, quarto comma, l. n. 89/01, nel procedimento iscritto il 18/09/2025 al n. 555/2025 VG assegnato alla scrivente il 25.09.2025, esaminati gli atti, ha emesso il seguente
DECRETO
Nella causa promossa da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. NOME come da mandato in atti P.
nei confronti di
premesso
l’odierna parte ricorrente ai sensi dell’art. 3 de lla legge n.89/01 e succ. mod. ha chiesto equa riparazione ex art. 2 L.89/01 per violazione della Convenzione della salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata il 4/11/1950 e ratificata ai sensi della L. 848/1955, per non esser e stato rispettato il termine ragionevole di cui all’art.6 paragrafo 1 della convenzione stessa;
l’istanza di equa riparazione è stata avanzata dalla parte ricorrente per l’irragionevole durata della procedura concorsuale relativa al Fallimento di RAGIONE_SOCIALE iniziata con sentenza dichiarativa di fallimento n. 57/2011 resa dal Tribunale di Lucca e depositata il 27.05.2011, con successiva verifica dello stato passivo e domanda di insinuazione al passivo dimessa dalla odierna ricorrente ed ammessa all ‘ esito dell ‘ udienza di verifica dei crediti del 18.10.2011 per euro 52.103,73 al chirografo ed euro 31.802,27 in via privilegiata, come da domanda, con dichiarazione di esecutività dello stato passivo del 20.12.2011; il 22.11.2021 risulta essere stato depositato il rendiconto di gestione approvato dal all ‘udienza del 18.03.2022, con procedura concorsuale non ancora chiusa; Co la parte ricorrente, ritenuta eccessiva la durata del giudizio ha dedotto che il ritardo di definizione del procedimento (durato allo stato complessivamente 14 anni ) era addebitabile solo all’ap parato giudiziario e aveva a lui determina to un apprezzabile danno morale in ragione dell’irragionevole attesa, danno, la cui quantificazione rimetteva al prudente apprezzamento della adita Corte, sulla base dei parametri legali indicati;
ritenuto
-sussiste la competenza per territorio e per materia di questo ufficio;
-il ricorso risulta tempestivo, non risultando il fallimento ancora chiuso ed essendo il ricorso qui in esame suscettibile di essere proposto anche in pendenza di procedura (cfr. Corte Cost. n° 88 del 26.04.2018 );
-non ricorre alcuna delle ipo tesi ostative previste all’art. 2/II quinquies della legge inv ocata;
-alla data del 31.10.2016 la durata del processo non risultava ancora eccedere i termini ritenuti ragionevoli ex art. 2 co 2bis legge Pinto, con conseguente astratta applicabilità, ai sensi e per gli effetti dell ‘ art. 6 co 2bis legge 89/2001 e succ. modif., dell’ art 2 co 1 della stessa legge; evidenziato tuttavia che, ancorchè l ‘ art. 2 co 1 richiami genericamente l ‘ art. 1 ter ai fini dell ‘ ammissibilità del ricorso, senza prevedere alcuna deroga, nessuno dei rimedi preventivi elencati dal richiamato art 1 ter – da ritenere di stretta interpretazione -appare riferibile e/o applicabile alle procedure concorsuali, dal chè l ‘ ammissibilità del ricorso riferito a procedimento concorsuale;
-deve ri tenersi irrilevante l’eventuale colpa del giudice o di altri c ollaboratori dell’apparato giudiziario nel determ inare l’eccessiv a durata del processo giacché la equa riparazione va correlata esclusiva mente all’ina dempienza dello Stato contraente la convenzione di Strasburgo all’obbligo di approntare un’or ganizzazione giudiziaria idonea a fornire risposte in tempi ragionevoli alle domande di giustizia, senza che possano farsi cari co all’utente le ragion i contingenti del disservizio;
-a nor ma dell’art. 2/II bis L.89/01 si considera rispettato il termine ragionevole se la durata della procedura concorsuale non eccede i sei anni; nel cas o di specie, ai sensi dell’art. 2 bis L.89/01 la procedura è durata 14 anni; dunque la durata irragionevole è stata di 8 anni;
-l’en tità della riparazione del danno non patrimoniale conseguente all’ecc essiva durata non può che essere determinata in via equitativa ed in tale ottica può essere ricon osciuto l’importo di euro 500,00 per ogni anno di ritardo, tenuto conto dei criteri di cui all ‘ art. 2bis co 1 legge cit. e dell ‘ art. 2056 c.c. (cfr. Cass. n° 16311/2014 );
-dunque l’import o derivante dalla applicazione dei predetti parametri sarebbe pari ad euro 4.000,00 (euro 500×8);
-non risulta applicabile alla fattispecie la riduzione del 40% di cui al 2bis co 1bis L. 89/2001 atteso che, per come affermato anche di recente dalla Suprema Corte, la lettura della suddetta disposizione messa in comparazione co n il comma 2bis dell’art 3 l egge cit, evidenzia come la parola ‘ processo ‘ espressamente riferita nel comma 1bis dell’art 2bis , non può essere utilizzata in riferimento alle procedure concorsuali (cfr. Cass. n° 25181/2021 );
-la misura dell ‘ indennizzo soddisfa il criterio di cui all ‘ art. 2bis co 3 L.89/2001 non superando il valore della causa presupposta, con specifico riferimento all ‘importo per il quale la parte ricorrente è stata ammessa al passivo;
-sulla predetta somma, da intendersi in moneta attuale e comprensiva di ogni aspetto tutelabile ai sensi di legge, andranno poi computati gli interessi legali dalla domanda;
-le spese del presente procedimento -da liquidare secondo il D.M 55/2014 così come aggiornato dal DM 147/22 – sono da riconoscere, tenuto conto del valore della controversia ex art. 10 c.p.c. e quindi dello scaglione di riferimento fino ad € 5.200,0 0 secondo i parametri relativi ai procedimenti monitori, i n € 473,00 per compensi, applicato l’aumento del 30% e x art. 4 co 1bis DL 55/14 stante la redazione di atti telematici con modalità -ipertestuale – idonea ad agevolarne la consultazione, e dunque per un importo complessivo di euro 614,90 oltre esborsi documentati pari ad euro 28,00 , rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
visto l’art. 3 L.89/01
INGIUNGE
al di pagare senza dilazione a favore di la somma di euro 4.000,00 oltre gli interessi legali dalla domanda e oltre le spese del procedimento liquidate in euro 614,90 per compensi e in € 28,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (avv. NOME COGNOME ai sensi dell’art.93/I c.p.c. Autorizza in difetto la provvisoria esecuzione.
Firenze , il 26/09/2025
Il Consigliere delegato dott.ssa NOME COGNOME