Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22982 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23729/2022 R.G. proposto da:
B. E.
I , rappresentata e difesa da se
medesima, COGNOME avvocato
B.E.
omissis
(CODICE_FISCALE)
unitamente all’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
TABLE
-controricorrente-
Numero registro generale 23729,2C122
Numero sezionale 2401,2024
neroTli rn COGNOME generale 22982,2 itta COGNOME 024 il DECRETO della CORTE D’APPELLO di Nr u COGNOME o n, uata pubblicazione 20113812024 1515/2021 depositata il 20/04/2022. avverso
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RI LEVATO CHE:
1.COGNOME NOMECOGNOMENOME COGNOME amministratore di sostegno di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 14 febbraio 2018 al 21 luglio 2019, data del decesso del beneficiario, ha impugna con due mezzi, illustrati con memoria, il decreto con cui la Corte di appello d Milano ha confermato il provvedimento con cui il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Milano aveva respinto l’istanza di liquidazione dell’equa indennità ex artt. 379, secondo comma, e 411 c.c.
NOME COGNOME ha replicato con controricorso e memoria.
La Corte di appello ha ritenuto che il reclamo non potesse essere accolto.
Segnatamente, la Corte territoriale ha rimarcato che la ricorrente aveva adempiuto con grande ritardo – circa due anni dopo il decesso del beneficiario- all’obbligo di deposito de rendiconto finale, che avrebbe dovuto essere eseguito entro sessanta giorni da detto evento; ha affermato che ciò costituiva una violazione degli obblighi dell’amministrazione di sostegno e denotava una grave mancanza nello svolgimento dell’incarico, impedendo ed ostacolando la vigilanza del giudice tutelare sul suo operato e ne ha dedotto che, pur in assenza di una previsione normativa sanzionatoria per il caso di mancato o ritardato deposito del rendiconto, ciò, unitamente al principio di gratuità dell’incarico non poteva che condurre al rigetto del reclamo, atteso che nemmeno la reclamante aveva evidenziato elementi atti ad integrare i presupposti richiesti da ll’a rt.379 c.c. pe riconoscimento dell’equa indennità.
È stata disposta la trattazione camerale.
COGNOME
CONSIDERATO CHE:
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 2401,2024
Nurnero di raccolta generale 22982f2024
Data pubblicazione 20,138,2024
2.1.- Innanzi tutto, va esaminato con priorità per ragioni logico/giuridiche il secondo motivo, con cui si sostiene fondatamente, la ricorribilità per cassazione del provvedimento in esame e va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, con contrapposto contenuto, sollevata dalla controricorrente.
Invero, il ricorso, come dedotto con il secondo motivo, è sicuramente ammissibile ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. (cfr. Cass. n. 165/2024; Cass. n. 5474/2022; Cass. n 7355/1991; Cass. n. 4755/1983) perché il decreto camerale di liquidazione di spese od indennità in favore del tutore dell’interdetto, nella parte in cui risolva questioni inerenti a spettanza ed entità dei relativi crediti, ha natura decisoria e disciplina previsa per la tutela si applica anche all’amministrazione di sostegno.
2.2.- Ancora, va disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso per difetto di procura speciale alle liti, sollevata da controricorrente.
Il ricorso è stato promosso e sottoscritto dall’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE s è difesa anche in proprio ex art. 86 c.p.c. come indicato nel ricors ed è abilitata al patrocinio avanti la Corti Superiori e ciò sufficiente ad escludere la improcedibilità, anche in mancanza della sottoscrizione del codifensore.
3.- Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 379, secondo comma, e 411 c.c.
La ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe negato l’equo indennizzo per l’attività da lei svolta quale amministratrice di sostegno in ragione della gratuità dell’ufficio, secondo la prevision dell’art.379 cod. civ., e per averla ritenuta inadempiente ai dover del suo ufficio, avendo tardato a depositare il rendiconto finale.
A parere della ricorrente, in ragione della natura dell’equa indennità prevista dagli artt. 379 e 411 c.c., non sussiste alc
COGNOME
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 2401,2024
Rurnero di raccolta generale 22982,2024
sinallagma tra l’attività prestata dall’amministratore di sostegno ed uatl -p ubblicazione 20,138,2024 il diritto al compenso e ciò, a maggior ragione, ove l’attività s stata svolta come comprovato in atti e ciò sia avvenuto a cura di un soggetto, l’amministratore di sostegno, estraneo alla cerchia familiare dell’assistito.
Secondo la ricorrente, poiché l’equa indennità non costituisce il corrispettivo per l’attività svolta, ma ha la finalità di ristorar professionista per il tempo dedicati all’amministrazione di sostegno e per i costi sostenuti non facilmente quantificabili e non sussis un rapporto sinallagmatico tra il lavoro svolto e l’indennità, appare privo di ogni giuridico fondamento il trattamento sanzionatorio adottato del Giudice Tutelare e confermato dalla Corte di merito, in ragione del ritardo nel deposito del rendiconto della gestione, rendiconto poi regolamento approvato.
4.- Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.
Come è noto, l’amministrazione di sostegno ritrae parte della sua disciplina da quella predisposta per la tutela: segnatamente, l’ufficio tutelare è gratuito e il giudice tutelare, tutta considerando l’entità del patrimonio e le difficolt dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità, ai sensi dell’art.379 c.c., disposizione applicabile all’amministrazion di sostegno ex art.411 c.c.; inoltre, come si evince dall’art.385 c in tema di conto finale del tutore, applicabile ex art.411 c. all’amministrazione di sostegno, «Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito fa consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.». Va inoltre precisato che la prescrizione delle azioni relative alla tutela, ove non trovi come nel presente caso – applicazione l’art.387 c.c. che regola specifici casi di prescrizione delle azioni relative alla tutela, mat in dieci anni ex art. 2946 c.c.
COGNOME
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 2401,2024
Numerg &raccolta gerterale NUMERO_CARTA
In questa sede si discute del diritto all’equa indennita ex q r uata p ubbiicazione 20,138,2024 379, secondo comma, cod. civ., vale a dire di quello strumento che consente al giudice – pur mantenendo l’ufficio tutelare il carattere della gratuità, oltre che della doverosità, in ragione dell’alto valo sociale insito nella cura degli incapaci – di assegnare al tutore, rapporto alla «entità del patrimonio» ed alle «difficoltà d amministrazione» dell’incapace, appunto una «equa indennità» come rivalsa della perdita patrimoniale derivabile al tutore per non potere attendere alle normali sue occupazioni nel tempo dedicato all’ufficio tutelare. Si è al cospetto, in tal caso, di una ponderazi discrezionale dell’autorità giudiziaria, avente ad oggetto una somma di denaro per definizione non dovuta essendo relativa ad un incarico svolto gratuitamente (Cass. n.5474/2022); può, pertanto, dirsi che l’amministratore ha diritto di richiedere l’indennità, ma ciò non implica che abbia necessariamente diritto a conseguire l’indennità perché il riconoscimento della stessa è rimesso alla ponderazione discrezionale secondo il canone dell’equità dell’autorità giudiziaria che deve tenere conto dei due parametri indicati «entità del patrimonio» ed alle «difficoltà d amministrazione» del beneficiario.
Come è stato già rilevato, d’altronde, l’indennità in questione non vuol dire corrispettivo, nè equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro, ancorché apprezzabile e non meramente simbolico (Cass. n.7355/1991), con finalità di compensazione degli oneri e delle spese non facilmente documentabili (Corte Cost., ord. 6 dicembre 1988, n. 1073; Cass. n. 14846/2020 e Cass. n. 6197/2021).
Ogni eventuale incongruenza o contraddizione che possa, a prima vista, emergere dal testo complessivo della norma è solo apparente e non deve trarre in inganno: la previsione del capoverso, che rende eventuale la corresponsione dell’indennità e discrezionale la sua quantificazione, non vale a porre nel nulla i
COGNOME
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 2401,2024
22982’2024
principio di gratuità dell’ufficio, COGNOME né ad assiAuarn Data pnlicazione 20,138,2024 dell’amministratore di sostegno ad un’attività lucrativa. Si è a cospetto, quindi, di una ponderazione discrezionale dell’autorità giudiziaria (cfr., in motivazione, Cass.n.5474/2022; Cass. n.14846/2020), avente ad oggetto una somma di denaro per definizione non dovuta essendo relativa ad un incarico svolto gratuitamente.
rodirricAlinurale
Pertanto, COGNOME prevedendo COGNOME l’art.379, COGNOME secondo comma, COGNOME c.c. esclusivamente la “possibilità” per il giudice di assegnare un’indennità, a fronte di difficoltà, e compatibilmente con l’entità del patrimonio, non solo la corresponsione della stessa è soltanto eventuale, ma l’unico parametro fissato per la liquidazione è l’equità: il che, come detto, implica ampia discrezionalità de giudice, chiamato a compiere una valutazione globale con metodo sintetico delle difficoltà nell’amministrazione, della consistenza d patrimonio del beneficiario e degli esborsi sostenuti dall’amministratore (cfr., in motivazione, Cass.n.5474/2022; Cass. n.14846/2020).
Nella specie, come agevolmente emerge dal provvedimento impugnato, la Corte di merito ha compiuto una valutazione globale con metodo sintetico ed ha escluso che ricorressero i presupposti per riconoscere l’indennità, avendo tenuto conto sia della carenza nello svolgimento dell’attività e della violazione degli obblig gravanti sull’amministratore di sostegno, individuata nel ritardato deposito da parte dell’amministratrice di sostegno del rendiconto di gestione, condotta omissiva atta ad incidere negativamente sull’esercizio della vigilanza da parte del Giudice tutelare e determinare il pericolo di pregiudizio per i diritti del beneficiario, della mancanza di peculiarità concernenti l’entità del patrimonio e l’attività di amministrazione, nemmeno rappresentate dalla reclamante, tali da aggravare lo svolgimento dell’incarico,
COGNOME
Nuirro sezionale NUMERO_DOCUMENTO risultando, invece, lo stesso di modesta durata in quanto svo o per Numero di raccolta generale 22982,2E124 meno di un anno e mezzo. COGNOME Data pubblicazione 20,1118f2024
La statuizione non si connota affatto come sanzione, come pretenderebbe la ricorrente, ma risulta frutto di una complessiva ponderazione secondo i canoni dell’equità che ha tenuto conto dei parametri di cui all’art.379, secondo comma, c.c. e delle carenze nello svolgimento del munus.
La discrezionalità, per quanto si è già detto, della ponderazione equitativa de qua e l’esaustiva indicazione dei criteri a tal fine utilizzati (sostanzialmente coerenti con quanto sancito dalla citata norma), rendono la statuizione della Corte di merito scevra dalla censura di violazione di legge, che si risolve, sostanzialmente, una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, cui la prima intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che, come si è già detto, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisi impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine d ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle propri aspettative (cfr. Cass. Sez. U. n.34476/2019; Cass. n.1822/2022; Cass. 2195/2022; Cass. n.3156/2022)
5.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese vengono compensate in ragione della novità e peculiarità dell’intera vicenda.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in es menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
COGNOME
Compensa le spese di giudizio;
Dispone che in caso di diffusione della presente arMolami 22 on e 20,1118f2024 siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con unificato pari a quello relativo a rispettivi ricorsi, se dovuto.
Numero registro generale 23729,2022
Nurnero sezionale 2401,2024
Numero di raccolta generale 22982,2024
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 maggio 2024.