Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 146 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 146 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21793/2018 R.G. proposto da
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
Regione RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difen sa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrRAGIONE_SOCIALE – avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 1912/2017, depositata il 29.12.2017 de lla Corte d’Appello di Catanzaro;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrRAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio la Regione RAGIONE_SOCIALE per chiederne la condanna al pagamento della «indennità aggiuntiva» (c.d. «beneficio con riferimento alla pensione») asseritamRAGIONE_SOCIALE dovutagli in forza del «contratto di risoluzione consensuale» del rapporto di lavoro a tempo indeterminato stipulato il 24.8.2005 ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 8 del 2005, che aveva previsto un incentivo all’esodo per il personale dipendRAGIONE_SOCIALE della Regione e dei suoi enti strumentali.
La Regione RAGIONE_SOCIALE resistette alla domanda eccependo l’inadempimento, da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE, del «divieto assoluto di instaurare rapporti professionali, a qualunque titolo, con la Regione e con gli Enti strumentali da essa dipendenti per i cinque anni successivi alla cessazione del servizio», stabilito dal comma 8 del citato art. 7 della legge regionale n. 8 del 2005 e ribadito espressamRAGIONE_SOCIALE anche nel «contratto di risoluzione consensuale». Era infatti accaduto che il ricorrRAGIONE_SOCIALE, all’indomani della risoluzione del rapporto con la Regione era stato assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da RAGIONE_SOCIALE, società a partecipazione maggioritaria della stessa Regione RAGIONE_SOCIALE, costituita per gestire gli acquedotti e le risorse idriche nel territorio regionale.
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda del lavoratore, sulla base del convincimento che RAGIONE_SOCIALE non fosse classificabile come RAGIONE_SOCIALE strumentale della Regione RAGIONE_SOCIALE e che, quindi, non fosse stato violato il divieto di cui all’art. 7, comma 8, della citata legge regionale.
La Regione RAGIONE_SOCIALE si rivolse allora alla Corte di Appello di Catanzaro, la quale, in totale riforma della sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado, respinse la domanda del lavoratore e lo condannò alla restituzione dell’importo capitale di € 45.904,82, oltre accessori, ricevuto in forza della esecutività provvisoria della sRAGIONE_SOCIALEnza riformata.
Contro la sRAGIONE_SOCIALEnza della C orte d’ Appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. La Regione RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte per chiedere il rigetto del ricorso. Il ricorrRAGIONE_SOCIALE ha infine depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia, con riferimento all’art. 360, comma 1, n° 4, c.p.c. e « in relazione all’art. 115 c.p.c.», la nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza e del procedimento», sul presupposto che la decisione della controversia sia stata pronunciata «sulla scorta dello statuto della RAGIONE_SOCIALE, non allegato dalle parti agli atti di causa».
Il secondo motivo è così rubricato: «art. 360, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione de ll’ art. 7 L.R. n. 8 del 2005 La ‘nozione di RAGIONE_SOCIALE strumentale’ contemplata nell’art. 7 L.R. n. 8 del 2005».
Il terzo motivo denuncia , con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., «violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. -Inesistenza di motivazione», per la «mancata ammissione, senza alcun motivo, delle richieste istruttorie formulate dal [ricorrRAGIONE_SOCIALE] con la comparsa di costituzione in grado d’appello ».
Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., violazione dell’art. 1460 c.c.», supponendo «l’irrilevanza della qualificazione quale RAGIONE_SOCIALE strumentale della RAGIONE_SOCIALE per insussistenza di alcuna corrispettività tra le prestazioni».
Il quinto motivo, anch’esso proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c.», evidenziando «la mancata richiesta di risoluzione del contratto da parte della Regione RAGIONE_SOCIALE».
Il sesto motivo denuncia, questa volta con riferimento a ll’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., « l’omesso esame dei documenti prodotti dal [ricorrRAGIONE_SOCIALE] in grado d’appello provenienti dalla Regione RAGIONE_SOCIALE ed attestanti la mancata ricomprensione della RAGIONE_SOCIALE fra gli enti strumentali o vigilati».
Infine, il settimo motivo censura il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., di nuovo per la «violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L.R. n. 8 del 2005 », sempre con riguardo alla « ‘nozione di RAGIONE_SOCIALE strumentale’ contemplata nell’art. 7 L.R. n. 8 del 2005».
Il ricorso è infondato, intendendosi qui dare continuità -con le dovute integrazioni di motivazione, per dare compiuta risposta agli argomenti spesi nel ricorso -all’orientamento già espresso in due precedenti riguardanti la medesima vicenda degli incentivi all’esodo pretesi dai dipendenti della Regione RAGIONE_SOCIALE che vennero assunti dalla partecipata RAGIONE_SOCIALE subito dopo avere concluso il «contratto di risoluzione consensuale» del rapporto di lavoro a i sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 8 del 2005 (Cass. nn. 14322/2016 e 14147/2018).
I sette motivi di ricorso possono essere divisi in due gruppi.
I motivi 1, 2, 3, 6 e 7 sono volti a contestare la qualificazione di RAGIONE_SOCIALE come RAGIONE_SOCIALE strumentale della Regione RAGIONE_SOCIALE, qualificazione che ha indotto la Corte d’Appello a ritenere violato , da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE, il «divieto assoluto di instaurare rapporti professionali, a qualunque titolo, con la Regione e con gli Enti strumentali da essa dipendenti per i cinque anni successivi alla cessazione del servizio».
8.1. Il primo motivo paventa l’utilizzazione a l fine di decidere, da parte della Corte territoriale, di materiale probatorio non introdotto nel processo dalle parti, con riguardo allo statuto della società RAGIONE_SOCIALE
Il motivo è infondato, perché la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata non menziona lo statuto della società, ma si limita a richiamare un proprio precedRAGIONE_SOCIALE sulla medesima vicenda a conforto della ribadita valutazione sulla natura di RAGIONE_SOCIALE strumentale di RAGIONE_SOCIALE Si potrebbe in astratto discutere sulla qualità di una motivazione incentrata sul richiamo di un proprio precedRAGIONE_SOCIALE (ma, a tutto concedere, in termini di insufficienza e non certo di assenza della motivazione, con quel che ne consegue ai fini della inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: v. Cass. S.U. n. 8053/2014), ma certo non può desumersi dal semplice richiamo di un precedRAGIONE_SOCIALE l’ implicito e indiretto utilizzo del materiale probatorio acquisito in quel diverso processo.
Tanto più che la valutazione sulla natura di RAGIONE_SOCIALE strumentale della Regione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, come si vedrà poco oltre, dipende essenzialmRAGIONE_SOCIALE dal vaglio di fatti del tutto pacifici, anche nel presRAGIONE_SOCIALE processo, o comunque notori, da confrontare con il contenuto di disposizioni normative.
Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c.
8.2. Il secondo e il settimo motivo devono essere valutati congiuntamRAGIONE_SOCIALE, in quanto entrambi volti a censurare l’asserita violazione dell’art. 7 della legge regionale n. 8 del 2005, laddove la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata ha interpretato la nozione di «RAGIONE_SOCIALE strumentale» rilevante ai fini del «divieto assoluto» imposto al ricorrRAGIONE_SOCIALE di instaurare qualsiasi rapporto professionale con quegli enti.
Su tale fondamentale aspetto i citati precedenti di questa Corte non sono utili, in quanto la relativa questione è stata in entrambi i casi dichiarata inammissibile per mancanza di sufficiRAGIONE_SOCIALE specificità del motivo di impugnazione. È quindi proprio questa l’occasione per affermare che, come ritenuto correttamRAGIONE_SOCIALE dalla Corte d’Appello di Catanzaro, RAGIONE_SOCIALE deve essere qualificata «RAGIONE_SOCIALE strumentale» della Regione RAGIONE_SOCIALE, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 7.
Innanzitutto, in senso contrario, non possono essere considerate decisive né la forma privatistica dell’RAGIONE_SOCIALE (società per azioni), né la partecipazione non totalitaria -ma comunque maggioritaria della Regione al capitale della società. Infatti, il concetto di «RAGIONE_SOCIALE strumentale» della Regione (o degli altri enti RAGIONE_SOCIALE) non esclude che la forma dell’RAGIONE_SOCIALE possa essere quella privatistica delle società di capitali; inoltre, piuttosto che la partecipazione totalitaria al capitale, è rilevante il dato normativo che la partecipazione deve essere necessariamRAGIONE_SOCIALE a maggioranza assoluta (come accade nella specie), il che vuol dire che alla Regione viene garantito il pieno (e inalienabile) governo della società, potendo essa esprimere gli organi di amministrazione e di controllo già sulla base delle comuni
norme di diritto societario, senza nemmeno bisogno di una disciplina ad hoc che attribuisca al socio pubblico poteri speciali.
Ma ancor più importante è il dato, assolutamRAGIONE_SOCIALE pacifico e risultante da norme di diritto, relativo ai compiti affidati dalla a RAGIONE_SOCIALE dalla Giunta regionale che, in forza di legge, la costituì e ne approvò lo statuto (v. art. 40, comma 1, della legge regionale RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 1997). La società è sorta per «garantire su tutto il territorio regionale un equilibrio del bilancio idrico e la priorità negli usi», per gestire «tutte le opere idriche … di captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione, trasferite alla Regione ai sensi dell ‘ art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, … nonché le ulteriori opere idriche di integrazione e completamento coerenti con la programmazione avviata dall ‘ ex Casmez» e per realizzare e gestire le «ulteriori opere idriche di integrazione e le necessarie riconversioni» (artt. 40, comma 2, e 38, comma 1, lett. b , della legge regionale RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 1997).
Si tratta , all’evidenza, di un servizio pubblico essenziale e da svolgere in regime di monopolio, non certo sul libero mercato e in concorrenza con le imprese commerciali. Per lo svolgimento di tale servizio, una legge speciale ha previsto la costituzione di un apposito soggetto di diritto che, al di là della forma privatistica, rimane strettamRAGIONE_SOCIALE e necessariamRAGIONE_SOCIALE vincolato al suo rapporto con la pubblica amministrazione.
Per delineare i connotati degli «enti strumentali», nell’ambito della legislazione nazionale, utili indicazioni possono essere tratte dal d.lgs. n. 118 del 2011 («Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti RAGIONE_SOCIALE e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), che infatti è invocato anche da parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, quantunque entrato in
vigore successivamRAGIONE_SOCIALE alla legge regionale la cui interpretazione rileva nel presRAGIONE_SOCIALE processo.
Ebbene, l ‘art. 11 -ter del d.lgs. n. 118 del 2011 (Enti strumentali), nel dare la definizione degli enti strumentali delle regioni e degli enti RAGIONE_SOCIALE, distingue gli «enti strumentali controllati» dagli «enti strumentali partecipati», stabilendo che può essere «RAGIONE_SOCIALE strumentale controllato di una regione o di un RAGIONE_SOCIALE locale l ‘ azienda o l ‘ RAGIONE_SOCIALE, pubblico o privato nei cui confronti la regione o l ‘ RAGIONE_SOCIALE locale ha una delle condizioni» ivi previste, la prima delle quali è «il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’RAGIONE_SOCIALE o nell’azienda », mentre «si definisce RAGIONE_SOCIALE strumentale partecipato da una regione o da un RAGIONE_SOCIALE locale di cui all ‘ art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l ‘ azienda o l ‘ RAGIONE_SOCIALE, pubblico o privato, nel quale la regione o l ‘ RAGIONE_SOCIALE locale ha una partecipazione», anche se in assenza delle condizioni previste per gli enti strumentali controllati. Con ciò resta escluso sia che abbia rilevanza la forma privatistica di società per azioni di RAGIONE_SOCIALE, potendo essere RAGIONE_SOCIALE strumentale anche un RAGIONE_SOCIALE privato, sia che costituisca un impedimento al riconoscimento di RAGIONE_SOCIALE quale RAGIONE_SOCIALE strumentale il fatto che la Regione RAGIONE_SOCIALE non aveva, all’epoca dei fatti, una partecipazione totalitaria nella società, avendo comunque la maggioranza assoluta del capitale (e dovendola mantenere per espressa previsione di legge). Addirittura, nel caso dell’ «RAGIONE_SOCIALE strumentale partecipato», il rapporto di strumentalità con l’RAGIONE_SOCIALE pubblico si può ravvisare anche per enti privati in cui la partecipazione della pubblica amministrazione non è nemmeno maggioritaria (comma 2).
Non ha quindi alcuna sostanza l’affermazione di parte ricorrRAGIONE_SOCIALE secondo cui «RAGIONE_SOCIALE non è RAGIONE_SOCIALE strumentale, ma
società mista» (pag. 32 del ricorso), perché una cosa non esclude l’altra: una società mista può ben essere un RAGIONE_SOCIALE strumentale.
Piuttosto è decisivo che l’«RAGIONE_SOCIALE strumentale» sia deputato a ll’esercizio di un servizi o pubblico rientrante nelle ampie tipologie menzionate nel successivo comma 3 dell’art. 11 -ter , tra i quali i «servizi istituzionali, generali e di gestione» e quelli relativi a «sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiRAGIONE_SOCIALE ». La realizzazione e la gestione delle opere e delle risorse idriche di un certo ambito territoriale costituiscono appunto un servizio pubblico essenziale, la cui gestione, secondo principi di efficienza ed economicità, deve essere svolta, o quantomeno direttamRAGIONE_SOCIALE controllata, dagli enti pubblici o dai loro enti strumentali (v. gli artt. 141 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006, e, prima di allora, la legge n. 36 del 1994, contenRAGIONE_SOCIALE «Disposizioni in materia di risorse idriche»).
La legislazione nazionale in materia di contabilità delle regioni e degli enti RAGIONE_SOCIALE fornisce dunque una definizione di «enti strumentali» ampia e perfettamRAGIONE_SOCIALE coerRAGIONE_SOCIALE con l’ipotesi che in tale categoria debba rientrare anche RAGIONE_SOCIALE, società costituita per legge dalla Regione RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale e di cui la Regione deve detenere la maggioranza del capitale.
È tuttavia il caso di aggiungere che, ai sensi del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, anche le «società controllate» (art. 11 -quater ) e le «società partecipate» (art. 11 -quinquies ), a prescindere che siano o meno «enti strumentali» (ai sensi dell’art. 11 -ter ), vanno inserite nel bilancio consolidato dell’RAGIONE_SOCIALE pubblico (art. 11 -bis ), il che significa che anche le loro vicende patrimoniali ed economiche sono rilevanti ai fini della
corretta rappresentazione contabile della situazione della finanza pubblica.
Ma, allora, poiché non è in discussione che la ratio legis dello stretto collegamento posto dalla norma di legge regionale tra l’incentivo all’esodo e il divieto di instaurare rapporti professionali con gli enti strumentali della Regione RAGIONE_SOCIALE (e non solo con la Regione stessa) è l’intento di evitare che il costo del personale dipendRAGIONE_SOCIALE -nonostante la risoluzione del rapporto di pubblico impiego e il pagamento degli onerosi incentivi -continui indirettamRAGIONE_SOCIALE a gravare sulla spesa pubblica (allargata alla partecipazione e alla gestione di tali enti), ne consegue che la nozione di «RAGIONE_SOCIALE strumentale» utilizzata nella legge regionale deve essere intesa in conformità con quella delineata ai fini della rilevanza dell’RAGIONE_SOCIALE nell’ambito della contabilità della Regione.
In definitiva, la legge della Regione RAGIONE_SOCIALE n. 8 del 2005, laddove usa la nozione di «RAGIONE_SOCIALE strumentale», deve essere interpretata in modo perlomeno coerRAGIONE_SOCIALE con la nozione desumibile dalla legislazione nazionale, eventualmRAGIONE_SOCIALE in senso più ampio, ma non certo in senso più restrittivo, come pretenderebbe parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, in stridRAGIONE_SOCIALE contrasto con il fine (risparmio di spesa pubblica) che il legislatore regionale si era prefisso.
8.3 Anche il terzo e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamRAGIONE_SOCIALE, riguardando entrambi pretesi vizi nella gestione del materiale probatorio che secondo il ricorrRAGIONE_SOCIALE sarebbe servito a dimostrare che RAGIONE_SOCIALE non è un RAGIONE_SOCIALE strumentale della Regione RAGIONE_SOCIALE.
I motivi sono inammissibili.
Il terzo motivo lamenta la mancata ammissione di un ordine di esibizione «della documentazione comprovante
l’estensione ai dipendenti della società mista dei benefici di cui alla legge n. 7 L.R. n. 8 del 2005». Anche a prescindere dalla discrezionalità del giudice di merito nell’ammettere o meno un mezzo di prova come l’ordine di es ibizione (v. Cass. n. 31251/2021), in questo caso la richiesta aveva ad oggetto un mezzo di prova doppiamRAGIONE_SOCIALE inammissibile, sia perché generico («documentazione»), sia perché riferito a un fatto non decisivo e di cui la parte richiedRAGIONE_SOCIALE la prova intendeva non affermare, ma al contrario negare, l’esistenza ( l’estensione degli incentivi all’esodo anche ai dipendenti di RAGIONE_SOCIALE).
Il sesto motivo lamenta la mancata valorizzazione, come prova, della documentata assenza di RAGIONE_SOCIALE in un elenco di enti strumentali rinvenibile sul sito internet della Regione RAGIONE_SOCIALE. E, fermo restando che il giudice, nel motivare la sRAGIONE_SOCIALEnza sul fatto non ha bisogno di menzionare e vagliare tutti i mezzi di prova disponibili ( ex multis , Cass. n. 16056/2016), per il vizio di omesso esame si può denunciare il mancato esame un fatto decisivo, non la mancata valutazione (ovverosia l’implicita svaluta zione) di una prova, in questo caso, documentale ( ex multis , Cass. n. 396072018). Ad ogni modo, davvero non si capisce quale potrebbe essere la rilevanza di quella prova, una volta ribadito che l’attribuzione a RAGIONE_SOCIALE della qualifica di RAGIONE_SOCIALE strumentale consiste in una valutazione giuridica e non nell’accertamento di un fatto , mentre la richiesta valorizzazione del documento sembrerebbe sottintendere l’intenzione di attribuire , in modo del tutto improprio, al citato elenco, in quanto contenuto sul sito internet della Regione, una sorta di valore confessorio della natura non strumentale di RAGIONE_SOCIALE
Il quarto e il quinto motivo pongono una diversa questione. Secondo il ricorrRAGIONE_SOCIALE, anche ammettendo che egli
avesse violato il divieto di instaurare un rapporto di lavoro con un RAGIONE_SOCIALE strumentale della Regione, quest’ultima non avrebbe potuto eccepire l’inadempimento di quell’obbligo per negare il pagamento de ll’indennità aggiuntiva, in quanto non ci sarebbe un rapporto sinallagmatico tra le due obbligazioni e, in ogni caso, l’eccezione di inadempimento non potrebbe mai comportare un definitivo rifiuto di adempiere, ma soltanto un rifiuto temporaneo e strumentale ad una domanda di adempimento o di risoluzione che, nel caso di specie, la Regione non ha proposto.
9.1. Anche questi motivi sono infondati.
9.1.1. Infatti, da un lato, si deve ribadire quanto già affermato nella citata sRAGIONE_SOCIALEnza n. 14322/2016, ovverosia che « L’apprezzamento della sussistenza nella fattispecie di un inadempimento suscettibile di legittimare il rifiuto della controprestazione attiene ad una non sindacabile valutazione di fatto, alla quale la sRAGIONE_SOCIALEnza ha fornito una sufficiRAGIONE_SOCIALE e logica motivazione, coerRAGIONE_SOCIALE con la ratio della norma che prevedeva l’erogazione dell’incentivo all’esodo ».
Dall’altro lato, si deve aggiungere che , con l’instaurazione del rapporto con RAGIONE_SOCIALE, il lavoratore non si è soltanto reso inadempiRAGIONE_SOCIALE all’obbligazione negativa esplicitamRAGIONE_SOCIALE indicata nel contratto di risoluzione consensuale, ma, prima ancora, ha violato un preciso obbligo di legge, posto che l’art. 7, comma 8, della legge regionale n. 8 del 2005 sancisce che «Ai soggetti che si sono avvalsi del beneficio di cui al presRAGIONE_SOCIALE articolo è fatto divieto assoluto di instaurare rapporti professionali, a qualunque titolo, con la Regione e con gli Enti strumentali da essa dipendenti per i cinque anni successivi alla cessazione del servizio». È proprio il ricorrRAGIONE_SOCIALE a rilevare che, nel contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,
il divieto di instaurare rapporti con la Regione o con i suoi enti strumentali è formulato nei termini di una mera presa d’atto e non di una volontà di assumere un’obbligazione («… dichiara altresì di essere a conoscenza che non potrà instaurare con l’Amministrazione Regionale e con gli Enti strumentali da essa dipendenti, incarichi professionali a qualunque titolo …») . Ma tale formula, lungi dall’escludere una stretta relazione tra il diritto all’indennità aggiuntiva e il divieto di instaurare rapporti, sottolinea che quest’ultimo origina dalla stessa legge, prima ancora di essere sancito e ribadito nel contratto.
In altri termini, al divieto posto a carico del lavoratore corrisponde, in capo alla Regione, tanto il diritto contrattuale di rifiutare il pagamento dell’indennità , opponendo l’eccezione di inadempimento, quanto un obbligo legale di non versare al lavoratore un incentivo che verrebbe percepito in violazione di legge.
9.1.2. Con ciò perde rilevanza anche la questione, sollevata in particolare con il quinto motivo, della ritenuta impossibilità di utilizzare l’eccezione inadimpleti non est adimplendum per paralizzare definitivamRAGIONE_SOCIALE la domanda di adempimento della controprestazione, invece che per sospenderla in via provvisoria e in funzione accessoria rispetto a una principale domanda di risoluzione o di adempimento del contratto. La questione è, comunque, di per sé infondata, perché l’art. 1460 c.c. richiede soltanto, qu ale presupposto dell’eccezione, che si tratti di «contratti con prestazioni corrispettive», non anche che l’eccezione sia necessariamRAGIONE_SOCIALE abbinata e funzionale a una domanda di adempimento o di risoluzione del contratto da cui originano gli obblighi con «prestazioni corrispettive». Il contratto può produrre effetti ulteriori, rispetto alle contrapposte obbligazioni considerate
nell’eccezione, che le parti (e, in particolare, la parte che solleva l’eccezione di inadempimento) possono avere interesse a conservare, il che non esclude che restino definitivamRAGIONE_SOCIALE non dovute le prestazioni con riferimento alle quali non viene adempiuta (e non può essere più adempiuta) la controprestazione. Nel caso di specie, l’effetto risolutivo del rapporto di pubblico impiego con la Regione RAGIONE_SOCIALE è stato voluto dalle parti e nessuna di loro ha inteso rimetterlo in discussione. Si tratta di un eff etto che prescinde sia dall’obbligo di pagare l’indennità sostitutiva sia dal divieto di instaurare nuovi rapporti con la Regione o i suoi enti strumentali e che non intacca la corrispettività tra queste prestazioni.
Respinto il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio , sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della controricorrRAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrRAGIONE_SOCIALE principale, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 20.12.2023.