Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27338 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27338 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8631/2018 R.G. proposto da : CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario Straordinario p.t., rappresentata e difesa dall’avvocata NOME AVV_NOTAIO COGNOME per procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA
-intimata- avverso DECRETO di TRIBUNALE TRANI n. 270/2017 depositato il 06/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dalla presidente COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di Trani del 6.2.2018 che, in accoglimento dell’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE, ha ammesso allo stato passivo RAGIONE_SOCIALE procedura i crediti
( per € 7.064,06) vantati dall’opponente a titolo di sanzioni, aggi e spese maturati sul credito da imposta principale, già riconosciuto, escludendo che la RAGIONE_SOCIALE avesse natura di ente ecclesiastico non commerciale, come tale avente diritto alla sospensione dal pagamento dei crediti in questione , ai sensi dell’art. 1, co. 225 RAGIONE_SOCIALE l. n. 311/2004 , prorogato dall’art. 1 co.188 RAGIONE_SOCIALE l. n. 147/2013
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
1.C on l’unico motivo, che denuncia violazione degli artt. 1 co. 225 l. 311/2004 e succ. modd., 41 co. 7 l.289/02 e 4 d.l. n.245/02, e degli artt. 73 e 149 TUIR, la ricorrente contesta la decisione impugnata rilevando di essere un RAGIONE_SOCIALE (ente ecclesiastico, di diritto pontificio, civilmente riconosciuto dallo Stato italiano), avente per statuto precipue finalità di solidarietà sociale, in ragione delle quali, oltre all’attività di culto, ha per oggetto attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria; osserva ancora: i) che il legislatore tributario riconosce un valore speciale alle attività civili (compresa quella commerciale) e religiose svolte dagli RAGIONE_SOCIALE, ai quali non si applicano le disposizioni relative alla perdita RAGIONE_SOCIALE qualifica di ente non commerciale, salvo che non sia provato che l’attività commerciale venga svolta in modo prevalente e travalichi i principi statutari di matrice canonica; ii) che ove ricorra questa prova l’RAGIONE_SOCIALE perderebbe in primis la qualità di ente ecclesiastico e poi il riconoscimento civile dello Stato, ma dietro emissione di un decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica, nella specie non intervenuto; iii) che il tribunale ha errato nel ritenere che la prova di non esercitare in maniera prevalente attività di impresa fosse a suo carico; iv) che il giudice, inoltre, ha apoditticamente ritenuto che la sua ammissione alla procedura di RAGIONE_SOCIALE fosse indicatore dirimente RAGIONE_SOCIALE prevalenza dell’attività commerciale, di natura sanitaria, prestata.
Il motivo è infondato.
2.1 Come correttamente rilevato dal giudice del merito, e come già affermato da questa Corte in sede di esame di altro ricorso RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la medesima questione (Cass. n. 35548/2023), la sentenza che, a norma dell’art. 8 del d. lgs. n. 270/99, dichiara lo stato di insolvenza delle imprese che possono accedere all’amministrazione s traordinaria ai sensi dall’art. 2 del decreto stesso (e cioè imprese, aventi particolari requisiti dimensionali, soggette alle disposizioni sul fallimento, e dunque necessariamente esercenti attività commerciale, come si ricava dall’ art. 1, 1° comma, l. fall.) è suscettibile di passare in giudicato anche per ciò che riguarda l’accertamento dello status di impresa commerciale dell’ente posto in A.S. e resta ferma, mantenendo tutti i suoi effetti, salvo che non ne intervenga la revoca con sentenza non più impugnabile.
2.2. Pertanto, al di là del fatto che non risulta pendente l’opposizione alla dichiarazione di insolvenza, la ricorrente non può pretendere che venga accertata la sua natura di ente non commerciale in un giudizio, quale il presente, che tipicamente si innesta nell’ambito di una procedura che presuppone la sua contraria qualità di impresa commerciale.
2.3. E’ del resto copiosa la giur isprudenza di questa Corte secondo cui , ai fini dell’applicabilità dello statuto di imprenditore commerciale ad un ente, rileva solo che l’ente svolga in concreto, in via esclusiva o prevalente, attività di impresa commerciale (Cass. nn. 9589/1993, 8374/2000, 22955/2020), e ciò anche quando la stessa sia finalizzata al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali altruistici, in quanto il fine altruistico (inteso come destinazione dei proventi ad iniziative connesse a detti scopi) non pregiudica il carattere imprenditoriale dei servizi resi, rimanendo giuridicamente irrilevante il movente soggettivo che induca
l’imprenditore a esercitare la sua attività (Cass. 22955/2020 cit., Cass. nn. 17399/2011, 6835/2014, 4418/2022).
2.4 Da ultimo, va rilevato che l’accertamento dello status di impresa commerciale RAGIONE_SOCIALE ricorrente non può venir meno per effetto di una sentenza, seppure passata in giudicato, che l’abbia negato ad altri fini e al di fuori RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale.
Poiché RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese, non v’è luogo alla liquidazione delle spese.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10/01/2024.