Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9964 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9964 Anno 2024
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29638/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, SIGNORILE COGNOME NOME, SIGNORILE NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO giusta procure speciali in calce al controricorso
– controricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE REGIONE PUGLIA
– intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Bari n. 1674/2022 depositata il 17/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/3/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 12/2022, accoglieva i ricorsi elettorali proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e, per l’effetto, annullava gli atti e la procedura elettorale relativa al rinnovo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per il quadriennio 2019-2023, a seguito RAGIONE_SOCIALEe votazioni tenutesi in data 23, 24 e 25 novembre 2019.
La Corte d’appello di Bari, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione presentata da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rilevava che il P.M. aveva rassegnato le proprie conclusioni con nota telematica in calce al verbale di udienza, in ossequio al disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 17 l. 56/1989, 738 e 70 cod. proc. civ., prima RAGIONE_SOCIALEo svolgimento RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, aggiungendo che gli appellanti non avevano dimostrato un concreto pregiudizio arrecato ai loro diritti di difesa.
Osservava che, secondo un principio di carattere generale, ogni iscritto all’albo professionale è legittimato ad impugnare le
operazioni elettorali allorché le contestazioni riguardino gli aspetti generali RAGIONE_SOCIALEe operazioni di voto.
Sottolineava, inoltre, che gli iscritti all’albo, esercitando il diritto al voto dei consiglieri regionali, che li rappresentano, sono legittimati a far valere i vizi RAGIONE_SOCIALEe relative operazioni.
Riteneva che l’omessa consegna dei plichi del voto a distanza direttamente ed esclusivamente al presidente del seggio e l’avvenuta rimessa RAGIONE_SOCIALE stessi ad operazioni di voto già chiuse costituissero irregolarità espressive di una cattiva gestione del voto esercitato per corrispondenza, idonee a inficiare l’intera procedura elettorale.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Gli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
Tanto i ricorrenti, quanto i controricorrenti costituiti hanno depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 69 -74 cod. proc. civ. e del principio del contraddittorio: la Corte d’appello, nel registrare che il P.M. aveva ritualmente rassegnato le proprie conclusioni con nota telematica in calce al verbale di udienza, ha riconosciuto l’esattezza RAGIONE_SOCIALEe contestazioni RAGIONE_SOCIALE appellanti, che avevano lamentato che le conclusioni non erano state espresse dinanzi al collegio e alle parti, ma solo in un momento successivo
alla chiusura RAGIONE_SOCIALE trattazione del ricorso in pubblica udienza; il pregiudizio del diritto di difesa consisteva, poi, nel fatto che non era stato consentito agli appellanti di interloquire e contraddire sulle conclusioni rassegnate dal P.M..
5. Il motivo è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (si veda in questo senso, da ultimo, Cass., Sez. U., 36596/2021), nell’ipotesi in cui nel procedimento di primo grado si sia verificata una lesione del diritto di difesa o del principio del contraddittorio diversa da quelle previste dall’art. 354 cod. proc. civ. non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità, perché il giudice d’appello, una volta constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice, essendo invece tenuto a deciderla egli stesso nel merito.
Occorre, quindi, che la parte deduca un vizio processuale di tal genere, dato che la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza si converte nell’apposito mezzo di gravame ex art. 161 cod. proc. civ., solo unitamente alle ulteriori doglianze di merito.
Ne discende che l’eventuale ricorso avverso la sentenza d’appello, che abbia mancato di dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, sarebbe inammissibile per difetto di interesse nel caso in cui tale decisione sia giunta, come era suo preciso dovere, a decidere la causa nel merito, non essendo individuabile alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all’omessa dichiarazione di nullità (v. Cass. 18578/2015, Cass. 5590/2011, Cass. 27777/2008).
La Corte di merito, non ricorrendo alcuna RAGIONE_SOCIALEe ipotesi previste dall’art. 354 cod. proc. civ., non poteva comunque rimettere la causa al primo giudice e doveva decidere nel merito su tutte le questioni controverse, cosicché non è possibile ipotizzare che gli odierni ricorrenti abbiano subito alcun pregiudizio dalla dichiarazione di nullità che non è stata (a loro dire erroneamente) pronunciata ed
abbiano interesse a dolersi RAGIONE_SOCIALE decisione (di rigetto) assunta dai giudici distrettuali.
6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 l. 56/1989: in tema di legittimazione all’impugnazione dei risultati relativi alle elezioni RAGIONE_SOCIALE organi rappresentativi RAGIONE_SOCIALE ordini professionali il punto di partenza fondamentale -sostengono i ricorrenti – è costituito dalla specifica disciplina di ogni singolo RAGIONE_SOCIALE.
Il rilievo RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello secondo cui sussiste l’interesse di ogni iscritto all’albo professionale ad impugnare le operazioni elettorali non è coerente -in tesi con il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 l. 56/1989, che attribuisce la legittimazione a dolersi dei risultati elettorali agli interessati; di conseguenza la legittimazione non poteva essere riconosciuta ai ricorrenti che non avessero dato dimostrazione di uno specifico interesse all’impugnazione, in particolare a chi era stato eletto a seguito RAGIONE_SOCIALEo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe elezioni oppure a chi non era candidato.
Il motivo è inammissibile, anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ..
La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, allorché si sostenga la nullità generale RAGIONE_SOCIALEe operazioni di voto relative all’elezione di un RAGIONE_SOCIALE di un RAGIONE_SOCIALE professionale, sussiste l’interesse di ogni iscritto all’albo professionale ad impugnare le operazioni elettorali (Cass., Sez. U., 14385/2007).
D’altra parte, la doglianza in esame non coglie né critica adeguatamente (limitandosi a sostenere l’irrilevanza del richiamo) la portata RAGIONE_SOCIALE seconda ratio decidendi offerta dai giudici distrettuali, là dove gli stessi hanno posto in evidenza (a pag. 6) che tutti gli iscritti all’albo, essendo rappresentati dai consiglieri regionali e concorrendo alla loro elezione ex art. 2, comma 3, d.P.R. 221/2005, sono legittimati a far valere i vizi RAGIONE_SOCIALEe relative operazioni, in quanto
questa generale rappresentatività fa sì che il novero RAGIONE_SOCIALE interessati all’impugnazione coincida con quello RAGIONE_SOCIALE iscritti.
Ne deriva l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianza in esame, dato che il ricorso per cassazione deve necessariamente contestare in maniera specifica la ratio decidendi posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata (Cass. 19989/2017).
Il terzo motivo di ricorso assume, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 4 e 6, d.P.R. 221/2005: nessun vizio procedurale poteva essere ravvisato, a dire dei ricorrenti, perché da una parte queste norme non prescrivono che il plico inviato per posta debba giungere, senza passaggi intermedi, direttamente nelle mani del presidente del seggio, che ne è invece il consegnatario, dall’altra si è verificata soltanto una tardiva consegna al seggio di plichi pervenuti nei giorni di apertura del seggio.
In ogni caso la Corte d’appello non avrebbe potuto esimersi dal valutare la rilevanza del vizio ai fini RAGIONE_SOCIALE‘annullamento di tutte le operazioni elettorali, tenendo conto che le schede votate per corrispondenza di dubbia correttezza procedurale erano soltanto duecentocinque.
Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.
9.1 La Corte d’appello, prendendo le mosse dal tenore letterale il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 6, d.P.R. 221/2005, ha sottolineato come la norma, ‘ posta a presidio RAGIONE_SOCIALE‘integrità RAGIONE_SOCIALE scheda, RAGIONE_SOCIALE genuinità del voto espresso nonché RAGIONE_SOCIALE regolarità e trasparenza RAGIONE_SOCIALEe operazioni elettorali ‘ (pag. 7), preveda che la segreteria si limiti alla consegna RAGIONE_SOCIALE scheda debitamente timbrata all’elettore che ne fa richiesta, senza procedere alla ricezione RAGIONE_SOCIALE scheda compilata dall’elettore (di cui ha cura il presidente del seggio), ‘ al fine evidente di evitare che l’espressione di voto a distanza possa subire manomissioni, da parte di terzi, idonee a comprometterne la genuinità ‘ (pag. 9)
Il motivo in esame torna a riproporre la lettura ‘alternativa’ che la Corte distrettuale ha espressamente disatteso, senza confrontarsi con gli argomenti offerti dalla decisione impugnata, né spiegando i motivi per cui gli stessi non possono essere considerati conformi a diritto.
Il che comporta l’inammissibilità di questo profilo di critica, posto che nel ricorso per cassazione la parte non può limitarsi alla mera riproposizione RAGIONE_SOCIALEe tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello, op erando così una mera contrapposizione del suo giudizio e RAGIONE_SOCIALE sua valutazione a quella espressa dalla sentenza impugnata (Cass. 11098/2000) senza considerare le ragioni offerte da quest’ ultima.
9.2 La Corte d’appello non ha condiviso la tesi RAGIONE_SOCIALE appellanti, secondo cui le irregolarità riscontrate, essendo limitate a sole duecento due schede di voto pervenute per delega, non erano decisive ai fini del risultato finale, rappresentando (a pag. 6) che le contestazioni riguardavano gli aspetti generali RAGIONE_SOCIALEe operazioni elettorali, cosicché non trovava applicazione -come affermato dalla sentenza n. 21233/2019 di questa Corte – il principio RAGIONE_SOCIALE prova di resistenza.
Il secondo profilo di critica addotto con la doglianza in esame non si confronta in alcun modo con queste argomentazioni e risulta pertanto inammissibile, per le stesse ragioni già illustrate al punto 7. 9.3 Peraltro, la decisione impugnata (a pag. 10) evidenzia la ‘ difficoltà di stabilire la corrispondenza fra il numero RAGIONE_SOCIALEe richieste di voto a distanza inviate agli aventi diritto dalla segreteria ed il numero dei plichi restituiti con l’espressione di voto ‘, stante la differenza dei dati riportati nei due successivi verbali, precisando subito dopo che ‘ nel verbale di riunione del seggio RAGIONE_SOCIALE‘8.12.2019, prodromico al verbale del 9-10.12.2019 di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, è annotata la presenza di 202 richieste di ritiro su delega inevase e/o da appaiare, di non ben definita oggettiva riconducibilità ‘.
Il numero segnalato, quindi, non è rappresentativo del totale dei voti contestati, ma corrisponde alle indicazioni contenute in uno dei verbali non collimanti (in RAGIONE_SOCIALE ai voti non riconducibili a richieste di ritiro).
Ne discende che il secondo profilo di critica non è neppure riferibile al contenuto RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, la quale in realtà si limita a registrare, rispetto al dato numerico che la doglianza intende valorizzare, l’impossibilità di stabilire un’esatta corrispondenza fra richieste di voto a distanza inviate agli aventi diritto dalla segreteria e voti restituiti, senza però sostenere che tale numero fosse rappresentativo del totale RAGIONE_SOCIALEe schede di dubbia correttezza.
10. Il quarto motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 4 e 6, d.P.R. 221/2005 e il carattere erroneo e contraddittorio RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata: la statuizione continua a fare riferimento -sostengono i ricorrenti -al cd. vademecum del RAGIONE_SOCIALE, traendone conseguenze arbitrarie e superando con estrema facilità la differenza di terminologia tra norma di legge e vademecum.
Per di più, la norma denunciata come violata non prevede e non consente alcun potere di intervento nel procedimento elettorale in capo al RAGIONE_SOCIALE.
11. Il motivo è inammissibile.
La Corte distrettuale, dopo aver registrato che gli appellanti avevano contestato che al vademecum predisposto dal RAGIONE_SOCIALE andasse riconosciuta una valenza normativa, ha spiegato che ‘ la violazione posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE pronuncia di annullamento RAGIONE_SOCIALEe operazioni non riguarda il Vademecum isolatamente considerato, bensì il disposto di cui all’art. 2 DPR n. 221/2005 co. 6 richiamato dai punti 8 e 9 del predetto Vademecum ‘ (pag. 8).
Una simile decisione, diversamente da quanto sostenuto nel mezzo in esame, si riferisce e fa applicazione unicamente RAGIONE_SOCIALE norma di legge.
Ne consegue l’inammissibilità del mezzo, che è privo, ancora una volta, del carattere di riferibilità alla decisione impugnata; in particolare, la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass. 20910/2017, Cass. 13735/2020).
12. Il quinto motivo, sotto la rubrica ‘ violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione art. 2 comma 4 e 6 DPR 25 ottobre 2005 n. 221 nonché alla mancata impugnazione dei verbali relativi alle operazioni elettorali con querela di falso art. 221 e 227 c.p.c. Omessa istruttoria ‘, lamenta che la Corte d’appello abbia fatto riferimento, ai fini di accertare i fatti rilevanti di causa, al solo verbale redatto dal seggio elettorale nella sua prima composizione, piuttosto che ai verbali successivi, che facevano prova fino a querela di falso.
13. Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello, dopo aver preso in esame le risultanze del verbale del seggio elettorale del 27 novembre 2019, ne ha evinto la dimostrazione di due criticità, concernenti -una l’omessa consegna dei plichi contenenti i voti a distanza direttamente ed esclusivamente al presidente del seggio, e l’altra la consegna dei plichi al presidente da parte RAGIONE_SOCIALE segreteria, a operazioni già concluse.
Il mezzo in esame lamenta che la Corte di merito abbia valorizzato questo solo documento, piuttosto che gli ulteriori verbali, al fine di accertare i fatti rilevanti ai fini del decidere.
A questo proposito è sufficiente ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito RAGIONE_SOCIALE‘intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE correttezza giuridica e RAGIONE_SOCIALE coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’ attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis , Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011).
Oltre a ciò, il mezzo si caratterizza anche per la sua genericità, perché lamenta il mancato esame di ulteriori verbali di cui, però, non indica il contenuto, onde spiegare se gli stessi potessero assumere qualche rilievo al fine di pervenire ad approdi diversi nell’accertamento dei fatti di causa.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 21 marzo 2024.