Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22790 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22790 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30323/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-controricorrente-
nonchè contro
NOME
NOME,
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA,
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6328/2022 depositata il 11/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal RAGIONE_SOCIALEere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE d’appello di Roma, con sentenza n. 6328/2022 pubblicata l’11/10/2022 e notificata in parti data, ha, nella contumacia del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, accolto, in parte, l’appello principale proposto da NOME COGNOME, avverso l’ ordinanza del 30/3/2021 del Tribunale di Roma, dichiarando il COGNOME eletto quale componente del RAGIONE_SOCIALE, per il periodo 2019/2022, in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, nonché ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto al gravame incidentale proposto da NOME COGNOME.
AVV_NOTAIO, primo dei non eletti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE all’esito RAGIONE_SOCIALEe elezioni per il rinnovo del RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio 2019/2022, dapprima con ricorso proposto avanti al T.a.r. per il Lazio-Roma e poi, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.O., con ricorso ex art. 702 -bis c.p.c. in riassunzione avanti al Tribunale Civile di Roma, aveva chiesto, previa disapplicazione in parte qua del Verbale del 20.2.2019 RAGIONE_SOCIALE Commissione Ministeriale nominata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 3, del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 e RAGIONE_SOCIALE conseguente Delibera del CNF n. 580 del 22.2.2019 di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, che l’adito Tribunale ritenesse e dichiarasse: -l’ineleggibilità RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO alla carica di componente del CNF per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dRAGIONE_SOCIALE, per il quadriennio 2019/2022, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE, presso cui l’AVV_NOTAIO era iscritto, aveva già espresso un componente nei precedenti tre mandati e l’art. 34, comma 3, RAGIONE_SOCIALE Legge 31 dicembre 2012, n. 243, recante « Nuova disciplina RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento RAGIONE_SOCIALE professione
RAGIONE_SOCIALE », dispone che « non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso RAGIONE_SOCIALE circondariale il componente eletto in tali distretti »; -il diritto del ricorrente a subentrare quale primo dei non eletti, per « surrogazione o scorrimento », nella carica di componente del CNF per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in luogo RAGIONE_SOCIALE‘ineleggibile AVV_NOTAIO.
Nel giudizio si costituivano il RAGIONE_SOCIALE (eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva), il RAGIONE_SOCIALE (chiedendo il rigetto del ricorso) e l’AVV_NOTAIO (che si associava alla difesa del RAGIONE_SOCIALE).
Il Tribunale di Roma, con ordinanza 31/3/2021, dichiarava la carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE convenuto in giudizio , l’estinzione del giudizio, quanto alle domande proposte da NOME COGNOME nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE, e l’ineleggibilità RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME alla carica di componente del RAGIONE_SOCIALE per il periodo 2019/2022, rigettata la richiesta del COGNOME di essere proclamato in vece RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, quale primo dei non eletti.
Il COGNOME impugnava l’ordinanza, in punto di erroneità RAGIONE_SOCIALE declaratoria del difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché di erroneità del rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di subentro all’AVV_NOTAIO , per « surrogazione o scorrimento », RAGIONE_SOCIALE‘appellante, non essendo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio il meccanismo RAGIONE_SOCIALEe elezioni supplettive, di cui all’art. 15, comma 2, del D.Lgs. Lgt. n. 382/1944.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello incidentale, diretto a domandare la declaratoria di difetto di integrità del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (COA facenti parte del RAGIONE_SOCIALE) e, per l’effetto, RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, con contestuale pronuncia di inammissibilità originaria RAGIONE_SOCIALEe domande RAGIONE_SOCIALE‘appellante principale,
oppure con rimessione RAGIONE_SOCIALE causa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 354 c.p.c., al Giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.
Tale appello incidentale era successivamente rinunciato dall’AVV_NOTAIO a seguito RAGIONE_SOCIALEe dimissioni di quest’ultimo da componente del CNF, rassegnate con lettera del 9.8.2021.
La RAGIONE_SOCIALE d’appello, accogliendo in parte il gravame principale del COGNOME, ha riformato l’ordinanza impugnato, facendo espresso richiamo all’ordinanza n. 24565 del 2022, con la quale questa Suprema RAGIONE_SOCIALE, pronunciando su caso, identico a quello per cui è causa, RAGIONE_SOCIALE‘elezione del componente del CNF sempre per il periodo 2019/2022 da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE di Catanzaro, aveva affermato che il candidato eletto, ma che era risultato ineleggibile, debba essere sostituito dal candidato primo dei non eletti attraverso il meccanismo RAGIONE_SOCIALE « surrogazione » o RAGIONE_SOCIALEo « scorrimento ».
Avverso la suddetta pronuncia il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato 9/12/2022, affidato a due motivi, nei confronti di NOME COGNOME (che resiste con controricorso notificato il 13/1/2023) e di NOME COGNOME e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( che non svolgono difese ).
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., di norme di diritto, per avere la RAGIONE_SOCIALE d’appello erroneamente ritenuto applicabile il meccanismo RAGIONE_SOCIALE c.d. surrogazione o scorrimento per sostituire un componente del CNF dichiarato ineleggibile, in luogo di quello RAGIONE_SOCIALEe elezioni suppletive; b) con il secondo motivo, per avere la RAGIONE_SOCIALE territoriale omesso di rilevare la non integrità del contraddittorio sia nei confronti del nuovo componente del CNF AVV_NOTAIO COGNOME, designato nel 2021, al posto del dimissionario AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO con le intervenute elezioni suppletive (terzo divenuto
litisconsorte necessario per fatto sopravvenuto, trattandosi di un consigliere eletto, titolare di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale; litisconsorzio necessario sopravvenuto, per fatto verificatosi nel corso RAGIONE_SOCIALE‘appello, non rilevato d’ufficio, stante la contumacia del CNF in appello, ma rilevabile in questa fase di legittimità) sia nei confronti dei tre RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (litisconsorti originari, per avere con le loro deliberazioni concorso alla designazione su base distrettuale del componente, ineleggibile, AVV_NOTAIO, e per fatto sopravvenuto, per avere con le elezioni suppletive designato in corso di causa l’AVV_NOTAIO; a nulla rilevando l’estinzione del giudizio dichiarata in primo grado).
In memoria, il RAGIONE_SOCIALE evidenzia la persistenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse alla decisione del ricorso, anche se medio tempore si sono svolte le elezioni per il rinnovo RAGIONE_SOCIALE Consiliatura 2023/2026; si precisa che il primo motivo riguarda una questione giuridica di particolare importanza, suscettibile di riproporsi ad ogni nuova elezione del RAGIONE_SOCIALE e che la soluzione offerta da questa RAGIONE_SOCIALE di recente (Cass. 24565/2022) si rivela non condivisibile.
Il secondo motivo, di rilievo pregiudiziale, è inammissibile sotto entrambi i profili denunciati.
Quanto alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME, si tratterebbe di un litisconsorte necessario in dipendenza di un fatto sopravvenuto (la sua elezione in sostituzione del dimissionario membro del CNF), nel corso del giudizio di appello, per effetto RAGIONE_SOCIALEe dimissioni RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME.
Si deve osservare, peraltro, che il neoletto non era parte nel giudizio di primo grado e la RAGIONE_SOCIALE d’appell o , stante la contumacia del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, non poteva venire a conoscenza del l’elezione avvenuta, non potendo rilevare il solo dato RAGIONE_SOCIALE pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Il terzo eletto al CNF, AVV_NOTAIO, per il distretto di RAGIONE_SOCIALE, non può considerarsi quindi in alcun modo litisconsorte necessario, essendo estraneo al rapporto giuridico oggetto del processo, che è intercorso, sostanzialmente, tra l’eletto ineleggibile, AVV_NOTAIO, il primo dei non eletti, AVV_NOTAIO (odierno controricorrente e che aveva instaurato il giudizio di primo grado per farsi dichiarare eletto), e il CNF.
Il litisconsorzio necessario sussiste, invero, solo quando l’azione tende alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico – ossia che coinvolga ab origine più soggetti oppure all’adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti, ossia quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia RAGIONE_SOCIALE‘utilità connessa con l’esperimento RAGIONE_SOCIALE‘azione proposta (Cass. 3692/2020). Dal che si desume che il litisconsorzio non può che riguardare situazioni che, ab origine , si connotano per la loro unitarietà ed inscindibilità, oppure le ipotesi in cu si verifichi il decesso RAGIONE_SOCIALE parte originaria, con subentro nel processo RAGIONE_SOCIALE eredi, come litisconsorti necessari, i quali ben possono intervenire in appello ex art. 344 c.p.c., o proporre l’opposizione di terzo ex art 404 c.p.c. (Cass. 17212/2023).
Più in generale, è ammissibile la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘opposizione di terzo avverso una sentenza di appello da parte dei litisconsorti necessari pretermessi fin dal primo grado, anche ove questi abbiano dedotto esclusivamente la violazione RAGIONE_SOCIALE‘integrità del contraddittorio; il giudizio su tale impugnazione si esaurisce, infatti, nella sola fase rescindente trovando applicazione, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 406 c.p.c., l’art. 354 c.p.c., che per la violazione del contraddittorio preclude al giudice di secondo grado
di decidere la controversia nel merito, prevedendo la rimessione RAGIONE_SOCIALEe parti davanti al primo giudice (Cass. 1441/2022).
Nulla di tutto questo nel caso di specie, nel quale è certamente non configurabile un obbligo giuridico del giudice di appello di integrare il contraddittorio nei confronti di un terzo, non litisconsorte necessario nel giudizio.
Quanto ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’appello di RAGIONE_SOCIALE, il giudizio di primo grado si era concluso con una declaratoria di estinzione del giudizio e l’avvocato COGNOME ha rinunciato all’appello incidentale sul punto proposto. Di conseguenza, la RAGIONE_SOCIALE d’appello non ha esteso il contraddittorio a tali RAGIONE_SOCIALE, essendo peraltro in appello il CNF rimasto contumace.
La doglianza circa la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei COA di RAGIONE_SOCIALE, Parri e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, evocati dall’AVV_NOTAIO nel primo grado del giudizio, risulta quindi inammissibile. Sulla estinzione del giudizio, con riferimento alla domanda proposta dal COGNOME nei confronti dei tre suddetti COA, si è, invero, formato il giudicato, avendo l’AVV_NOTAIO rinunciato all’appello incidentale, con il quale aveva denunciato il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di detti enti (sentenza di appello, pag. 4).
La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell’art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all’impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all’azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado. tuttavia l’identità RAGIONE_SOCIALE effetti non comporta la piena
corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all’impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass.5556/1995). La rinuncia all’impugnazione provoca il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, determinando la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere sull’oggetto del gravame indipendentemente dall’accettazione RAGIONE_SOCIALE controparte (Cass. 4499/1996; Cass. 8387/1999; Cass. 33761/2019).
Per tali ragioni il motivo è inammissibile.
La prima censura è infondata.
3.1.Il ricorrente deduce che la consultazione elettorale viziata in radice deve essere rinnovata ab imis e il vizio riguardante la nomina di un componente (ineleggibile) travolge le intere operazioni elettorali che « non possono essere conservate col meccanismo RAGIONE_SOCIALE surroga o RAGIONE_SOCIALEo scorrimento », non almeno nel sistema elettorale previsto dalla legge per la nomina dei membri del CNF; inoltre, non sarebbe affatto rispettata la volontà RAGIONE_SOCIALE elettori, intesi non come gli RAGIONE_SOCIALE iscritti ma come i COA, i RAGIONE_SOCIALE del distretto, che votano (nel sistema elettorale previsto per il CNF) con deliberazioni a maggioranza (« ogni COA…ha un certo numero predeterminato di voti: che esprime nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE », e tale numero determina «il peso» del COA, determinato dal complessivo risultato distrettuale. Si aggiunge che nel suddetto sistema elettorale previsto per il CNF non esiste « un primo dei non eletti », individuabile mediante scorrimento o surroga, come avviene nelle elezioni dei COA, e non esiste nemmeno alcuna fungibilità tra chi è designato su base distrettuale e i singoli RAGIONE_SOCIALE precedentemente votati dai COA circondariali.
3.2. La RAGIONE_SOCIALE d’appello ha , per contro, ritenuto di dovere aderire alla soluzione offerta da questa RAGIONE_SOCIALE con la sentenza n.
24565/2022, resa in un giudizio avente parimenti ad oggetto, con riferimento alla proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti per il RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio 2019 -2022, a fronte RAGIONE_SOCIALE ineleggibilità, con riferimento al distretto di Catanzaro, di un avvocato, una domanda di proclamazione, in sua sostituzione, di altro avvocato, in lugo del ricorso alle elezioni suppletive .
In quella controversia, la RAGIONE_SOCIALE d’appello di Roma aveva respinto il gravame avverso la decisione di primo grado che aveva, tra l’altro, respinto tale domanda, ritenendo applicabile, nella fattispecie, il D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 15, secondo cui alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangano assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi, si procede mediante elezioni suppletive, norma tanto più applicabile laddove siano stati eletti candidati ineleggibili, giacchè in quest’ultima evenienza « la competizione elettorale è stata vulnerata ab initio ».
Questa RAGIONE_SOCIALE ha accolto il primo motivo di ricorso, denunciante violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE L. n. 247 del 2012, art. 34, e del D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 15, comma 3, di cui si contestava l’applicazione in quanto norma dettata per le sole ipotesi di morte, dimissioni e perdurante assenza.
Si legge, in motivazione: « Il D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, recante norme sui consigli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e collegi e sulle commissioni interne RAGIONE_SOCIALE, è richiamato dalla L. n. 247 del 2012, art. 34, comma 6, che regola la durata e la composizione del RAGIONE_SOCIALE; il rinvio è operato “per quanto non espressamente previsto” dalla disciplina speciale. Il cit. art. 15, comma 3, prevede: “Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive”. La possibilità di fare applicazione analogica di tale norma con riferimento al caso di ineleggibilità è stata già esclusa dalla giurisprudenza di questa RAGIONE_SOCIALE. Si è ritenuto, in particolare, che
nelle elezioni dei consigli RAGIONE_SOCIALE, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perchè rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poichè l’elezione RAGIONE_SOCIALEo stesso è da considerare invalida sin dall’origine e, quindi, tamquam non esset, ad integrare il numero RAGIONE_SOCIALE eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l’ultimo RAGIONE_SOCIALE eletti, non potendosi applicare la regola RAGIONE_SOCIALEe elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui al D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 15, comma 3, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili RAGIONE_SOCIALEe normative speciali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 preleggi. (Cass. Sez. U. 24 novembre 2011, n. 24812; in senso conforme, Cass. 4 settembre 2019, n. 22090; il principio risulta ribadito, in motivazione, da Cass. Sez. U. 4 dicembre 2020, n. 27769, sempre con riferimento alle elezioni dei consigli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; con riferimento a tali elezioni – non a quelle del RAGIONE_SOCIALE, che qui interessano la L. n. 113 del 2017, art. 16, ha previsto il subentro del primo dei non eletti “in caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa” del singolo consigliere, onde Cass. Sez. U. 14 dicembre 2020, n. 28383, ha chiarito che in tale ambito non è operante più alcuna distinzione tra i casi di decadenza ex nunc per morte o dimissioni e quelli di decadenza ex tunc per ineleggibilità)».
Il ricorrente deduce che i precedenti indicati sarebbero inconferenti: il primo (Sezioni Unite 2011) perché (ha giudicato con riguardo ad un sistema di elezione dei componenti del CNF radicalmente diverso, gli altri perché hanno riguardato elezioni dei componenti dei RAGIONE_SOCIALE circondariali, anche di altri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3.3. La legge 31/12/2012 n. 247, Nuova disciplina RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento RAGIONE_SOCIALE professione RAGIONE_SOCIALE, prevede all’art.34 il meccanismo di nomina dei componenti del RAGIONE_SOCIALE, rinviando, al comma 6, al « le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto ».
L’art.15 del d.lgs. lgt . n. 382/1944 , Norme sui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e collegi e sulle Commissioni centrali RAGIONE_SOCIALE, al terzo comma stabilisce che « Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive ». La legge n. 113 del 12 luglio 2017 ,
Orbene, né la legge 274/2012, per l’elezione dei componenti del RAGIONE_SOCIALE, né l’art.15 , comma 3, del d.lgs. lgt. N. 383/1944 disciplinano l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘ineleggibilità.
I precedenti sopra richiamati, per colmare la lacuna, hanno fatto riferimento alla natura del vizio, integrante un impedimento giuridico preesistente all’elezione, che preclude l’esercizio del diritto di elettorato passivo e comporta l’invalidità originaria RAGIONE_SOCIALE sua elezione, ma non RAGIONE_SOCIALEe intere operazioni elettorali e dei voti validamente espressi in favore RAGIONE_SOCIALE iscritti eleggibili, con conseguente possibilità di emendare il risultato elettorale, depurandolo dei voti conseguiti dall’ineleggibile ma salvaguardando il consenso elettorale espresso con l’attribuzione dei voti ricevuti validamente dagli eleggibili. E tale affermazione di principio si intende confermare e ribadire in questa sede.
3.5. Orbene, nel caso di specie, l ‘AVV_NOTAIO pacificamente è il primo dei non eletti, subito dopo l’AVV_NOTAIO.
Il meccanismo RAGIONE_SOCIALEe elezioni suppletive è possibile solo allorché vi siano candidati validamente eletti e ricorrano le cause sopravvenute di impossibilità di espletamento del mandato, descritte dall’art.15 citato.
Il principio di conservazione RAGIONE_SOCIALEe elezioni e dei risultati validamente espressi si legge, del resto, anche nell’art.16 RAGIONE_SOCIALE legge 113/2017, pur se non applicabile nella specie, ove si è previsto il subentro anche per la sostituzione dei consiglieri deceduti, dimissionari o assenti per oltre sei mesi consecutivi.
In definitiva, una norma (quella del d.lgs. 382/1944), dettata per i casi di incapacità sopravvenuta o decadenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE già eletti al CNF (come ai COA), casi nei quali si comprende la necessità, non essendovi « successori » designabili in via immediata, di procedere ad elezioni suppletive, non può trovare applicazione in via analogica -attesa la ontologica diversità tra le due fattispecie – al caso RAGIONE_SOCIALE ineleggibilità di singoli candidati eletti, laddove è ben possibile lo « scorrimento », con nomina del primo dei non eletti, ossia di colui che ha riportato più voti, come correttamente ha ritenuto la RAGIONE_SOCIALE d’appello
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto tra ricorrente e controricorrente.
PQM
La RAGIONE_SOCIALE respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 31 maggio