Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 5302 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 5302 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13053-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente successivo –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentati e difesi
Oggetto
AVVOCATI RAGIONE_SOCIALE DELL ‘ RAGIONE_SOCIALE -ELEZIONI
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/12/2023
CC
dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali-
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrenti e ricorrente incidentale nonché contro
COMMISSIONE ELETTORALE DEL RAGIONE_SOCIALE DELL ‘ RAGIONE_SOCIALE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, MONTEFORTE COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati – avverso la sentenza n. 95/2023 del RAGIONE_SOCIALE NAZIONALE FORENSE, depositata il 17/05/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO CHE
1. Con distinti reclami ex art. 36 L. n. 247/2012 (poi riuniti) gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, hanno impugnato il verbale del 28 gennaio 2023 di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti per la consiliatura RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2023/2026 con il quale si è contestualmente deliberata l ‘ ineleggibilità, oltre che dei reclamanti, anche RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e sono stati dichiarati eletti, per scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria elettorale, i candidati AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In particolare, nella seduta del 23 gennaio 2023 la RAGIONE_SOCIALE elettorale aveva deliberato l ‘ incandidabilità RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3,
co. 3, terzo periodo, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/2017 per non essere trascorso per i predetti un numero di anni uguale agli anni nei quali si era svolto il loro precedente mandato.
Nella seduta del 28 gennaio 2023 la RAGIONE_SOCIALE elettorale, dopo aver sottoposto a votazione la questione relativa alla possibilità di pronunciarsi sulla eleggibilità tanto dei candidati già ritenuti candidabili quanto di quelli ritenuti incandidabili (e riammessi – come era avvenuto per gli AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME – a seguito dei decreti inaudita altera parte RAGIONE_SOCIALEa Presidente del RAGIONE_SOCIALE nazionale forense del 24 gennaio 2023, poi confermati con ordinanza collegiale, previa fissazione RAGIONE_SOCIALEa comparizione RAGIONE_SOCIALEe parti per l ‘ udienza del 27 gennaio 2023) ed essersi espressa, con il voto prevalente del Presidente, a favore di tale possibilità, aveva confermato le incandidabilità di cui al verbale del 23 gennaio 2023 e deliberato l ‘ ineleggibilità dei suddetti AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME nonché deliberato l ‘ ineleggibilità RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, co. 3, terzo periodo, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/2017.
Nel giudizio instaurato dagli AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME dinanzi al RAGIONE_SOCIALE si costituivano l ‘ RAGIONE_SOCIALE e gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (consiglieri eletti) che chiedevano il rigetto dei reclami e spiegavano, altresì, reclamo incidentale condizionato all ‘ annullamento RAGIONE_SOCIALE ‘ atto gravato.
Si costituiva anche l ‘ AVV_NOTAIO, nella qualità di componente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale e in quella di iscritto all ‘ RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dei reclami e proponendo, a sua volta, reclamo incidentale condizionato, inteso alla declaratoria di ineleggibilità dei reclamanti.
In particolare, i reclamanti AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME deducevano che la RAGIONE_SOCIALE elettorale non si era limitata a prendere atto RAGIONE_SOCIALE eletti che avevano riportato il maggior numero di voti e a procedere alla loro immediata proclamazione, ma nuovamente riunitasi in seduta, con verbale del 28 gennaio 2023, onde procedere alla verifica del rispetto RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui all ‘ art. 3, L. n. 113/2017 da parte RAGIONE_SOCIALE eletti, aveva dichiarato ineleggibili i reclamanti ‘ in ragione RAGIONE_SOCIALEe stesse motivazioni poste a fondamento del (già) espresso)
giudizio di incandidabilità, e cioè ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, co.3, terzo periodo, legge n. 113/2017’ per non aver i predetti trascorso ‘un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato’ .
Nello specifico, evidenziavano che, dopo l ‘ ammissione RAGIONE_SOCIALEe candidature (sulla base decreto del Presidente del C.N.F. del 23 gennaio 2023, successivamente confermato con ordinanza collegiale) e lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni di voto, alla RAGIONE_SOCIALE e al Presidente è attribuita la sola funzione di certificazione dei risultati, consistente, per un verso, nella predisposizione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria con l ‘ indicazione dei candidati dei voti riportati da ciascuno e, per altro verso, nella successiva proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti secondo l ‘ ordine decrescente dato dalla graduatoria formata. Avevano quindi sostenuto l ‘ illegittimità RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di ineleggibilità emessa a loro carico, siccome intervenuta quando era ormai esaurita la fase RAGIONE_SOCIALE ‘ ammissione ed ancor più considerato che le medesime candidature erano state già ammesse a partecipare alla competizione, con ciò determinandosi una elusione dei provvedimenti cautelari adottati.
Denunciavano, inoltre, il conflitto di interessi in cui si sarebbero venuti a trovare alcuni dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale (nello specifico, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: (i) NOME COGNOME, presidente RAGIONE_SOCIALEa commissione elettorale in considerazione RAGIONE_SOCIALEa candidatura RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, fratello e socio di capitali con lui RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE; (ii) NOME COGNOME, in ragione RAGIONE_SOCIALEa candidatura RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, socio e amministratore con lui nell ‘Organismo di mediazione denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘; (iii) NOME COGNOME, stante la candidatura RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, socia con lui RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nonché collega di studio e convivente RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Deducevano l ‘ illegittimità del verbale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per essere stata attribuita prevalenza al voto del Presidente in assenza una norma specifica che disponesse in tal senso.
Evidenziavano, infine, l ‘ erroneità RAGIONE_SOCIALEa interpretazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale quanto al divieto del terzo mandato consecutivo richiamando il principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 8566/2021 che aveva adottato una interpretazione RAGIONE_SOCIALEa nozione di mandato in senso oggettivo, facendolo coincidere con la durata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa consiliatura, e non
quella, estensiva, dipendente da variabili connesse alla fissazione RAGIONE_SOCIALEe elezioni per il rinnovo in concreto del CRAGIONE_SOCIALE.
Il solo AVV_NOTAIO COGNOME lamentava anche l ‘ illegittimità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di ineleggibilità RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, il mandato dei quali era di durata infrabiennale e non andava tenuto in conto ai sensi del quarto comma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/2017.
Il RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza qui impugnata, ritenuta la propria giurisdizione, disattendeva preliminarmente le eccezioni di difetto di potestas iudicandi (richiamando Cass., Sez. U., 4 febbraio 2021, n. 2603 in ordine alla giurisdizione omnicomprensiva e Cass., Sez. U., 6 novembre 2020, n. 24896 e al principio generale di immanenza RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale ivi affermato) e di integrità del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio e comunicazione RAGIONE_SOCIALEe date di udienza alla RAGIONE_SOCIALE elettorale e ai singoli membri RAGIONE_SOCIALEa stessa (ritenendo che né l ‘ una né gli altri avessero legittimazione passiva nel presente giudizio).
Sempre in via preliminare accoglieva l ‘ eccezione relativa alla propria legittimazione passiva sollevata dall ‘ AVV_NOTAIO di cui si disponeva l ‘ estromissione (evidenziando che l ‘ oggetto del giudizio non riguardava la responsabilità dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale, questione sulla quale, oltretutto, il C.N.F. sarebbe stato privo di giurisdizione), mentre riteneva che rimanesse ferma quella RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO nella sua qualità di iscritto all ‘ RAGIONE_SOCIALE circondariale che aveva spiegato reclamo incidentale.
Nel merito esaminava innanzitutto la questione RAGIONE_SOCIALEa denunciata violazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6bis RAGIONE_SOCIALEa L. n. 241/1990, in tema di conflitto di interessi in relazione alla posizione di tre dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che, ad avviso del reclamante, versavano in situazione di manifesto conflitto di interesse, essendo soci, parenti e/o conviventi di candidati.
Respingeva, al riguardo, le eccezioni dei controinteressati sia quanto alla dedotta inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6bis RAGIONE_SOCIALEa L. n. 241/1990 all ‘ operato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale sia quanto alla mancata previa impugnazione RAGIONE_SOCIALEa deliberazione di designazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE medesima.
Riteneva che l ‘ art. 6bis fosse applicabile a qualsiasi procedimento amministrativo, indipendentemente dalla qualità di pubblico dipendente
RAGIONE_SOCIALE ‘ agente e si aggiungesse alle diverse incompatibilità speciali previste dall ‘ ordinamento forense elettorale.
Evidenziava che la dichiarazione RAGIONE_SOCIALE ‘ esistenza di un conflitto, anche solo potenziale, e la conseguente astensione imposta dall ‘ art. 6bis RAGIONE_SOCIALEa L. n. 241/1990, andava effettuata dai componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con riferimento alle posizioni da scrutinare, con la conseguenza che la violazione RAGIONE_SOCIALEa previsione normativa costituiva vizio procedimentale destinato a riflettersi sull ‘ atto conclusivo del procedimento elettorale denunciabile in via autonoma, radicandosi l ‘ interesse al ricorso con l ‘ adozione del provvedimento lesivo RAGIONE_SOCIALEa sfera giuridica RAGIONE_SOCIALEa parte coinvolta nell ‘ esercizio del pubblico potere.
Considerava fondata la censura dei reclamanti con riguardo alla situazione di incompatibilità di interessi prima di tutto potenziale, che sostanzia il conflitto, con riferimento alla posizione di alcuni componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO) i quali avevano l ‘ obbligo di segnalare la situazione di conflitto e di astenersi dalla partecipazione al procedimento ed alla votazione dei provvedimenti poi reclamati.
Riteneva, poi, che la RAGIONE_SOCIALE elettorale fosse incorsa in violazione di legge ed eccesso di potere là dove aveva esercitato poteri valutativi in sede di verifica dei risultati elettorali e proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti esorbitanti da quelli previsti dalla legge. Detta RAGIONE_SOCIALE, in particolare, aveva effettuato nuova e preclusa verifica RAGIONE_SOCIALE ‘ eleggibilità dei candidati eletti (in evidente contrasto con l ‘ ordine cautelate RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE), là dove la stessa, dopo l ‘ effettuazione RAGIONE_SOCIALEo scrutinio, doveva limitarsi alla mera predisposizione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, nonché alla dichiarazione del risultato ed alla conseguente proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti in base al numero dei voti riportati e, in caso di parità, al criterio RAGIONE_SOCIALE ‘ anzianità.
Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE aveva assunto la suddetta deliberazione nella evidenziata situazione di conflitto di interessi di alcuni dei suoi componenti, resa manifesta dalla attribuzione di valore doppio al voto del Presidente.
La RAGIONE_SOCIALE era incorsa, altresì, nell ‘ ulteriore violazione di legge denunciata dai reclamanti, là dove li aveva ritenuti ineleggibili per violazione del terzo mandato non considerando che gli stessi non avevano partecipato alla Consiliatura 2019/2022, in tal modo interrompendo la consecutività dei mandati
rilevanti ai fini del divieto previsto dalla L. n. 113/2017, per come interpretato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte cost. n. 173/2019.
Escludeva la fondatezza del riferimento, in proposito, effettuato in verbale dalla RAGIONE_SOCIALE elettorale all ‘ insufficienza del tempo trascorso dalla conclusione RAGIONE_SOCIALEa Consiliatura 2015/2018 alla data di verifica RAGIONE_SOCIALEe candidature per la consiliatura 2023/2026 richiamando le Sezioni Unite di questa Corte (n. 8566/2021) e l ‘ adottata interpretazione del mandato consiliare rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEe suddette disposizioni di legge in chiave «oggettiva», senza alcun riguardo alla durata in concreto avuta dalla Consiliatura ovvero a quella effettiva (nelle ipotesi di scioglimento anticipato).
Nel caso di specie, occorreva, dunque, guardare alla durata RAGIONE_SOCIALE quadriennale RAGIONE_SOCIALEa Consiliatura 2019/2022.
Accoglieva, pertanto, i reclami proposto dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed annullava integralmente per violazione di legge il verbale del 23 gennaio 2023 e quello del 28 gennaio 2023 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale presso il CRAGIONE_SOCIALEORAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e tutti gli atti successivi e conseguenti, per illegittimità derivata; riteneva che l ‘ annullamento non potesse produrre effetti sugli atti precedenti e segnatamente sulla delibera di indizione RAGIONE_SOCIALEe elezioni del RAGIONE_SOCIALE., sull ‘ invito a presentare le candidature e sulla conseguente presentazione RAGIONE_SOCIALEe stesse.
Dichiarava inammissibili i reclami incidentali RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO e dei consiglieri eletti COGNOME, COGNOME e COGNOME, rilevando che la questione dagli stessi posta (ineleggibilità RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, co. 3, secondo e terzo periodo, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/2017) fosse, in realtà, una mera difesa del provvedimento impugnato in via principale attraverso argomentazioni che il RAGIONE_SOCIALE aveva già valutato. Aggiungeva che l ‘ annullamento integrale del verbale di proclamazione di tutti gli eletti precludeva logicamente la disamina RAGIONE_SOCIALEa posizione dei soli reclamati, oggetto dei reclami incidentali suddetti.
Disponeva, quindi, onerandone il C.O.A. in RAGIONE_SOCIALE, la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE atti del procedimento elettorale successivi alla presentazione RAGIONE_SOCIALEe candidature e disponeva altresì che la valutazione RAGIONE_SOCIALEe stesse fosse demandata a una RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione; disponeva, infine l ‘ estromissione dal giudizio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO .
Avverso tale pronuncia del RAGIONE_SOCIALE hanno proposto formali e separate impugnazioni l ‘ AVV_NOTAIO e l ‘ RAGIONE_SOCIALE. Entrambi hanno chiesto la sospensione RAGIONE_SOCIALEa esecutorietà RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Hanno proposto controricorso con ricorso incidentale gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e chiesto la previa sospensione RAGIONE_SOCIALEa esecutorietà RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 95/2023 e l ‘ annullamento di quest ‘ ultima.
Hanno resistito con separati controricorsi e proposto altresì ricorsi incidentali gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Hanno altresì resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale anche gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (consiglieri eletti) e chiesto la sospensione RAGIONE_SOCIALE ‘ esecutorietà RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Sono rimasi intimati la RAGIONE_SOCIALE e gli altri RAGIONE_SOCIALE (consiglieri eletti) cui i ricorsi (principale, successivo e incidentali) sono stati notificati.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Sono state depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
1. RICORSO DELL ‘ AVV_NOTAIO
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 34, co. 1, ult. cpv. L. n. 247/2012 e conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 158 cod. proc. civ. – Difetto di potestas judicandi .
Sostiene che nella nozione di ‘affari correnti’ rientrino solo gli atti dovuti e comunque privi di significativi margini di discrezionalità, e che, pertanto, nel caso di specie il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto celebrare udienza di discussione in tema di reclamo elettorale, essendo un ‘ attività caratterizzata da ampia discrezionalità.
Vi sarebbe cioè una nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per difetto di potestas judicandi in capo ai componenti del RAGIONE_SOCIALE giudicante, che sarebbero decaduti dalla RAGIONE_SOCIALE il 31.12.2022 e da ogni funzione il 24.02.2023, a seguito RAGIONE_SOCIALEa proclamazione dei nuovi consiglieri eletti.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 112 cod. proc. civ. per aver il C.N.F. deciso extra petita e/o ultra petita , annullando integralmente il procedimento elettorale, pur in mancanza di specifica domanda ed anzi in presenza di domande in antitesi con la pronuncia impugnata.
Sostiene che la domanda dei reclamanti era volta ad ottenere l ‘ annullamento del verbale del 28 gennaio 2023 di ineleggibilità e la proclamazione del reclamante e RAGIONE_SOCIALE altri candidati dichiarati ineleggibili e che, pertanto, il CRAGIONE_SOCIALE. abbia violato il principio del chiesto e del pronunciato annullando integralmente il verbale di nomina dei componenti; inoltre, l ‘ illegittimità RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, secondo il ricorrente, sarebbe evidente per la violazione del favor voti , di cui all ‘ art. 48 Cost.
1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 159 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1367 cod. civ. – Violazione del principio di conservazione RAGIONE_SOCIALE atti e conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 48 Costituzione.
Sostiene il ricorrente che, in forza RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 159, co. 2, cod. proc. civ., l ‘ ipotesi di nullità parziale, espressamente invocata dal reclamante, non poteva colpire le altre parti RAGIONE_SOCIALE ‘ atto che erano del tutto indipendenti, quali la valutazione di candidabilità di tutti gli altri candidati e la proclamazione RAGIONE_SOCIALE altri candidati eletti.
Assume esservi stata l ‘ intervenuta acquiescenza sulle operazioni elettorali, con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sopra richiamate e la definitività RAGIONE_SOCIALEa parte del verbale non impugnata – e quindi anche del risultato elettorale derivante dai voti attribuiti ad ogni candidato -.
1.4. Con il quarto motivo denuncia l ‘ error in judicando consistente nella violazione, illogica, contraddittoria e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 9, co. 5, e 15 L. n. 113/2017, in riferimento ai poteri RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell ‘ ambito del procedimento elettorale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene che la sentenza impugnata sia illogica perché nega la possibilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di alcun potere decisionale in ordine alla verifica di eleggibilità dopo la votazione ponendosi, così, in contrasto con l ‘ affermazione circa le modalità di assunzione RAGIONE_SOCIALEa decisione e il contenuto RAGIONE_SOCIALEe decisioni assunte, che presuppongono un potere decisionale.
Secondo il ricorrente la decisione impugnata è abnorme laddove fa discendere da una nullità relativa (vizio del conflitto di interessi) una conseguenza maggiore e non richiesta.
Inoltre, troverebbe applicazione l ‘ art. 15 L. n. 113/2017 nella portata prevista, implicitamente, da Cass., Sez. U., n. 8566/2021, ammettendo un potere decisionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale sia in tema di candidabilità sia in tema di eleggibilità.
1.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione: a ) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6bis , L. n. 241/1990 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 7, d.P.R. n. 62/2013 in riferimento al conflitto di interessi dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Insussistenza del conflitto di interessi; b ) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 157 cod. proc. civ.; c ) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 669octies , co. 6, cod. proc. civ. in merito alla esistenza di un giudicato cautelare relativo alla insussistenza e irrilevanza del preteso conflitto; d ) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 9, L. n. 113/2017 in merito alla prevalenza del voto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in caso di parità di voti.
Assume la non applicabilità, nella fattispecie, sia RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6bis L. n. 241/1990 sia RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
Rileva, altresì, che sia stato erroneamente delineato il perimetro RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del conflitto di interessi.
Deduce che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 157 cod. proc. civ., la nullità (RAGIONE_SOCIALEe decisioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che hanno portato all ‘ annullamento del procedimento elettorale per la presenza, in RAGIONE_SOCIALE, di componenti in potenziale conflitto di interessi) non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, cioè dal resistente che, mediante l ‘ impugnazione ex art. 700 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALEa originaria composizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (priva di quei commissari in potenziale conflitto di interessi), ha determinato la composizione per sorteggio ed evidenzia che su tale rilievo espressamente sollevato in primo grado, il RAGIONE_SOCIALE ha del tutto omesso di pronunciarsi.
Aggiunge che il C.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, invece di escludere dalla RAGIONE_SOCIALE 3 membri in (preteso) conflitto di interessi, prima del voto, ha pronunciato la nullità RAGIONE_SOCIALEe intere operazioni elettorali, eliminando dalla futura commissione tutti i componenti (in conflitto e anche no) dopo il completamento RAGIONE_SOCIALEe operazioni elettorali, peraltro demandando al ‘RAGIONE_SOCIALE‘ -ma se le operazioni di
voto sono state annullate non si comprende quale possa essere il ‘RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE‘ – di rinominare la RAGIONE_SOCIALE e rifare le votazioni.
Infine, censura la sentenza del C.N.F. per avere ritenuto illegittimo il comportamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE lì dove la stessa aveva deliberato (a larga maggioranza) che, in caso di parità di voti, prevalesse la decisione per la quale aveva votato il Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, così auto regolamentando, in mancanza di norma specifica, l ‘ ipotesi di parità RAGIONE_SOCIALEe votazioni.
1.6. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 669octies , co. 6, cod. proc. civ., cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere in merito alla candidabilità.
Sostiene che non sussisteva, al 28.01.23, data RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sulla ineleggibilità, alcun giudicato cautelare.
Evidenzia che le ordinanze del C.N.F., se pur recano la data 27.01.23, erano state in realtà depositate il 31.01.2023, come pacificamente rilevato nel corso del giudizio dinanzi al C.N.F. e come risulta dai documenti prodotti, sicché per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione di ineleggibilità, non esisteva che la pronuncia inaudita altera parte resa dal Presidente del C.N.F. il 24.01.2023 che aveva riammesso la candidatura dei reclamanti.
In conseguenza, neppure esisteva un provvedimento suscettibile di poter essere (pur erroneamente) considerato ‘giudicato cautelare’, ma solo un decreto, reso inaudita altera parte , ancora suscettibile di revoca, modifica o conferma.
1.7. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, co. 3, secondo e terzo periodo, L. n. 113/2017 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi.
Censura la sentenza del C.N.F. per avere quest ‘ ultimo sancito prima la candidabilità e poi la eleggibilità dei resistenti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Sostiene che abbia errato il C.RAGIONE_SOCIALE nella interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma apertamente dissentendo dal principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8566/2021 che, dopo aver affermato che ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3 L. n. 113/2017 occorre far riferimento alla nozione di mandato oggettivo, ha precisato che non può rilevare in senso contrario la diversa previsione del terzo periodo del terzo comma, secondo cui la
ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato, atteso che la norma mira a rafforzare il divieto di cui al precedente periodo, disponendo che il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata un ‘ immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una fine anticipata rispetto al termine RAGIONE_SOCIALE, non sia ancora trascorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato, sempre inteso come riferito alla durata RAGIONE_SOCIALEa consiliatura.
Rileva che può farsi riferimento alla durata oggettiva, quando, per qualsiasi motivo, la consiliatura duri effettivamente più dei consueti 4 anni, perché la ratio RAGIONE_SOCIALEa norma è evitare le rendite di posizione, che più tempo si trascorre in RAGIONE_SOCIALE, più maturano a favore del Consigliere o, specularmente, meno tempo si trascorre fuori dal RAGIONE_SOCIALE più difficile è diluire le rendite di posizione precedentemente acquisite. Invece sarebbe del tutto illogico, oltre che contro la stessa ratio RAGIONE_SOCIALEa norma, considerare la consiliatura comunque di 4 anni, anche se durata meno, così inibendo la candidatura al fine di evitare le rendite di posizione e poi ridurre a 4 anni il calcolo RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALEa consiliatura durata più del tempo fisiologico (quale che ne sia stata la ragione), così consentendo la ricandidatura e finendo con il favorire le medesime rendite di posizione.
Così la sentenza impugnata, violando anche l ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, ha interpretato la sopraindicata norma contro il criterio introdotto nel nostro ordinamento giuridico di limitare la durata dei mandati e in senso non costituzionalmente orientato ed ha erroneamente ridotto a 4 anni la durata RAGIONE_SOCIALE ‘ ultima consiliatura svolta dai resistenti, che in termini di tempo è invece durata 4 anni e 3 mesi per l ‘ AVV_NOTAIO COGNOME e 4 anni e 5 mesi per gli AVV_NOTAIO.ti COGNOME, COGNOME e COGNOME ed ha dilatato a 4 anni il numero di anni decorsi dal precedente mandato, quando ne sono trascorsi soltanto 3 anni e 9 mesi per l ‘ AVV_NOTAIO e 3 anni e 7 mesi per gli altri tre reclamati COGNOME, COGNOME e COGNOME.
1.8. Con l ‘ ottavo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 59, co. 2, R.D. n. 37/34 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 50, co. 3, R.D.L. n. 1578/33.
Censura la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile il reclamo incidentale proposto da esso AVV_NOTAIO.
Sostiene che il C.N.F. non abbia compreso la domanda proposta con il reclamo incidentale condizionato ed assume che se il C.N.RAGIONE_SOCIALE. avesse accolto l ‘ unica ed effettiva domanda proposta dal resistente, di annullamento RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui aveva dichiarato la sua ineleggibilità, per mancanza di potere decisionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE o per la questione afferente al valore del voto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non vi sarebbe stata pronuncia sul merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda, cioè sulla effettiva sussistenza, in capo al resistente, di una causa di ineleggibilità.
Rileva che il reclamo incidentale, proposto, come detto, in modo condizionato, avrebbe dovuto portare il CRAGIONE_SOCIALE. giudicante a decidere anche in merito alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa causa di ineleggibilità, magari dichiarando la mancanza di potere RAGIONE_SOCIALEa commissione, ma comunque dichiarando ineleggibile il resistente, valutando nel merito la sua posizione, in riferimento al reclamo incidentale.
2. RICORSO DELL ‘ RAGIONE_SOCIALE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO
2.1. I sei motivi di ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE sono sovrapponibili ai primi sei motivi di ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO.
3. RICORSO INCIDENTALE DEGLI AVV_NOTAIOTI NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME E NOME COGNOME
I predetti RAGIONE_SOCIALE formulano censure sovrapponibili a quelle, corrispondenti, di cui ai ricorsi RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Con il primo motivo denunciando la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 307, co. 3 e 4, cod. proc. civ., chiedono di dichiarare l ‘ estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio e l ‘ annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Rilevano che trattasi di questione pregiudiziale di rito, rilevabile d ‘ ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sulla quale non è stata resa una decisione dal Giudice a quo , ed è dirimente e pregiudiziale rispetto a tutti i motivi di ricorso già proposti dai ricorrenti principali.
3.2. Con il secondo motivo denunciano la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 112 cod. proc. civ. per avere il C.N.F. deciso extra e ultra petita ed annullato integralmente il procedimento elettorale, pur in mancanza di specifica domanda, con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE ‘art. 48 Costituzione e del principio del ‘ favor voti ‘.
3.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione: a ) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6bis , L.241/1990 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 7, d.P.R. n. 62/2013 in riferimento al conflitto di interessi dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Insussistenza del conflitto di interessi; b ) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 669octies , co. 6, cod. proc. civ. in merito alla esistenza di un giudicato cautelare relativo alla insussistenza e irrilevanza del preteso conflitto; c ) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 9, L. n. 113/2017 in merito alla prevalenza del voto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in caso di parità di voti.
3.4. Con il quarto motivo denunciano la violazione, falsa e/o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, co. 3, secondo e terzo periodo, L. n. 113/2017, per avere il C.N.F. sancito prima la candidabilità e poi la eleggibilità dei resistenti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME. Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi per aver interpretato la sopraindicata norma contro il criterio introdotto nel nostro ordinamento giuridico di limitare la durata dei mandati e in senso non costituzionalmente orientato.
3.5. Con il quinto motivo denunciano la violazione e/o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 59, co. 2, R.D. n. 37/34 e 50, co. 3, R.D.L. n. 1578/1933, in riferimento al proposto reclamo incidentale dichiarato inammissibile.
4. RICORSO INCIDENTALE DEGLI AVV_NOTAIOTI NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 307, co. 3 e 4, cod. proc. civ. – Estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio. Violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 102 cod. proc. civ. – Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per mancata integrazione del contraddittorio.
Censurano la sentenza impugnata per non aver rilevato che tutti e quattro i reclamanti non avevano ottemperato, nei confronti di ben 3 candidati risultanti dall ‘ elenco riportato nel verbale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 23.01.2023 e considerati litisconsorti necessari, all ‘ ordine di integrazione del contraddittorio impartito dal Giudicante ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 102 cod. proc. civ. dovendo considerarsi inesistente, quanto agli AVV_NOTAIOti. COGNOME AVV_NOTAIO, COGNOME e COGNOME, la notifica effettuata all ‘ AVV_NOTAIO, non esistendo alcun collegamento giuridico nel procedimento 43/2023 e riuniti, fra gli stessi ed il destinatario RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE ‘ integrazione del contradittorio.
Ne consegue, altresì, – attesa l ‘ inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica o comunque la nullità non sanata dalla costituzione, nel procedimento R.G. n. 43/2023 e riuniti, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME e COGNOME -, che non vi era stata l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, ordinata dall ‘ organo giudicante, con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza successivamente emessa dal C.N.F. che di tale mancata integrazione del contraddittorio non si è avveduto.
4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 37 cod. proc. civ.
Sostengono che il RAGIONE_SOCIALE abbia deciso su materia per la quale vi era difetto assoluto e/o relativo di giurisdizione del giudice speciale.
Assumono che il potere di correggere il risultato elettorale, riconosciuto al giudice ordinario, non comprende la pronunzia demolitoria RAGIONE_SOCIALE ‘ intero procedimento.
5. RICORSI INCIDENTALI DEGLI AVV_NOTAIOTI COGNOME DI COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME
I ricorsi, analoghi, attengono alla parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza ove non è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva anche del ricorrente odierno, AVV_NOTAIO, costituitosi nella qualità di componente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale di RAGIONE_SOCIALE e quale iscritto all ‘ RAGIONE_SOCIALE circondariale.
Denunciano, in particolare, i suddetti ricorrenti incidentali il difetto di legittimazione RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, convenuto/reclamato nel giudizio di primo grado e ricorrente principale avverso la sentenza n. 95/2023 C.N.F. Violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 100 cod. proc. civ.
Assumono che difetti la legittimazione del COGNOME quale componente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in quanto quest ‘ ultima è organo provvisorio e non ha rilevanza esterna; difetterebbe, altresì, la legittimazione passiva del predetto quale iscritto all ‘ RAGIONE_SOCIALE in quanto tale legittimazione spetta solo all ‘ RAGIONE_SOCIALE e ai consiglieri eletti, non anche ad ogni iscritto all ‘ RAGIONE_SOCIALE cui spetta solo l ‘ azione popolare forense, non sussistendo una posizione differenziata tale da qualificare l ‘ interesse a resistere nel reclamo elettorale.
Vanno preliminarmente esaminate le istanze di sospensione proposte dai ricorrenti principale e successivo, AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE, dai ricorrenti incidentali AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME
COGNOME e NOME COGNOME nonché dai ricorrenti incidentali NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Le istanze sono state proposte invocando l ‘ art. 373 cod. proc. civ. (RAGIONE_SOCIALE), l ‘ art. 56, co. 4, R.D.L. n. 1578/1933 (AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME) ovvero l ‘ art. 36 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 247/2012 (AVV_NOTAIO.to AVV_NOTAIO).
Il richiamo all ‘ art. 373 cod. proc. civ. è invero improprio trattandosi di disposizione che prevede, al primo comma, che il ricorso per Cassazione non sospende l ‘ esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza e che, tuttavia, il Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte, disporre con ordinanza non impugnabile che l ‘ esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. La richiesta, quindi, deve essere formulata al giudice che ha emesso la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione.
Anche a voler ritenere corretto il richiamo all ‘ art. 56 del R.D.L. n. 1578/1933, disposizione dettata in un contesto normativo che regolava la materia disciplinare ma che la giurisprudenza datata di questa Corte ha considerato di applicazione generale così da estenderla anche alla materia RAGIONE_SOCIALEe elezioni dei Consigli RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE (v. Cass., Sez. U., n. 3405 del 20 ottobre 1975), dirimente è la disposizione speciale di cui all ‘ art. 36 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 247/2012 (norma relativa a tutte le pronunce del C.N.F., sia in materia disciplinare sia in materia elezioni dei Consigli RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE) che ai commi 6 e 7 prevede che gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del C.N.F. alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge e che il ricorso non ha effetto sospensivo, tuttavia l ‘ esecuzione può essere sospesa dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
Tanto precisato le istanze non possono essere accolte.
Risulta dagli atti prodotti dai controricorrenti AVV_NOTAIO.ti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, ritualmente depositati nel fascicolo telematico del presente procedimento con note di deposito del 24.11.2023 e RAGIONE_SOCIALE ‘ 1.12.2023 (atti formati successivamente ai ricorsi, non contestati da alcuna RAGIONE_SOCIALEe parti) che con provvedimento del 9/10.10.2023, il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha disposto lo scioglimento del RAGIONE_SOCIALE, nominando quale Commissario l ‘ AVV_NOTAIO del Foro di
COGNOME (provvedimento impugnato, tra gli altri, dagli AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, dinanzi al TAR di Lecce, nel giudizio iscritto al n. 01023/2023, con richiesta di sospensiva, respinta dal Presidente del RAGIONE_SOCIALE). Successivamente, in data 20/21/22 novembre 2023, sotto il controllo del nominato Commissario COGNOME si sono svolte le elezioni per i componenti del RAGIONE_SOCIALE, chiuse con la proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti in data 22 novembre 2023, giusta verbale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale in pari data. In data 27.11.2023, il RAGIONE_SOCIALE, nella sua nuova composizione, si è ritualmente insediato.
La sequenza dei suddetti atti dimostra che l ‘ evento pregiudizievole posto a fondamento del paventato pericolo si era già determinato prima RAGIONE_SOCIALEa adunanza camerale di questo RAGIONE_SOCIALE con la conseguenza che l ‘ invocata tutela cautelare non potrebbe più svolgere alcuna funzione assicurativa (residuando per gli istanti la possibilità di agire per il ristoro dei danni).
In ogni caso, premesso che il periculum in mora non può ritenersi insito nel provvedimento adottato dal C.RAGIONE_SOCIALE, è da escludere che le ragioni addotte dai ricorrenti integrino quel pregiudizio grave ed irreparabile in rapporto al beneficio di chi abbia tratto vantaggio dalla pronuncia qui impugnata.
8. Va, poi, rilevato che il quarto motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO ed il corrispondente motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE (oltre che, sotto opposto angolo visuale, le relative deduzioni difensive dei controricorrenti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME) pongono alla Corte la questione di diritto RAGIONE_SOCIALEa possibilità per la RAGIONE_SOCIALE elettorale, a fronte di ammissioni di candidature (con o senza riserva ovvero in ottemperanza ad un dictum cautelare del giudice speciale), di delibare definitivamente sulla eleggibilità all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEo scrutinio e quindi a votazione già avvenuta.
La questione, su cui non risultano specifici precedenti di legittimità, riveste particolare rilevanza e pertanto si giustifica la trattazione in pubblica udienza, luogo privilegiato nel quale, all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEa discussione, sono assunte, in forma di sentenza, le decisioni aventi valenza nomofilattica (cfr. tra le varie, Cass., Sez. U., n. 28945 del 2023; Cass., Sez. U., n. 7011 del 2020; Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33690; Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., Sez. III, 1° agosto 2017, n. DATA_NASCITA).
Va richiamata, sul punto, l ‘ ordinanza interlocutoria di queste Sezioni Unite n. 1113/2024 (deliberata in data 21 novembre 2023 e pubblicata in data 10 gennaio 2024) in materia analoga.
P.Q.M.
Rigettate le istanze di sospensione, rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023