Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28513 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28513 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15682/2022 R.G. proposto da:
NOME, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE
– intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA n. 1546/2021 depositata il 07/12/2021.
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26/09/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue;
rilevato che
in un ‘ esecuzione esattoriale promossa da RAGIONE_SOCIALE, per il rimborso di un finanziamento, a mezzo di ordinanza emanata ai sensi del r.d. n. 639 del 14/04/1910 (quest ‘ ultima notificata ai sensi dell ‘ art. 140 cod. proc. civ. in domicilio indicato come eletto -alla INDIRIZZO in Reggio Calabria -e non a quello oggetto di elezione -alla INDIRIZZO Reggio INDIRIZZO -nel contratto di finanziamento), l ‘ esecutato, NOME COGNOME, propose opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, deducendo, tra l ‘ altro, l ‘ irritualità della notifica ai sensi dell ‘ art. 141 cod. proc. civ., ritenendo necessaria la notifica al domicilio eletto nel contratto di finanziamento, in quanto esclusivo;
il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1546/2021, resa in data 01.12.2021 ha negato l ‘ esclusività dell ‘ elezione di domicilio e ha ritenuto valida la notifica al luogo di esercizio dell ‘ impresa, con rigetto, altresì, degli altri motivi;
avverso la sentenza in unico grado propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, NOME COGNOME;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, che ha pure depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 26/09/2023, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione;
considerato che
l ‘ unico motivo di ricorso reca censura di violazione degli artt. 138, 139, 140 e 141, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 2 cod. proc. civ.: il ricorso per cassazione si incentra, pertanto, solo sulla ragione decisoria dell ‘ esclusività del domicilio eletto, dal quale deriverebbe l ‘ inesistenza della notifica;
il motivo è infondato sotto il profilo relativo all ‘ art. 141 cod. proc. civ., perché è evidente (anche dal tenore testuale della clausola contrattuale) la carenza di una volontà esplicita di rendere il domicilio eletto come esclusivo, posto che (Cass. n. 25731 del 22/12/2015 Rv. 638069 – 01) l ‘ elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un ‘ espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale vengano trasmessi al diverso indirizzo, riferibile alla parte medesima;
il motivo è inammissibile nel resto, per carenza di specificità sulla relata di notifica e sulla sottoposizione tempestiva (se non in ricorso introduttivo, almeno nella prima reazione alla deduzione avversaria, ma dal ricorso risulta solo in comparsa conclusionale) relativa questione al Tribunale di Reggio Calabria;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso è infondato;
il ricorso è, pertanto, rigettato;
le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate in favore della controricorrente come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell ‘ attività processuale espletata;
la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di