Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7358 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7358 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso ricorso iscritto al n. 19390 RG anno 2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME domiciliata presso l’avvocato NOME COGNOME ;
ricorrente contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME domici liata presso l’avvocato NOME COGNOME ;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 235/2021 emessa dalla Corte di appello di Cagliari il 19 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
─ RAGIONE_SOCIALE ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Cagliari con cui è stata dichiarata la nullità della notifica dell’atto di citazione eseguita dalla detta società nei confronti di NOME COGNOME notifica attuatasi presso l’indirizzo indicato nel contratto concluso tra le due contendenti.
– A l ricorso, basato su di un motivo, articolato in più censure, resiste, con controricorso, NOME COGNOME
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c..
A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La ricorrente denuncia «messa e/o violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 47 c.c. e 141 c.p.c., oltre che dell’art. 1175 c.c., ed errata applicazione dell’art. 139 c.p.c.. Assume: che NOME COGNOME aveva assunto l’obbligo di accettare qualsiasi notifica correlata al concesso finanziamento all’indirizzo di INDIRIZZO in Cagliari, ove aveva eletto domicilio; che aveva errato la Corte di appello di Cagliari a ritenere che un soggetto non potesse eleggere domicilio presso se stesso; che è ben possibile che l’elezione di domicilio sia indipendente dal rapporto con un domiciliatario, nel qual caso l’elezione è da intendersi riferita a un luogo; che l’elezione di domicilio aveva costituito oggetto di un accordo contrattuale tra NOME COGNOME ed essa istante, onde poteva venir meno solo in forza di mutuo consenso; che la controparte era tenuta all’osservanza della regola della buona fede nell’esecuzione del contratto, onde era obbligata a comunicare ogni eventuale modifica o cessazione dell’elezione di domicilio; che nella circostanza non era applicabile l’art. 139 c.p.c., la cui operatività era condizionata alla mancata effettuazione di una elezione di domicilio.
2. – La proposta ha il tenore che segue:
«a Corte di appello ha in sintesi rilevato che nella fattispecie non poteva ritenersi perfezionata la notifica presso il domiciliatario, posto che l’elezione di domicilio postula indefettibilmente la nomina di un domiciliatario e la sua terzietà: nella fatt ispecie – ha spiegato il Giudice distrettuale – la notifica era stata eseguita in luogo che non poteva considerarsi un domicilio eletto, e da cui il destinatario si era pacificamente trasferito (circostanza, quest’ultima, non investita dall’impugnazio ne);
«il motivo di ricorso è da ritenersi manifestamente infondato per un unico e dirimente rilievo: l’art. 141 c.p.c. ha ad oggetto la notifica degli atti « a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio », mentre nel caso in esame l’odierna controricorrente, nel contratto concluso con la società istante, non ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio, ma si è limitata a dichiarare di essere residente all’indirizzo cui fu poi recapitato l’atto di cit azione;
«che nel predetto contratto tale indicazione di residenza fosse stata qualificata come elezione di domicilio non è all’evidenza rilevante, posto che le parti non hanno il potere di mutare la sostanza degli istituti giuridici, assimilando la notifica presso il domicilio eletto alla notifica presso la residenza indicata, conferendo con ciò una preventiva patente di efficacia alla notificazione eseguita presso la residenza anche nell’ipotesi in cui il notificando si sia definitivamente allontanato da questa ( fattispecie, quest’ultima, che, come è chiaro, esclude il valido perfezionamento della notifica stessa a norma dell’art. 139 c.p.c.);
«quanto fin qui osservato trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità; la S.C. ha infatti precisato, in passato – ma l’insegnamento è di incontestabile attualità -, che l ‘indicazione, nel contratto di cui si discute in giudizio, del domicilio di una delle parti contraenti non dà luogo all’elezione di domicilio agli effetti di cui all’art 141 c.p.c. (Cass. 5 maggio 1978, n. 2129) e che l’elezione di domicilio, ai fini della
notificazione prevista dall’art. 141 cit., deve contenere, oltre la dichiarazione di domicilio, di per sé sufficiente unicamente agli effetti della determinazione della competenza territoriale, ai sensi dell’art. 30 c.p.c., anche l’indicazione della persona del domiciliatario (Cass. 28 ottobre 1981, n. 5677; Cass. 13 giugno 1969, n. 2096);
«le altre questioni sollevate col ricorso restano tutte assorbite, siccome fondate sull’erroneo assunto che nel contratto concluso la controricorrente NOME abbia operato una elezione di domicilio: né, del resto, potrebbe fondatamente opinarsi che la mancata comunicazione del mutamento di residenza all’odierna istante abbia avuto l’effetto di rendere valida ed efficace una notificazione che, per non essere stata eseguita presso il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, tale non è».
3 . -Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che non sono state fatte del resto oggetto di rilievi critici da parte della società ricorrente.
– Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 4. 500,00 in favore della controricorrente; condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione