Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30014 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30014 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10176/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME e da ll’avvocato NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege .
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dal l’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege .
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6669/2023 depositata il 17/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
La società RAGIONE_SOCIALE, unitamente a COGNOME NOME in proprio (e quale legale rappresentante della società), COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME convenivano dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Frascati, COGNOME NOME, per sentir accertare il mancato pagamento da parte di quest’ultima della somma di Euro 10.370,04, a titolo di corrispettivo per i lavori edilizi eseguiti nell’appartamento della convenuta, oltre interessi contrattualmente previsti; dichiarare che la stessa aveva gravemente offeso il decoro e la reputazione di COGNOME NOME, anche in ragione della sua qualifica di imprenditore edile e di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, qualificandolo, senza alcun motivo, reiteratamente ‘ladro’; condannare la convenuta al pagamento, per la grave ingiuria, di Euro 5.000,00, a titolo di risarcimento in favore di COGNOME NOME.
La convenuta COGNOME NOME rimaneva contumace.
Il giudizio veniva interrotto per intervenuta cancellazione di RAGIONE_SOCIALE dal registro delle imprese ed era successivamente riassunto sia dalla stessa in liquidazione sia dagli altri originari attori.
Si costituiva in giudizio COGNOME NOME, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dei soci e l’intervenuta cessazione della materia del contendere, la nullità della notifica della citazione introduttiva, perché non effettuata al domicilio eletto nel contratto di appalto; nel merito, la convenuta contestava la domanda chiedendone il rigetto.
Il T ribunale, espletata l’istruttoria per mezzo di prova testimoniale, dichiarava il difetto di procura per la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nel giudizio riassunto; dichiarava il difetto di legittimazione dei soci COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME della società ormai estinta; respingeva l’istanza per la nomina di CTU; respingeva l’eccezione di nullità relativa alla notifica dell’atto introduttivo , nonché quella formulata dalla COGNOME ex art. 294 c.p.c.; condannava
la COGNOME al risarcimento del danno, in favore di COGNOME NOME, nella misura di Euro 5.000,00 oltre interessi legali; compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la COGNOME.
La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello r icorre la COGNOME, sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso gli intimati.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ‘ in ordine alla ritenuta regolarità della notifica dell’atto di citazione del giudizio di primo grado – travisamento di fatto – violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ovvero del disposto dell’art. 141, secondo comma c.p.c., dell’art. 294 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c. (ex art 360, n. 3 c.p.c.) ‘.
La ricorrente deduce che, all’epoca dei fatti, ella dimorava con il proprio coniuge, presso la casa coniugale di Roma, INDIRIZZO. In ragione di ciò, nel sottoscrivere il contratto di appalto intercorso con la RAGIONE_SOCIALE, ella avrebbe eletto espressamente, presso quest’ultimo indirizzo , il proprio domicilio relativamente alle comunicazioni da ricevere nel corso ed in conseguenza dell’esecuzione del rapporto contrattuale.
La ricorrente assume, inoltre, che tale circostanza, dunque, era pienamente conosciuta dall’appaltatore, il quale, finché ha inteso eseguire secondo la dovuta buona fede l’impegno sottoscritto, aveva inoltrato correttamente presso tale eletto domicilio le comunicazioni indirizzate alla ricorrente.
1.1. Il motivo è infondato.
La questione è se sia valida la notifica dell’atto di citazione presso un luogo diverso dal domicilio eletto in contratto.
In appello, infatti, la ricorrente aveva impugnato la sentenza di primo grado, anche sotto questo profilo, lamentando, con il primo motivo, l’erroneità della pronuncia , con riguardo alla notifica della citazione introduttiva, che sarebbe avvenuta in luogo diverso dal domicilio eletto.
È, anzitutto, pacifico che la notifica della citazione è avvenuta presso il luogo di residenza anagrafica.
È rimasta inoppugnata la seguente statuizione contenuta nella sentenza impugnata: ‘ Sta di fatto che la parte appellante ammette di non aver ottemperato al cambio di residenza, sicchè non ha neppure posto i terzi nelle condizioni di conoscere -mediante pubblicità anagrafica -la sua effettiva residenza, diversa da quella di cui alle schede anagrafiche ‘ (pag. 4, par. 4.1., ultimo cpv.).
Tuttavia, la tesi della ricorrente non può trovare accoglimento per diversi ordini di ragioni:
nel contratto di appalto, allegato al ricorso, non c’è una elezione di domicilio ai sensi degli artt. 47 c.c. (‘ Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto ‘) e 141, comma 3 c.p.c. (‘ Quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notifica presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato ‘); l’indirizzo di Roma, INDIRIZZO è indicato, alla pag. 1 del contratto come luogo di residenza della ricorrente;
in secondo luogo, come è stato già affermato da questa Corte, l’elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un’espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale vengano trasmessi al diverso indirizzo, riferibile alla parte medesima (Sez. 3, ordinanza n. 28513 del 12/10/2023, Rv. 668950-01; Sez. 3, sentenza n. 25731 del 22/12/2015, Rv. 638069-01);
in terzo luogo, l’elezione di domicilio, quand’anche fosse stata effettivamente prevista nel contratto di appalto intercorso tra la ricorrente e la società RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe potuto spiegare effetti in relazione alla controversia, che è ancora pendente ed è oggetto del presente giudizio, essendo le altre divenute definitive (v. par. 4 della sentenza impugnata), controversia che attiene a ll’azione di responsabilità extracontrattuale esercitata da NOME COGNOME, soggetto giuridicamente distinto dalla società appaltatrice.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ‘ in ordine alla ritenuta illiceita’ della condotta attribuita alla ricorrente di cui alla lettera a) dell’art. 3 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 ed al conseguente riconoscimento della domanda risarcitoria dedotta dal sig. NOME COGNOME -travisamento della prova sui relativi fatti. -nullità della sentenza o del procedimento ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, n.4 e 5 c.p.c.) conseguente violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) relativamente al disposto dell’art. 4 n. 3 del D.Lgs. 15 Gennaio 2016, n. 7 con richiamo al disposto dell’art. 599 c.p. ‘.
In particolare, la ricorrente assume che la Corte d’Appello avrebbe travisato il fatto probatorio acquisito, laddove ha ritenuto che parte appellata avrebbe provato l’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell’illecita condotta (offesa al decoro della persona/ingiuria) perpetrata dalla COGNOME in danno del COGNOME NOME, attraverso: a) le dichiarazioni rese dal teste indotto da essa indotto, un operaio alle dipendenze della società, tale Sig. NOME, asseritamente presente alla consumazione dell’illecito; b) lo stesso contenuto dell’atto di querela sporta dal Sig. NOME COGNOME.
Ritiene, invece, la ricorrente che entrambi gli elementi probatori siano di tutt’altra portata.
La ricorrente assume, inoltre, che la richiesta di ulteriori ingiusti ed illegittimi compensi per emendare l’opera mal eseguita, ‘ effettuata con prevaricazione di toni e di presenza fisica dell’uomo’ (pag. 13 del ricorso), si connoterebbero appieno quale evidente provocazione.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Invero, il motivo tende ad una non consentita in questa sede rivalutazione delle emergenze istruttorie del giudizio di primo grado. Le ulteriori censure formulate con il motivo di ricorso in esame finiscono, poi, per risolversi, all’evidenza, nella contestazione di accertamenti di fatto fondati sulla prudente valutazione delle prove da parte del giudice del merito, sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove stesse, il che non è consentito nel giudizio di legittimità (Sez. U, sentenza n. 34476 del 27/12/2019, Rv. 656492-03; Sez. 6-5, ordinanza n. 29404 del 7/12/2017, Rv. 646976-1; Sez. 1, sentenza n. 16056 del 2/08/2016, Rv. 641328-01).
Inoltre, non è ravvisabile il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio (Sez. U, sentenza n. 5792 del 5/03/2024, Rv. 670391-01).
3. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come da dispositivo, disponendosene la distrazione in favore del procuratore antistatario dei controricorrenti che ne ha fatto richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed oneri e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 9/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME