Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 961 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 961 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8997-2020 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 926/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/08/2019 R.G.N. 1083/2017;
Oggetto
Previdenza lavoratori agricoli
R.G.N. 8997/2020
COGNOME
Rep.
Ud.13/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 27.8.2019, la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza la domanda di NOME COGNOME COGNOME volta alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l’ anno 2013, confermando per contro la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva condannato l’istante alla rifusione delle spese del grado; che avverso tale pronuncia NOME COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 13.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 6 -7, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per non avere la Corte di merito ritenuto che la potestà dell’INPS di modificare gli elenchi annuali dei braccianti agricoli dovesse essere pur sempre esercitata entro il termine di tre mesi previsto dall’art. 9 -quinquies , comma 2, d.l. n. 510/1996 (conv. con l. n. 608/1996), per gli elenchi trimestrali;
che, con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce in subordine l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, d.l. n. 98/2011, cit., per violazione degli artt. 3, 24, 38 e 97 Cost.;
che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che l’INPS avesse dato prova dell’avvenuta pubblicazione degli elenchi di
variazione sul proprio portale telematico sulla scorta di ‘documenti interni all’Ente che nulla permettono di dimostrare’ (così pag. 16 del ricorso per cassazione);
che, con il quarto motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 152 att. c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la dichiarazione allegata al ricorso di primo grado non fosse utile ai fini dell’esonero delle spese di lite;
che i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione della stretta connessione delle censure, e sono infondati, essendosi chiarito che, sebbene l’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, cit., non rechi abrogazione espressa né dell’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, né dell’art. 9quinquies , comma 4, d.l. n. 510/1996, si tratta di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell’elenco trimestrale, atteso che, diversamente da quanto avveniva in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell’INPS non sono più distinti dall’elenco trimestrale che prima, giusta l’art. 9 -quinquies , comma 2, d.l. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in base agli artt. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, e 9quinquies , d.l. n. 510/1996, avveniva mediante comunicazione individuale all’interessato, avviene ora con la pubblicazione dell’elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito INPS degli elenchi nominativi annuali (così da ult. Cass. n. 275 del 2024, sulla scorta di Cass. n. 37974 del 2022);
che la questione di legittimità costituzionale sollevata in subordine da parte ricorrente è manifestamente infondata,
avendo Corte cost. n. 45 del 2021 ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell’INPS costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell’attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un’adeguata conoscibilità del provve dimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, tenendo conto che gli ostacoli di fatto che alcuni cittadini possono trovare nell’uso dei sistemi informatici trovano rimedio nell’assistenza prestata gratuitamente dai patronati e dalle associazioni sindacali (così ancora Cass. n. 275 del 2024, cit., in motivazione);
che il terzo motivo è radicalmente inammissibile, atteso che l’odierno ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di violazione dell’art. 2697 c.c., intende piuttosto censurare l’idoneità probatoria del documento prodotto dall’INPS che i giudici territoriali hanno reputato utile al fine di dimostrare l’avvenuta pubblicazione degli elenchi recanti la cancellazione in suo danno e, conseguentemente, la tardività dell’adito giudiziale, ciò che non è punto consentito in questa sede di legittimità;
che del pari inammissibile è il quarto motivo, atteso che il contenuto della dichiarazione asseritamente allegata al ricorso introduttivo del giudizio non è stato trascritto del ricorso per cassazione, nemmeno nella parte idonea a dare alla censura un pur minimo fondamento fattuale, né si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte essa in atto si troverebbe, in spregio al disposto dell’art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.;
che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite ex art. 152 att. c.p.c., per come accertato dai giudici territoriali in relazione alla dichiarazione prodotta in grado di appello;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13.11.2024.