Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2512 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2512 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2351-2020 proposto da:
NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 643/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 08/07/2019 R.G.N. 1136/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Previdenza agricoli
R.G.N. 2351/2020
COGNOME
Rep.
Ud.12/12/2024
CC
RILEVATO CHE
Con sentenza n.643/19, la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di COGNOME svolta nei confronti dell’Inps e volta ad ottenere l’indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Riteneva la Corte che l’appellante fosse decaduta dall’azione, non avendo impugnato, entro 120 giorni, il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. In particolare, come già ritenuto il primo giudice, la Corte individuava il dies a quo del termine decadenziale nella data del 19.11.2023, allorché erano inviate dall’Inps 5 raccomandate di rigetto della domanda di disoccupazione, stante la mancata iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli. Aggiungeva la Corte che La mancata iscrizione era stata nuovamente comunicata dall’Inps il 24.12.2013.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME ricorre per tre motivi.
L’Inps resiste con controricorso.
All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt.32 l. n.264/49, 12 r.d. n.1949/40, nonché della legge n.2248/1865 All. E e dell’art.2697 c.c. Sostiene che l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli non integra requisito costitutivo del diritto e che la Corte avrebbe dovuto consentire la prova della sussistenza del rapporto di lavoro.
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.22 d.l. n.7/70 e 11 d.lgs. n.375/93, nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene che la decadenza ex art.22 d.l. n.7/70 non era decorsa poiché la conoscenza della cancellazione si ebbe in data 24.12.2013, e il ricorso fu depositato il 21.5.2014.
Con il terzo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art.91 c .p.c.: la Corte avrebbe dovuto accogliere l’appello e quindi condannare l’Inps al pagamento delle spese processuali.
Il primo motivo è infondato.
Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l ‘ iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale, che non può essere riconosciuta in difetto d ‘ impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all ‘ art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24).
In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all’iscrizione negli elenchi di cui al r.d. n.1249/40 non esime l’Inps dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza d ‘iscrizione e, all’opposto, in assenza d ‘ iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l’iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, l’iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dal l’Inps con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza dell’art.22 d.l. n.7/70, tale
decadenza, di natura sostanziale, preclude in modo definitivo l’azionabilità , in giudizio, del diritto alla prestazione.
Il secondo motivo è inammissibile.
Va ricordato che contro il provvedimento di non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, è data facoltà di presentare ricorso amministrativo entro 30 giorni (art.11 d.lgs. n.375/93). Nel caso di rigetto del ricorso o di mancata presentazione del ricorso, il provvedimento di mancata iscrizione diviene definitivo e inizia a decorrere il termine di decadenza fissato in 120 giorni dall’art.22 d.l. n.7/70 (v. Cass.29070/11, Cass.7986/24).
Nel caso di specie, l a Corte d’appello, come già il primo giudice, ha individuato la data di conoscenza della mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli in data 19.11.2023, giorno in cui fu comunicata tale mancata iscrizione e contestualmente respinta la domanda di disoccupazione agricola. Sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno individuato quindi nel 19.11.2023 il dies a quo del termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo.
Ora, l a valutazione dell’acquisita conoscenza del provvedimento di non iscrizione è una questione di fatto compiuta in identico modo da entrambe le decisioni, per cui sul punto sussiste inammissibilità del ricorso per esistenza di pronuncia c.d. doppia conforme. I l riferimento fatto dalla Corte d’appello alla successiva data del 24.12.2013 vale a corroborare la precedente affermazione di acquisita conoscenza in data 19.11.2013, e non a infirmare l’accertamento di fatto già compiuto dal Tribunale e confermato in secondo grado.
Né può avere ingresso, in questa sede, il richiamo a un dato di fatto omesso nella pronuncia impugnata, ovvero che il provvedimento di cancellazione dagli elenchi si ebbe solo in data
successiva, ovvero il 15.12.2023, mediante pubblicazione effettuata dall’Inps sul proprio sito internet.
Trattandosi di circostanza di fatto non considerata dalla sentenza, la quale non menziona alcun atto di cancellazione pubblicato in via telematica, né la data in cui sarebbe avvenuta tale cancellazione, il motivo avrebbe dovuto allegare, nel rispetto dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., che tale fatto decisivo era stato già avanzato nei precedenti gradi di merito e sottoposto al contraddittorio con l’Inps. Nulla invece deduce il motivo sul punto.
Il terzo motivo resta assorbito, essendo corretta la decisione d’appello di rigetto del gravame.
Alla soccombenza del ricorrente non segue pronuncia sulle spese, attesa la dichiarazione ex art.152 c.p.c. già positivamente valutata dalla Corte d’appello e non essendovi evenienze di modificazione reddituali sopravvenute.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.