Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 275 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 275 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
Oggetto
R.G.N. 21273/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 21273-2020 proposto da: NOME COGNOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1311/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/11/2019 R.G.N. 792/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza 28.11.19 la corte d’appello di Catanzaro, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede del 2018, ha dichiarato inammissibile la domanda della lavoratrice in epigrafe di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il 2012 ed ha rigettato la domanda di indennità di disoccupazione agricola richiesta per lo stesso anno.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che il termine di decadenza decorre dalla pubblicazione dell’elenco annuale sul sito Inps e non dalla decisione di silenzio rigetto su ricorso amministrativo del lavoratore presentato in data successiva.
Ricorre la lavoratrice avverso questa sentenza per due motivi, cui resiste l’Inps con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 38 comma 6 decreto-legge 98/11 convertito in legge 111/11, per avere la corte territoriale attribuito rilevanza alla pubblicazione telematica degli elenchi anche dove la variazione sia successiva al 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, in difetto di notifica personale al lavoratore; in subordine, la parte solleva questione di legittimità costituzionale della norma per l’inidoneità della pubblicazione telematica perché i braccianti sono privi di strumenti tecnologici.
Occorre premettere il quadro normativo generale dell’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e la sua evoluzione nel tempo, sulla scorta della ricostruzione già operata da questa Corte (Sez. L – , Sentenza n. 37974 del 28/12/2022,Rv. 666225 – 01).
Va premesso, al riguardo, che il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell’attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, all’iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dall’art. 12, r.d. n. 1949/1940, la quale -secondo la costante giurisprudenza di questa Corte -espleta una funzione di agevolazione probatoria che,
tuttavia, viene meno una volta che l’INPS, a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (così già Cass. n. 7845 del 2003, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 14296 del 2011, 2739 del 2016, 12001 del 2018).
Nel disciplinare il meccanismo della formazione degli elenchi nominativi (originariamente previsto per tutti i braccianti agricoli e poi escluso per gli operai a tempo indeterminato dall’art. 12, d.lgs. n. 375 del 1993), l’art. 12, r.d. n. 1949 del 1940, prevedeva un elenco nominativo principale dei lavoratori dell’agricoltura ed elenchi suppletivi trimestrali, destinati a contenere le variazioni rispetto al primo elenco e, in particolare, la data di decorrenza della iscrizione e della cancellazione dall’elenco principale. Sia l’elenco principale che gli elenc hi suppletivi erano pubblicati sull’albo pretorio del comune per quindici giorni e il prefetto, mediante affissione con manifesto, notiziava della pubblicazione e del termine utile per presentare ricorso (art. 12, cit., comma 4°). Non era prevista alcuna comunicazione individuale all’interessato del provvedimento di mancata iscrizione nell’elenco.
Per effetto dell’art. 7, d.l. n. 7 del 1970 (conv. con legge
n. 83 del 1970), il compito di compilare gli elenchi principali e suppletivi fu trasferito alla commissione locale per la manodopera agricola, cui fu assegnato anche il compito di accertare le giornate lavorative effettivamente prestate. In tal modo gli elenchi iniziarono a contenere non più i soli nominativi dei lavoratori iscritti, ma anche il numero delle giornate prestate.
Il successivo art. 17 introdusse per la prima volta la comunicazione al lavoratore interessato di un provvedimento diverso dagli elenchi, ossia il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi; il secondo comma della disposizione cit. fece decorrere dalla notificazione del provvedimento il termine di trenta giorni per l’impugnazione, mentre restò ferma, a norma del comma precedente, l’impugnazione dell’elenco nominativo nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione.
La comunicazione individuale del provvedimento di cancellazione venne meno ad opera dell’art. 6, legge n. 459 del 1972, che soppresse il comma 2° dell’art. 17, d.l. n.7 del 1970, e fu poi reintrodotta dall’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375 del 1993: esso, infatti, previde la notifica al lavoratore interessato del provvedimento (allora adottato a seguito di accertamento dello SCAU) di cancellazione dall’elenco nominativo, oltre che di non iscrizione totale o parziale, e fissò il termine di trenta giorni da tale comunicazione per l’impugnazione del provvediment o davanti alla commissione provinciale della manodopera
(art. 11, d.lgs. n. 375 del 1993). 25.
Negli anzidetti termini il sistema venne mantenuto dagli artt. 9-ter, 9-quinquies e 9-sexies, d.l. n. 510 del 1996 (conv. con legge n. 608 del 1996), con i quali si attribuirono all’INPS le funzioni già proprie dello SCAU e si precisò che la decisione di accoglimento sul ricorso di cui all’art. 11, d.lgs. n. 375 del 1993, dava titolo alle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legge. L’unica variazione riguardò la sostituzione degli elenchi suppletivi trimestrali con elenchi integrativi trimestrali, i quali -come quelli annuali -dovevano contenere il nominativo dei lavoratori e le giornate lavorative prestate; per il resto, fu mantenuta la distinzione tra l’elenco nominativo, sia annuale che trimestrale, e i provvedimenti riguardanti il singolo lavoratore, già disciplinati all’art. 8, d.lgs. n. 375 del 1993, e indicati dall’ultimo periodo del quarto comma dell’art. 9 -quinquies, d.l. n. 510 del 1996, come di «riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale», con la conseguenza che, mentre gli elenchi nominativi annuali e gli elenchi integrativi trimestrali dovevano essere comunicati mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti nelle more, secondo quanto già previsto dall’art. 8, ult. co., d.lgs. n. 375 del 1993, dovevano essere comunicati dall’INPS al lavoratore
interessato (cfr. art. 9-quinquies, comma 4, ult. periodo, d.l. n. 510 del 1996, cit.).
Il sistema normativo dianzi descritto è stato tuttavia inciso in modo radicale dall’art. 38, d.l. n. 98 del 2011 (conv. con legge n.111 del 2011). Il comma 6 dell’art. cit. ha anzitutto aggiunto un art. 12-bis al r.d. n. 1949 del 1940, con il quale si è stabilito che «con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell’articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all’articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall’INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall’Istituto stesso».
Il successivo comma 7 ha poi stabilito che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori
interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall’articolo 12 -bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione».
Sebbene il comma 7 non rechi abrogazione espressa né dell’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375 del 1993, né dell’art. 9 -quinquies, comma 4, d.l. n. 510 del 1996, si tratta tuttavia di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell’elenco trimestrale: diversamente da quanto era in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell’INPS non sono più distinti dall’elenco trimestrale che prima, giusta l’art. 9-quinquies, comma 2, d.l. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in base agli artt. 8, comma 5, d.lgs. n. 375 del 1993, e 9-quinquies, d.l. n. 510 del 1996, avveniva mediante comunicazione individuale all’interessato, avviene ora con la pubblicazione dell’elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito INPS degli elenchi nominativi annuali.
Corte Cost. n. 45 del 2021 ha ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell’INPS costituisce forma di pubblicità idonea ad
integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell’attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un’adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale.
Premesso tale quadro normativo generale di riferimento e venendo ai motivi di ricorso proposti, va detto che il primo motivo di ricorso è infondato, non essendo vigente nel periodo rilevante nella presente causa un sistema di comunicazione individuale dei provvedimenti di iscrizione/cancellazione in agricoltura, sostituito dalla pubblicazione telematica ex art. 38, d.l. n. 98 del 2011.
Per altro verso, va evidenziato che esula ratione temporis dall’oggetto della presente controversia la previsione dell’art. 43, comma 7, d. l. n. 76 del 2020 (conv. in legge n. 120 del 2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell’art. 38, d.l. n. 98 del 2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative: nel caso di specie, si tratta infatti di disconoscimenti adottati nella vigenza dell’originaria formulazione della disposizione, e dunque notificati mediante pubblicazione telematica dell’elenco.
L’interpretazione seguita dalla corte territoriale è del resto coerente con il disposto dell’articolo 32 legge 69 del 2009, che ha stabilito che ‘a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati’.
La questione di legittimità costituzionale proposta dalla parte ricorrente è manifestamente infondata, avendo già la Corte costituzionale scrutinato la materia nella sentenza Corte Cost. n. 45 del 2021, che ha ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell’INPS costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell’attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un’adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale. Del resto, gli ostacoli di fatto che alcuni cittadini possano trovare nell’uso dei sistemi informatici trovano rimedio nell’assistenza prestata gratuitamente dai patronati e dalle associazioni sindacali.
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 2697 c.c., per mancata prova della pubblicazione telematica e inidoneità della documentazione interna dell’Inps a comprovarla.
Il motivo è infondato. La prova fornita è idonea e il documento prodotto (pagina web estratta dal sito INPS) ha valenza probatoria di cui all’art. 2712 c.c. (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 17810 del 26/08/2020, Rv. 658689 – 01). Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME